Elezioni del Presidente della Giunta regionale e del Consiglio della Regione Puglia del 28 e 29 marzo 2010
Divieto di introdurre nelle cabine elettorali telefoni cellulari o altre apprecchiature in grado di fotografare o registrare immagini
Dettagli della notizia
L'URP segnala che, ai sensi del decreto - legge 1 ° aprile
2008, n.49, convertito in legge 30 maggio 2008, n.96 ("Misure urgenti volte ad assicurare la segretezza della
espressione del voto nelle consultazioni elettorali e referendarie"), nelle consultazioni elettorali e referendarie
è vietato introdurre all'interno delle cabine elettorali telefoni cellulari o altre apparecchiature in grado di
fotografare o registrare immagini.
Il presidente dell'ufficio elettorale di sezione, all'atto della
presentazione del documento di identificazione e della tessera elettorale da parte dell'elettore, invita l'elettore
stesso a depositare le apparecchiature indicate di cui è al momento in possesso.
Le apparecchiature
depositate dall'elettore, prese in consegna dal presidente dell'ufficio elettorale di sezione unitamente al documento
di identificazione e alla tessera elettorale, sono restituite all'elettore dopo l'espressione del voto. Della presa in
consegna e della restituzione viene fatta annotazione in apposito registro.
Chiunque contravviene al
divieto è punito con l'arresto da tre a sei mesi e con l'ammenda da 300 a 1000 euro.