Per opportuna conoscenza, si trascrive di seguito il testo dell'articolo 15 del decreto - legge 9
febbraio 2012 n. 5 ("Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo"):
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&n
bsp; &nb
sp; Art. 27
/>
&
nbsp; Esercizio dell'attivita' di vendita diretta
1. All'articolo 4,
comma 2, del decreto legislativo 18 maggio 2001,
n. 228, il primo periodo e' sostituito dal seguente:
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"2. La vendita diretta dei prodotti agricoli in forma itinerante e'
soggetta a comunicazione al
comune del luogo ove ha sede l'azienda di produzione e puo' essere effettuata a decorrere dalla data di invio della
medesima comunicazione.".