L'URP
segnala che nella Gazzetta Ufficiale n. 67 del 21 marzo 2009, è stato pubblicato il decreto 12 febbraio 2009 del
Ministero dell'Interno, avente ad oggetto:"Fissazione della misura del rimborso delle spese sostenute dagli
amministratori locali in occasione delle missioni istituzionali".
Ecco cosa
recitano gli articoli 1-2-3-4 del suddetto decreto.
"Art. 1
Oggetto
/>
1. Le disposizioni del presente decreto si applicano agli amministratori degli enti locali, di cui
all'art. 77, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, che, in ragione del proprio mandato, si rechino
fuori dal capoluogo del comune ove ha sede l'ente presso cui svolgono le funzioni pubbliche.
2. Il rimborso
forfettario onnicomprensivo tiene conto delle spese, diverse da quelle di viaggio, sostenute dagli amministratori degli
enti locali in occasione delle missioni istituzionali svolte nel territorio nazionale o all'estero.
/>
Art.2
Misure del rimborso per missioni
nel territorio nazionale
1. In occasione di missioni istituzionali svolte, nell'ambito del territorio nazionale,
fuori dal capoluogo del comune ove ha sede l'ente di appartenenza, agli amministratori degli enti locali spetta il
seguente rimborso forfetario:
a) euro 230,00 per giorno di missione fuori sede con pernottamento;
b)
euro 200,00 per missioni fuori sede che non superino 18 ore e
che prevedano un pernottamento;
c) euro
65,00 per missioni fuori sede di durata non inferiore a 6 ore; d) euro 35,00 per missioni di durata inferiore a 6 ore, in
luoghi distanti almeno 60 km dalla sede dell'ente di appartenenza.
2. La durata delIa missione comprende i
tempi occorrenti per il
viaggio.
3. II criterio delIa distanza chilometrica indicato al comma 1,
lett. d), è derogato in presenza di apposita dichiarazione dell'amministratore locale con la quale si attesta
l'avvenuta consumazione di un pasto.
4. Le misure fissate ai sensi del comma 1 non sono cumulabili.
/>
Art.3
Misure del rimborso per missioni
fuori dal
territorio nazionale
1. In occasione di missioni istituzionali fuori dal territorio
nazionale, Ie misure del rimborso previste dall'art. 2 possono essere incrementate, can atto deliberativo dell'ente
locale, fino ad un importo del 15%. Tale incremento, anche se già deliberato, non si applica agli enti che non abbiano
rispettato il patto di stabilità interno, agli enti dissestati e agli enti in condizione deficitaria strutturale di cui
all'art. 242 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
2. In assenza di specifica deliberazione l'ente
locale applica Ie medesime misure di cui all'art. 2, comma 1.
3. Per Ie missioni istituzionali fuori dal
territorio nazionale che non prevedano il pernottamento si applicano Ie misure previste all'art. 2, comma 1, lettere c)
e d).
4. Le missioni effettuate nel territorio delIa Repubblica di San Marino e delIa Stato delIa Città del
Vaticano sono equiparate a quelle svolte nel territorio nazionale.
Art. 4
/>
Rinvio all'autonomia normativa degli enti locali
1. Ferme restando Ie tipologie di
missioni previste dall'art.3, comma 1, gli enti locali possono, nell'esercizio della propria autonomia finanziaria,
rideterminare in riduzione le misure dei rimborsi.
2. Gli enti dissestati e gli enti in condizione
deficitaria strutturale di cui all'art.242 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267, applicano una riduzione non
inferiore al 5% agli importi dei rimborsi di cui agli articoli 2 e 3."