L'URP informa che nella Gazzetta Ufficiale
n.178 del 2 agosto 2011, è stato pubblicato il decreto 21 giugno 2011 del Ministero dell'Interno, recante
"Fondo sperimentale di riequlibrio (art. 2, comma 7, Decreto legislativo 14 marzo 2011, n.23)
", con il quale si è deciso quanto segue:
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&
nbsp; &n
bsp; "Art.
1
Alimentazione del fondo
sperimentale di riequilibrio
1. Il fondo sperimentale di riequilibrio di
cui all'art. 2, comma 3, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, e' alimentato con il gettito indicato nei
commi 1 e 2 del medesimo art. 2 e determinato, per l'anno 2011, nell'importo complessivo di 8.375.914.591,29, secondo
quanto specificato in premessa.
/>
 
;
Art.
2
Modalita' di riparto del fondo sperimentale di riequilibrio per i
comuni con popolazione sino a 5.000 abitanti
1. Per l'anno 2011 è
attribuito a ciascun comune con popolazione sino a 5.000 abitanti appartenenti alle regioni a statuto ordinario: a) un
importo a valere sulla parte del trenta per cento del fondo sperimentale di riequilibrio, assegnato in relazione al
numero dei residenti al 31 dicembre 2009;
b) un importo destinato a garantire risorse in misura
complessivamente pari alla spettanza per il singolo ente dei trasferimenti fiscalizzati, elaborata in modo
figurativo, per l'anno 2011, come specificato in premessa.
2. L'importo di cui al comma 1, lettera b), non
e' assegnato ai comuni per i quali l'attribuzione a titolo di compartecipazione al gettito dell'IVA, sommata a quella
di cui al comma 1, lettera a)
pari o superiore alla spettanza dei trasferimenti fiscalizzati.
/>
/>
&
nbsp; &n
bsp; Art. 3
Modalita' di riparto del
fondo sperimentale di riequilibrio per i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti
/>
1. Per l'anno 2011, fermo restando quanto previsto dal successivo comma 2, e'
attribuito a ciascun comune con popolazione superiore a 5.000 abitanti appartenenti alle regioni a statuto ordinario:
/>
a) un importo a valere sulla parte del trenta per cento del fondo sperimentale di riequilibrio, assegnato in
relazione al numero dei residenti al 31 dicembre 2009;
b) un importo che ha come base il 10 per cento del
fondo medesimo, assegnato in proporzione al peso di ciasun comune dei tributi immobiliari di cui all'art. 2,
comma 1 del decreto legislativo n. 23 del 2011.
2. L'importo complessivamente attribuito
a ciascun comune per compartecipazione al gettito dell'IVA e per Ie assegnazioni a valere suI fondo di riequilibrio di
cui al comma 1, non puo' essere superiore al 110 per cento delIa spettanza figurativa dei trasferimenti fiscalizzati
dell'anno 2011, fatto salvo che tale soglia venga superata con l'attribuzione da compartecipazione al gettito dell'
IVA, sommata alIa sola assegnazione di cui al comma 1, lettera a) .
3. I comuni che con Ie assegnazioni di cui
al comma 1, lettere a) e b), unitamente a quelle derivanti dalla compartecipazione al gettito dell'IVA, non ricevono un
importo almeno pari a quello delIa spettanza dei trasferimenti fiscalizzati, elaborata in modo figurativo per l'anno
2011, partecipano al riparto delIa restante dotazione del fondo sperimentale di riequilibrio fino al raggiungimento del
99,72 % delIa citata spettanza figurativa.
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&nb
sp; &nbs
p; Art.
4
Tempistica di pagamento del fondo sperimentale di riequilibrio e delIa
compartecipazione al gettito dell'IVA
1. I pagamenti del fondo sperimentale di
riequilibrio e delIa compartecipazione al gettito dell'IVA, per l'anno 2011, vengono effettuati dal Ministero
dell'interno con la seguente tempistica:
il fondo sperimentale di riequilibrio, in sede di prima
applicazione, e' attribuito, per un ammontare pari a due terzi, entro il mese di giugno e, per la restante quota,
entro il mese di novembre;
la compartecipazione al gettito dell'IVA, in sede di prima applicazione, e'
attribuita, per un ammontare pari a due terzi, entro il mese di giugno e, per la restante quota, entro il mese di
novembre.
2. I pagamenti del fondo sperimentale di riequilibrio e delIa compartecipazione al gettito dell'IVA
di cui al comma precedente, verranno conguagliati con gli importi attribuiti a titolo di acconto secondo Ie disposizioni
recate dall'art. 2, comma 45, del decreto-Iegge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26
febbraio 2011, n. 10.
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;
Art.
5
Istituzione di un tavolo di confronto per l'analisi e la
condivisione dei dati relativi ai tributi devoluti
1. E' istituito un tavolo di
confronto, nell'ambito del tavolo tecnico-politico permanente in materia di finanza locale, per l'analisi e la
condivisione dei dati relativi ai tributi devoluti di cui all'art. 2 del decreto legislativo n. 23 del 2011, al fine
di dare piena attuazione aIle disposizioni ivi contenute relative all'autonomia finanziaria dei comuni, secondo quanto
previsto nell'accordo sancito in Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali nella seduta del 31 maggio 2011,
richiamato in premessa.
II presente decreto verra' trasmesso alIa Corte dei conti per la registrazione e
sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delIa Repubblica italiana."