Graduatorie di terza fascia di circolo e di istituto per il conferimento di supplenze al personale amministrativo, tecnico e ausiliario statale degli istituti e scuole di istruzione primaria, secondaria, degli istituti d'arte, dei ...
delle istituzioni educative e delle scuole speciali statali.Decreto ministeriale 10 novembre 2011 n.104 del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
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L'URP informa che il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca ha emanato,
in data 10 novembre 2011, il decreto n.104 riguardante le Graduatorie di terza fascia di circolo e di istituto
per il conferimento di supplenze al personale amministrativo, tecnico e ausiliario statale degli istituti e scuole di
istruzione primaria, secondaria, degli istituti d’arte, dei licei artistici, delle istituzioni educative e delle
scuole speciali statali.
Per opportuna conoscenza, si trascrive di seguito il testo degli articoli 1-
2-3-4- 5-6- del suindicato decreto
ministeriale.
&nb
sp; &nbs
p; Art. 1
Graduatorie di
circolo e d'istituto di terza fascia
/>
&
nbsp; -Triennio di validità -
1.1-A decorrere dall'a.s. 2011/2012, con riferimento alle istituzioni
scolastiche presso le quali è istituito l’organico concernente i profili professionali di
assistente amministrativo, assistente tecnico, cuoco, infermiere, guardarobiere, addetto alle aziende agrarie,
collaboratore scolastico sono costituite rispettivamente specifiche graduatorie di circolo e di istituto di terza fascia,
ai sensi dell’ art. 5 del Regolamento, approvato con D.M. 13 dicembre 2000, n. 430, d'ora in poi denominato
Regolamento.
1.2 - Le nuove graduatorie di circolo e di istituto di terza fascia
sostituiscono
integralmente quelle vigenti nel triennio scolastico 2008/09, 2009/10, 2010/11 e conservano validità per i periodi
stabiliti dall'art. 5, comma 6 del Regolamento. Pertanto le citate graduatorie, formulate ai sensi del presente decreto,
hanno validità per il triennio scolastico 2011/12, 2012/13, 2013/14 .
1.3 - Le graduatorie di circolo e
di istituto di terza fascia sono formulate a cura del Dirigente dell’istituzione scolastica destinataria della
domanda . A tale istituzione è affidato il compito di curare lo svolgimento della procedura di cui al presente
decreto, con esclusione delle istituzioni scolastiche della regione
Valle d’Aosta e delle province
autonome di Trento e Bolzano.
L’assolvimento di tale compito è soddisfatto da tutte quelle
istituzioni scolastiche destinatarie della domanda, indipendentemente se nelle stesse citate istituzioni sia o meno
istituito l’organico concernente uno o più profili professionali richiesti.
1.4-Gli aspiramti
all’inclusione nelle graduatorie di terza fascia sono inseriti , con riferimento al profilo professionale
richiesto, secondo il punteggio complessivo decrescente calcolato in base all’annessa tabella di valutazione dei
titoli ( All. A), con l’indicazione delle eventuali preferenze ( All. B ), nonché dei titoli di accesso ai
laboratori per gli assistenti tecnici ( All. C ).
Agli aspiranti già inclusi nelle graduatorie di
circolo e di istituto vigenti per il triennio scolastico 2008/09, 2009/10 e 2010/11, purché presentino domanda di
conferma per il/i medesimo/i profilo/i professionale/i per la medesima o diversa provincia, sarà assegnato,
tramite apposita dichiarazione di autocertificazione da parte degli interessati contenuta nel modello di domanda
/>
D2, il punteggio con cui figuravano nelle relative graduatorie di terza fascia sulla base dei titoli presentati,
con termine di scadenza 31 luglio 2008, in occasione della costituzione delle graduatorie di circolo e di istituto
formulate in base al D.M. 26.06.2008 n. 59.
Il servizio prestato nelle scuole statali (con contratto a tempo
indeterminato o determinato) con rapporto di impiego con gli Enti locali fino al 31.12.1999, viene equiparato,
ai fini del punteggio, a quello prestato con rapporto di impiego con lo Stato nel medesimo profilo professionale o in
profilo professionale corrispondente .
Nei confronti di tutti i candidati il punteggio per il servizio prestato
con rapporto di lavoro a tempo parziale con lo Stato o con gli Enti locali , per tutti i titoli di servizio da valutare
ai sensi delle allegate Tabelle di Valutazione, è valutato per intero, secondo i valori espressi nella
corrispondente tabella di valutazione dei titoli.
1.5 - L'assolvimento degli obblighi derivanti
dall'applicazione della legge 19 marzo 1999, n. 68 e dalle altre leggi speciali, che prescrivono riserve di posti in
favore di particolari categorie, è interamente soddisfatto in sede di costituzione di rapporti di lavoro a tempo
indeterminato e a tempo determinato, mediante scorrimento delle corrispondenti graduatorie provinciali
/>
permanenti, dei corrispondenti elenchi provinciali ad esaurimento e delle graduatorie provinciali ad esaurimento di
collaboratore scolastico per le supplenze. Nello scorrimento delle graduatorie di circolo e di istituto non opera,
pertanto, alcuna riserva di posti nei riguardi delle categorie beneficiarie delle suddette disposizioni.
1.6 -
Coloro che conseguono, per il medesimo profilo professionale, l’inserimento nelle graduatorie permanenti per le
assunzioni a tempo indeterminato e/o nella correlata prima fascia delle graduatorie di circolo e di istituto, sono
cancellati dalla corrispondente terza fascia delle graduatorie di circolo e di istituto in cui siano già inseriti.
1.7 - Le predette graduatorie vengono utilizzate per l'attribuzione di supplenze , nei casi previsti dagli
artt. 1 e 6 del Regolamento stesso, tenuto conto che gli aspiranti utilmente collocati nelle graduatorie di terza fascia
delle istituzioni scolastiche delle province di Trieste e Gorizia, per ottenere la nomina su posti disponibili nelle
scuole con insegnamento in lingua slovena,
debbono possedere almeno una conoscenza di base della lingua
slovena, comprovata dal possesso di un titolo di studio conseguito in una istituzione scolastica con insegnamento in
lingua slovena, oppure accertata con apposito colloquio.
1.8 - La gestione delle graduatorie di circolo e di
istituto di terza fascia delle istituzioni scolastiche avviene secondo le disposizioni di cui al Regolamento, integrate
dalle disposizioni del presente
decreto.
&
nbsp; Art. 2
Requisiti specifici di
accesso alle graduatorie di circolo e d’istituto di terza fascia
2.1- Per essere inseriti nella
terza fascia delle graduatorie di circolo e di istituto per il profilo di assistente amministrativo, assistente tecnico,
cuoco, infermiere, guardarobiere, addetto alle aziende agrarie e collaboratore scolastico occorre produrre domanda
utilizzando gli appositi modelli (All. D1, D2 e D3), secondo le disposizioni di cui ai successivi artt . 3 , 4 , 5 e 6 .
2.2 - Non possono produrre domanda e, qualora l’abbiano prodotta, la stessa è da ritenere nulla
coloro che, per il medesimo profilo professionale, sono già inseriti a pieno titolo nelle graduatorie provinciali
permanenti per le assunzioni a tempo indeterminato, negli elenchi provinciali ad esaurimento e/o nelle graduatorie
provinciali ad esaurimento di collaboratore scolastico per le supplenze annuali o fino al termine delle attività
didattiche, nelle correlate graduatorie di istituto di prima o seconda fascia, della stessa provincia o , fatto salvo
quanto previsto al successivo comma 3, per altro o altri profili
professionali, di diversa provincia .
/>
2.3 - L’aspirante incluso o che, avendone titolo, abbia prodotto domanda di aggiornamento o di inserimento
nella graduatoria provinciale permanente di cui all‘art. 554 del D.L.vo 297/94 e/o che sia incluso nell’
elenco provinciale ad esaurimento o graduatoria provinciale ad esaurimento di collaboratore
scolastico per uno
dei profili professionali di cui al precedente comma 1, nel caso in cui intenda cambiare la provincia può
presentare domanda di depennamento dalle citate graduatorie e/o elenco e, contestualmente, domanda di inserimento, per il
medesimo profilo professionale oggetto della richiesta di depennamento, nelle graduatorie di circolo e di istituto di
3° fascia di altra provincia .
Qualora l’aspirante sia incluso, nella stessa provincia, in più
graduatorie provinciali permanenti e/o in più elenchi provinciali ad esaurimento e/o nella graduatoria provinciale
ad esaurimento di collaboratore scolastico, per più profili professionali di cui al precedente comma 1, nel caso
in cui intenda cambiare la provincia, deve presentare domanda di depennamento per tutti i
profili per i quali
risulti inserito nelle citate graduatorie e/o elenchi, stante l’obbligo di inserimento nelle graduatorie di una
sola provincia (art.4, comma 2 lett. b e c).
Ai fini predetti l’aspirante dovrà esplicitamente
dichiarare la propria volontà, compilando l’apposito modulo di richiesta di depennamento ( All. D 4), e
segnalare, altresì, nella sezione “ G “ del modello di domanda di inserimento nelle graduatorie di
circolo e di istituto di 3° fascia ( All. D 1), di aver presentato
domanda di depennamento dalle
graduatorie provinciali permanenti e/o dagli elenchi provinciali ad esaurimento e/o dalle graduatorie provinciali ad
esaurimento di collaboratore scolastico di diversa provincia.
L’istanza di depennamento
determinerà la cancellazione, a partire dal 1° settembre dell’anno scolastico 2011/12, dalle graduatorie
provinciali permanenti o dagli elenchi provinciali ad esaurimento o dalle graduatorie provinciali ad esaurimento di
collaboratore scolastico e da quelle correlate di circolo e di istituto relative a tutti i profili professionali
richiesti e di precedente inclusione nella provincia in cui è stato richiesto il depennamento.
La
domanda di depennamento ( All. D 4 ), sottoscritta dall’aspirante, va inviata all’ Ufficio Scolastico
Provinciale della provincia nelle cui graduatorie lo stesso è inserito, entro il termine perentorio di cui
all’art. 4 comma 1 e con le modalità di
cui all’art. 5 comma 3 .
La domanda di
depennamento ( All. D 4 ), unica per tutti i profili professionali richiesti, deve essere presentata dall’
aspirante per tutte le graduatorie provinciali permanenti o elenchi provinciali ad esaurimento o graduatoria provinciale
ad esaurimento di collaboratore scolastico relativi ai profili professionali
di inclusione dai quali, avendone
titolo, intende essere depennato .
2.4 – Ai sensi dell’art. 5, comma 3 del Regolamento hanno titolo
all’inclusione nella terza fascia delle graduatorie di circolo e d’istituto gli aspiranti forniti
del titolo di studio valido per l’accesso al profilo professionale richiesto.
2.5 - I titoli di studio
per l’ accesso ai profili professionali di cui all’art.1, comma 1, fatto salvo quanto previsto dai successivi
commi 6, 8 e 10, sono quelli ridefiniti dalla sequenza contrattuale di cui all’art. 62 del CCNL 29.11.2007,
sottoscritta il 25 luglio 2008 e di seguito indicati per ciascun profilo professionale:
A ) - Assistente
Amministrativo :
1 – Diploma di maturità .
B ) - Assistente Tecnico :
1
– Diploma di maturità corrispondente alla specifica area professionale .
Le specificità di
cui al punto 1 sono quelle definite, limitativamente ai diplomi di maturità, dalla tabella di corrispondenza
titoli - laboratori vigente entro il termine di presentazione della domanda. (All. C ).
C ) – Cuoco
:
1 - Diploma di qualifica professionale di Operatore dei servizi di ristorazione, settore cucina.
D
) – Infermiere :
1 – Laurea in scienze infermieristiche o altro titolo ritenuto valido dalla
vigente normativa per l’esercizio della professione di infermiere.
E ) – Guardarobiere :
/>
1 - Diploma di qualifica professionale di Operatore della moda.
F ) - Addetto alle aziende agrarie :
/>
– Diploma di qualifica professionale di :
1- operatore agrituristico;
2- operatore agro
industriale;
3- operatore agro ambientale.
G ) – Collaboratore Scolastico :
1 –
diploma di qualifica triennale rilasciato da un istituto professionale, diploma di maestro d’arte, diploma di
scuola magistrale per l’infanzia, qualsiasi diploma
di maturità, attestati e/o diplomi di
qualifica professionale, entrambi di durata triennale, rilasciati o riconosciuti dalle Regioni.
2.6 - Per
coloro che sono inseriti nelle graduatorie di circolo e di istituto di 3 fascia vigenti nel triennio scolastico 2008/09,
2009/10 , 2010/11 di cui al D.M. 26.06.2008, n. 59, restano validi, ai fini dell’ammissione per il medesimo profilo
professionale, i titoli di studio in base ai quali avevano conseguito a pieno titolo
l’inserimento in
tali graduatorie.
2.7 – Hanno titolo all’inclusione nella terza fascia delle graduatorie di circolo
e di istituto gli aspiranti che, fatto salvo quanto previsto dal precedente comma 3, siano già inseriti nelle
graduatorie provinciali permanenti di cui all’art. 554 del D.Lvo 297/94 o negli elenchi provinciali ad esaurimento
o nelle
graduatorie provinciali ad esaurimento di collaboratore scolastico di cui al D.M. 75/2001 e D.M.
35/2004 corrispondenti al profilo richiesto.
2.8 – Ai fini del precedente comma 7 sono validi i titoli di
studio richiesti dall’ordinamento vigente all’epoca dell’inserimento nelle predette graduatorie e/o
elenchi.
2.9 – Hanno titolo, altresì, all’inclusione nella terza fascia delle graduatorie di
circolo e di istituto gli aspiranti che abbiano prestato almeno 30 giorni di servizio, anche non continuativi, in posti
corrispondenti al profilo professionale richiesto.
Si computa unicamente il servizio effettivo prestato in
scuole statali con rapporto di impiego a tempo determinato direttamente con lo Stato o il servizio scolastico prestato
con rapporto di impiego a tempo determinato, con esclusione del servizio prestato nelle istituzioni scolastiche della
regione Valle d’Aosta e delle province autonome di Trento e Bolzano, direttamente con gli Enti Locali i quali erano
tenuti per legge a fornire, fino al 31.12.1999, alle scuole statali personale A.T.A. La corrispondenza tra profili
professionali degli Enti Locali e del personale A.T.A. della scuola è individuata, in termini sostanziali,
/>
in relazione ai profili formalmente attribuiti agli interessati e dagli stessi svolti, semprechè detti
profili siano presenti nelle istituzioni scolastiche statali cui gli Enti Locali erano tenuti a fornire personale ( D.M.
23.7.1999, n. 184 - art.6 - comma 1), in base alla tabella di corrispondenza, applicativa del criterio suindicato e
definita nell’accordo ARAN/OO.SS del 20.7.2000, tabella annessa alla O.M. 30.12.2004, n. 91 (All. H) .
Il
servizio prestato con rapporto di lavoro a tempo parziale si computa per intero.
2.10 - Ai fini di cui al
precedente comma 9 sono validi i titoli di studio, in base ai quali legittimamente è stato prestato il servizio
richiesto, previsti dall’ordinamento all’epoca vigente .
2.11 – Gli aspiranti già
inclusi, a pieno titolo, nelle graduatorie di cui ai precedenti commi 6 e 7 o che abbiano prestato almeno 30 giorni di
servizio, anche non continuativi, con particolare riferimento al profilo di assistente tecnico, conservano
l’accesso esclusivamente alle aree di precedente inclusione o del relativo servizio. Gli stessi, inoltre, possono
far valere, per l’accesso ad
altre aree, eventuali titoli di studio diversi purchè compresi tra
quelli indicati al precedente comma 5, lett. B, ovvero diploma di maturità corrispondente alla specifica area
professionale. Gli attestati di qualifica rilasciati ai sensi dell’art. 14 della legge n. 845/78, validi per
l’accesso ai profili professionali del personale ATA di cui al precedente ordinamento , devono essere rilasciati al
termine di un corso strutturato sulla base degli insegnamenti tecnico-scientifici impartiti nel corrispondente corso
statale (diploma di qualifica rilasciato dagli istituti professionali statali). Ai fini della valutazione di tale
corrispondenza, l’attestato deve essere integrato da idonea certificazione comprovante le materie comprese nel
piano di studi.
2.12 – I titoli di studio conseguiti da cittadini di Stati membri dell’Unione
europea, degli Stati aderenti all’Accordo sullo Spazio economico e della Confederazione elvetica sono validi, ai
fini dell’accesso, solo se siano stati dichiarati equipollenti ai sensi dell’art. 13 del D.Leg.vo 295/01 o
equivalenti ai sensi dell’art. 12 della legge 29/06, ovvero con riserva nelle more dell’equipollenza o
dell’equivalenza al corrispondente titolo italiano .
2.13 – I requisiti ed i titoli valutabili ai
fini del presente decreto devono essere posseduti alla data di scadenza del termine di presentazione della domanda di
inserimento o di conferma di cui al successivo art. 4, comma 1
.
&
nbsp; Art. 3
/>
&
nbsp; Requisiti generali di ammissione
3.1 - Gli aspiranti,
oltre che dei requisiti specifici di cui al precedente art. 2, devono essere in possesso, alla data di scadenza del
termine di presentazione della domanda, dei seguenti requisiti generali di accesso al pubblico impiego:
a) -
cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica), ovvero cittadinanza
di uno degli Stati membri dell’Unione Europea;
b) - età non inferiore ad anni 18 e non superiore
ad anni 65 (età prevista per il collocamento a riposo d’ufficio);
c) - godimento dei diritti
politici, tenuto anche conto di quanto disposto dalla legge 18.1.1992, n. 16, recante norme in materia di elezioni e
nomine presso le regioni e gli enti locali;
d) - idoneità fisica all’impiego, tenuto conto
anche delle norme di tutela contenute nell’art. 22 della legge n. 104/1992, che l’Amministrazione ha
facoltà di accertare mediante visita sanitaria di controllo nei confronti di coloro che si collochino in posizione
utile per il conferimento dei posti;
e) - per i cittadini italiani soggetti all’obbligo di leva,
posizione regolare nei confronti di tale obbligo (art. 2 - comma 4 - D.P.R. 693/1996).
3.2 - Ai sensi
dell’art. 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7.2.1994, n. 174, i cittadini degli Stati membri
dell’Unione Europea devono, inoltre, possedere i seguenti requisiti:
a) - godere dei diritti civili e
politici anche negli Stati di appartenenza o di provenienza;
b) - essere in possesso, fatta eccezione della
titolarità della cittadinanza italiana, di tutti gli altri requisiti previsti per i cittadini della Repubblica;
c) - avere adeguata conoscenza della lingua italiana, accertata al momento dell’equipollenza del titolo
di studio.
3.3 - Non possono partecipare alla procedura in esame:
a) - coloro che siano esclusi
dall’elettorato attivo politico;
b) - coloro che siano stati destituiti o dispensati dall’impiego
presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento;
c) - coloro che siano stati
dichiarati decaduti da un impiego presso la Pubblica Amministrazione, per aver conseguito l’impiego mediante la
produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile o siano incorsi nelle sanzioni disciplinari
previste dai vigenti contratti collettivi nazionali (licenziamento con preavviso e licenziamento senza preavviso);
/>
d) - coloro che si trovino in una delle condizioni ostative di cui alla legge 18.1.1992, n. 16;
e) -
coloro che siano temporaneamente inabilitati o interdetti, per il periodo di durata dell’inabilità o
dell’interdizione;
f) - i dipendenti dello stato o di enti pubblici collocati a riposo in
/>
applicazione di disposizioni di carattere transitorio o
speciale.
 
;
Art. 4
/>
Termini di presentazione della domanda di inserimento o di conferma, della domanda di scelta delle istituzioni
scolastiche e della domanda di depennamento
4.1 - La domanda di inserimento (All. D
1) o di conferma (All. D 2) nelle graduatorie di circolo e di istituto di terza fascia deve essere prodotta entro il
termine perentorio di 30 giorni a decorrere dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell’avviso
dell’avvenuta emanazione del presente decreto.
L’avviso di pubblicazione ed il presente decreto
saranno tempestivamente affissi all’albo degli Uffici scolastici regionali, all’albo degli Uffici Scolastici
Provinciali di ciascuna provincia e, contestualmente, all’albo di ciascuna istituzione scolastica statale per tutto
il tempo utile per la presentazione della
domanda.
4.2 – La domanda di inserimento (All. D 1 )
o di conferma ( All. D 2) nelle graduatorie di circolo e di istituto di terza fascia e la domanda di scelta delle
istituzioni scolastiche (All. D 3) devono essere prodotte per la stessa ed unica provincia individuata nell’ordine
che segue:
a) – a scelta del candidato, nel caso in cui non sia già inserito nelle graduatorie
provinciali permanenti, negli elenchi provinciali ad esaurimento, nelle graduatorie provinciali ad esaurimento di
collaboratore scolastico, nelle correlate graduatorie di circolo e d’istituto di prima o seconda fascia del
medesimo o di altro profilo professionale richiesto, di alcuna provincia ;
b) - nella provincia nella cui
graduatoria permanente per le assunzioni a tempo indeterminato di altro profilo professionale, sia eventualmente
inserito;
c) - nella provincia nel cui elenco provinciale ad esaurimento o nella cui graduatoria provinciale ad
esaurimento di collaboratore scolastico per le supplenze annuali di altro profilo professionale, sia eventualmente
inserito;
d) – a scelta del candidato, nel caso in cui sia già inserito nelle
/>
graduatorie provinciali permanenti ed abbia, per tutti i profili professionali per i quali risulti inserito nelle
citate graduatorie, presentato domanda di depennamento;
e) – a scelta del candidato, nel caso in cui sia
già inserito negli elenchi provinciali ad esaurimento o nelle graduatorie provinciali ad esaurimento di
collaboratore scolastico ed abbia, per tutti i profili professionali per i quali risulti inserito nelle citate
graduatorie, presentato domanda di depennamento ;
f) – a scelta del candidato, nel caso in cui sia
già inserito nelle
graduatorie di circolo e di istituto di 3 fascia vigenti nel triennio scolastico
2008/09, 2009/10 , 2010/11 per il medesimo profilo professionale .
g) - a scelta del candidato, nel caso in cui
abbia prestato almeno 30 giorni di servizio anche non continuativi , in posti corrispondenti al profilo professionale
richiesto e non sia già inserito nelle graduatorie provinciali permanenti, negli elenchi provinciali ad
esaurimento, nelle graduatorie provinciali ad esaurimento di collaboratore scolastico, nelle correlate
/>
graduatorie di circolo e d’istituto di prima o seconda fascia per il medesimo e/o altro profilo professionale
richiesto di alcuna provincia.
4.3 - In tutti i casi di cui al comma precedente, la domanda di inserimento
(All. D 1) o la domanda di conferma ( All. D 2) e la domanda di scelta delle istituzioni scolastiche (All. D 3) devono
essere inoltrate con le modalità di cui rispettivamente al successivo art. 5 comma 3 e art. 6 comma 1 .
/>
4.4 - Specifiche disposizioni saranno diramate mediante apposito Avviso circa i termini della presentazione on line
della domanda di scelta delle istituzioni scolastiche (All. D
3).
&
nbsp; Art. 5
/>
Domanda di inserimento o
di conferma
5.1 - Per essere inseriti nella terza fascia delle graduatorie di circolo e di
istituto per il profilo di assistente amministrativo, assistente tecnico, cuoco, infermiere, guardarobiere, addetto alle
aziende agrarie e collaboratore scolastico occorre produrre domanda utilizzando esclusivamente gli appositi modelli (
All. D1 o D2 ) conformi a quelli allegati al presente decreto .
5.2 - La domanda di inserimento o di conferma
nella terza fascia delle graduatorie di circolo e di istituto per le supplenze temporanee è unica per tutti i
profili professionali richiesti .
5.3 – Il modello di domanda ( All. D1 o D2) può essere
presentato a mano, direttamente all’istituzione scolastica prescelta che ne rilascia ricevuta, oppure spedito con
raccomandata con ricevuta di ritorno. In quest’ultimo caso, del tempestivo inoltro del modulo di domanda fa fede il
timbro a data dell’Ufficio postale accettante.
Il modello di domanda non può essere inoltrato alle
istituzioni scolastiche delle province di Bolzano, Trento e della regione Valle D’Aosta in quanto le relative
Autorità adottano specifici ed autonomi provvedimenti per il reclutamento del personale amministrativo, tecnico ed
ausiliario della scuola.
5.4 – Gli aspiranti già inclusi, ai sensi del D.M. 26.06.2008, n. 59
nelle graduatorie di circolo e di istituto di terza fascia del precedente periodo di validità, fatto salvo quanto
previsto dal precedente art. 2, comma 6 e fermo restando il possesso dei requisiti di accesso alla procedura in esame,
per essere
inclusi nelle graduatorie di cui al presente decreto dovranno presentare domanda di conferma ( All.
D2) nel caso in cui la richiesta nelle suddette graduatorie concerne esclusivamente il/i medesimo/i profilo/i
professionale/i , nonché la valutazione dei titoli già dichiarati nella precedente domanda con scadenza
31.07.2008.
5.5 - Conseguentemente alle disposizioni di cui al comma precedente l’aspirante dovrà
presentare domanda di inserimento (All.D1) in tutti i casi di difformità rispetto alla precedente domanda con
scadenza 31.07.2008.
In tal caso aspirante, pertanto, deve compilare – ex novo – in tutte le sue
parti il modulo domanda ( All. D 1 ), indicando il profilo professionale, i titoli di accesso al profilo professionale
richiesto, eventuali titoli di cultura e di servizio valutabili ai sensi dell’annessa tabella ( All. A ), eventuali
titoli di preferenza
(All. B), nonché i titoli di accesso, limitativamente ai diploma di
maturità, ai laboratori per il profilo professionale di assistente tecnico (All. C ).
5.6 In ogni caso
le dichiarazioni concernenti i titoli di preferenza
limitatamente alle lettere M, N, O, R e S devono essere
necessariamente riformulate dai candidati che presentino sia la domanda di inserimento (All. D 1) che di conferma (All.D
2) in quanto trattasi di situazioni soggette a scadenza che, se non riconfermate, si intendono non più possedute.
5.7 - La domanda deve essere datata e sottoscritta dal candidato (non occorre alcuna autenticazione).
/>
5.8 - Nella domanda di inserimento il candidato deve dichiarare :
A) di non essere inserito a pieno
titolo, nelle graduatorie provinciali permanenti, negli elenchi provinciali ad esaurimento, nelle graduatorie provinciali
ad esaurimento di collaboratore scolastico, nelle correlate graduatorie di circolo e d’istituto di prima o seconda
fascia per il profilo e/o profili richiesti in
alcuna provincia;
B) oppure, di essere già
inserito a pieno titolo, nella graduatoria permanente per le assunzioni a tempo indeterminato per altro profilo
professionale della medesima provincia;
C) oppure, di essere già inserito a pieno titolo,
nell’elenco provinciale ad esaurimento o nella graduatoria provinciale ad esaurimento di collaboratore scolastico
per le supplenze annuali per altro profilo professionale della medesima provincia;
D) oppure, di essere
già inserito a pieno titolo, nella graduatoria permanente per le assunzioni a tempo indeterminato per il medesimo
e/o altro profilo professionale di diversa provincia e di aver presentato domanda di depennamento per tutti i profili
professionali per i quali risulti inserito nelle citate graduatorie;
E) oppure, di essere già inserito a
pieno titolo, nell’elenco provinciale ad esaurimento o nelle graduatorie provinciali ad esaurimento di
collaboratore scolastico per le supplenze annuali per il medesimo e/o altro profilo professionale di diversa provincia e
di aver presentato domanda di depennamento per tutti i profili professionali per i quali risulti inserito nelle citate
graduatorie;
F) oppure di essere già inserito a pieno titolo nelle graduatorie di circolo e di istituto
di 3 fascia vigenti nel triennio scolastico 2008/09, 2009/10 , 2010/11 per il medesimo profilo professionale richiesto;
G) oppure di aver prestato almeno 30 giorni di servizio anche non
continuativi , in posti
corrispondenti al profilo professionale richiesto e di non essere già inserito, per il medesimo e/o altro profilo
professionale, nelle graduatorie provinciali permanenti, negli elenchi provinciali ad esaurimento, nelle graduatorie
provinciali ad esaurimento di collaboratore scolastico, nelle correlate graduatorie di circolo e d’istituto di
prima o seconda fascia di alcuna provincia .
5.9 - Nella domanda di conferma il candidato deve dichiarare: a )
di essere inserito a pieno titolo nelle graduatorie di circolo e di istituto vigenti per il triennio scolastico 2008/09,
2009/10 e 2010/11, per il/i medesimo/i profilo/i professionale/i richiesto/i;
b) di mantenere per il triennio
2011/14 per tutti i profili cui ha titolo la valutazione già maturata per l’inclusione nelle graduatorie del
triennio 2008/11, anche in caso di cambio provincia o istituzione scolastica che ha valutato la domanda;
c) di
essere consapevole che tale scelta è incompatibile con la
presentazione dell’allegato D1 e che la
richiesta di nuovi profili e/o valutazioni diverse da quella avuta a suo tempo comporta la necessità di compilare
l’allegato D1 .
5.10 - Nella domanda il candidato deve indicare il possesso dei requisiti richiesti per
l’inserimento nella graduatoria di circolo o di istituto di terza fascia.
5.11 - Il candidato deve
specificare nella domanda di inserimento (All. D1) i titoli di cui chiede la valutazione ai fini dell’attribuzione
del punteggio (ALL. A), del riconoscimento delle preferenze (ALL. B) e della individuazione della corrispondenza tra
titoli ed aree di laboratori, limitatamente agli assistenti tecnici (ALL. C).
5.12 - Coloro che aspirano
all’inclusione nella graduatoria di assistente tecnico ed in particolare al laboratorio “ conduzione e
manutenzione autoveicoli”, devono indicare nel modello di domanda anche il possesso della patente D, nonchè
del relativo certificato professionale “CQC persone”.
Coloro che aspirano all’inclusione
nella graduatoria di assistente tecnico ed in particolare quelle relative ai laboratori “ conduzione e manutenzione
impianti termici” e “ termotecnica e macchine a fluido”, devono indicare nel modello di domanda anche
il possesso del patentino per la conduzione di caldaie a vapore.
5.13 - L’idoneità fisica
all’impiego di cui al precedente art. 3 - comma 1, lett.d) -deve essere oggetto di dichiarazione del candidato, per
quanto a propria conoscenza, e, successivamente, al momento dell’assunzione, documentata, mediante certificato
medico rilasciato dalla competente autorità sanitaria.
5.14 - Fatto salvo quanto disposto al precedente
comma 10, i requisiti di ammissione, nonché i titoli di cultura, di servizio, di preferenza e, per gli assistenti
tecnici, di accesso alle aree di laboratorio, possono essere oggetto: - di dichiarazione sostitutiva rilasciata dal
candidato sotto la propria responsabilità;
- di autocertificazione in fotocopia con la dicitura
“copia conforme all’originale in mio possesso” cui segue la data e la firma del candidato; - di
certificazione con riferimento a documenti già in possesso della istituzione scolastica cui è indirizzata
la domanda, purchè siano fornite tutte le indicazioni necessarie per
la loro individuazione ed
acquisizione alla procedura in esame.
Il candidato può, altresì, produrre certificazioni
rilasciate dalla competente autorità amministrativa. In tale caso i servizi scolastici devono essere certificati
dalla competente autorità della scuola in cui sono stati prestati.
5.15 - L’allegata scheda D 1 o
D2 , compiutamente formulata nelle parti che il candidato è tenuto a compilare, sottoscritta e datata dal
medesimo, è valida a tutti i fini come autodichiarazione effettuata sotto la propria responsabilità, per
quanto in essa rappresentato.
/>
&n
bsp; &nb
sp; Art. 6
/>
&
nbsp; Scelta delle istituzioni scolastiche
/>
&
nbsp; Presentazione istanze on line
6.1 - Per tutti gli aspiranti
all’inclusione nelle graduatorie di 3° fascia di circolo o di istituto la scelta delle istituzioni scolastiche
viene effettuata esclusivamente con modalità Web, conforme al codice dell’amministrazione digitale, di cui
al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 , aggiornato dal decreto legislativo 4 aprile 2006, n. 159, nel periodo di cui
al precedente art. 4 comma 4 .
6.2 - A tal fine, si indicano di seguito le modalità per l’utilizzo
della citata funzionalità web, per la cui attuazione sono previste due fasi, la prima propedeutica alla seconda :
a) – la “registrazione” del personale interessato; tale operazione, che prevede anche una
fase di riconoscimento fisico presso una istituzione scolastica statale a scelta dell’aspirante, qualora non sia
stata già compiuta in precedenza, viene effettuata, secondo le procedure indicate nell’apposita sezione
dedicata ,
“Presentazione Istanze on line–registrazione “, presente sull’home page del
sito internet di questo Ministero, sezione Istruzione ( www.istruzione.it ) :
b) - l’
“Inserimento” dell’istanza on line da parte dell’utente . Detta
operazione viene
effettuata nella sezione dedicata “Presentazione istanze on line – inserimento modello “D 3”
presente sull’home page del sito internet di questo Ministero, sezione Istruzione ( www.istruzione.it ) :
/>
Per quest’ultimo non dovrà essere inviato il modello cartaceo in formato pdf prodotto
dall’applicazione in quanto l’ istituzione scolastica prescelta lo riceverà automaticamente al momento
dell’inoltro.
Nell’apposita sezione dedicata, “Istanze on line - Registrazione”
allestita sul sito www.istruzione.it sono disponibili strumenti informativi e di
supporto per gli utenti che utilizzeranno gli strumenti informatici per la presentazione delle istanze in
questione.
6.3 - Ciascun aspirante a supplenza temporanea può indicare
complessivamente non
più di trenta istituzioni scolastiche della medesima ed unica provincia per l’insieme dei profili
professionali cui ha titolo .
6.4 - Nel limite delle trenta istituzioni scolastiche, l’aspirante
può,
includere o meno l’ istituzione scolastica destinataria del modello di domanda di inserimento
( All. D 1 ) o di conferma (All.D2).
6.5 – Qualora l’aspirante, che abbia inoltrato o presenato
all’istituzione scolastica scelta per la valutazione della domanda il modello D 1 o D2, non inoltri il modello di
scelta delle istituzioni scolastiche D 3 , tramite le istanze on line, verrà atomaticamente attribuita come
istituzione scolastica scelta ai fini dell’inclusione nelle graduatorie di circolo e d’istituto di terza
fascia, la sola
istituzione scolastica destinataria della domanda.
6.6 - Fatto salvo quanto previsto
al precedente comma 5, l’aspirante che desideri l’inclusione, per non più di trenta istituzioni
scolastiche, nella 3° fascia delle graduatorie di circolo e di istituto per le supplenze temporanee della medesima ed
unica provincia deve necessariamente produrre il modello di domanda allegato D 3 di scelta delle istituzioni scolastiche
tramite le istanze on line .
6.7 – Trattandosi di graduatorie triennali, gli aspiranti già inclusi
ai sensi del D.M. 26.06.2008, n. 59 nelle graduatorie di circolo e di istituto di terza fascia del precedente triennio di
validità, per essere inclusi nelle graduatorie di cui al presente decreto dovranno produrre una nuova domanda di
scelta delle
istituzioni scolastiche (All. D 3 ). L’ aspirante, pertanto, anche in caso di conferma, deve
compilare – ex novo – in tutte le sue parti il modulo domanda scelta delle istituzioni scolastiche ( All. D 3
), secondo le modalità di cui al precedente comma
1."
Per visualizzare e scaricare il decreto
ministeriale 10 novembre 2011, la nota prot. 9319 del 14/11/2011, gli Allegati C, D1, D2, D4 e le istruzioni per la
compilazione della domanda, collegarsi al sito del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della
Ricerca.