COMUNE DI TRICASE
(Provincia di Lecce)
UFFICIO TRIBUTI
ICI -
IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI
ANNO 2010
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IL FUNZIONARIO RESPONSABILE
Visto il D.Lgs 30 dicembre
1992, n. 504, istitutivo dell'imposta comunale sugli immobili e successive modificazioni ed integrazioni;
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- ABITAZIONE PRINCIPALE ALIQUOTA 5 PER MILLE - DETRAZIONE € 103,29
- TUTTI GLI ALTRI
IMMOBILI ALIQUOTA 6,7 PER MILLE
Visto il regolamento comunale per l'applicazione
dell'imposta comunale sugli immobili, approvato con deliberazione C.C. n. 8 del 1 ° febbraio '99 in cui all'art. 5 del
predetto regolamento sono stati inseriti i presupposti di Abitazione Principale;
Vista, altresì, la
deliberazione C.C. n. 24 del 29 febbraio 2000, modificativa del predetto regolamento comunale per l'applicazione
dell'I.C.I.
RENDE NOTO
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Che a partire dall'anno 2009 è esclusa dall'imposta comunale sugli immobili,
l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e sue pertinenze, ad eccezione di quelle di categoria catastale
A/1, A/8 e A/9.
Che i presupposti affinchè l'abitazione sia considerata principale sono i
seguenti:
ART.5 - ABITAZIONE PRINCIPALE
Si intende
abitazione principale quella nella quale il soggetto persona fisica residente nel comune dimora abitualmente e si
verifica nei seguenti casi:
a) abitazione di proprietà del soggetto passivo;
b)
abitazione utilizzata dai soci di coop. Edilizia a proprietà indivisa;
c) alloggio regolarmente
assegnato da istituto Autonomo Case Popolari;
d) abitazione posseduta a titolo di proprietà di
usufrutto da soggetto anziano o disabile che ha acquisito la residenza in istituto di ricovero permanente, a condizione
che la stessa non risulti locata.
N.B. Non sono considerate abitazioni principali gli
immobili ceduti ad uso gratuito ai propri familiari.
Che il 16 giugno 2010 scade il termine
per il versamento della prima rata della imposta comunale sugli immobili, pari al 50% dell'imposta dovuta per l'anno
2009.
La seconda rata a saldo, dovrà essere versata dal 1 ° al 16 dicembre 2010.
Il contribuente può
comunque, versare l'intera imposta dovuta in unica soluzione entro il termine di scadenza della prima rata.
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L'imposta non deve essere versata qualora essa sia uguale o inferiore a € 10,00 per anno d'imposta.
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L'imposta deve essere corrisposta tramite il concessionario del servizio di riscossione tributi
(EQUITALIA LECCE S.p.A. c/c n. 88653134).
L'imposta per l'anno 2010 per gli immobili siti nel territorio di
questo Comune, è determinata applicando al valore degli immobili stessi, come definito dall'art. 5 del D.Lgs 30 dicembre
1992, n. 504, l'aliquota sopra riportata, tenendo conto che tale valore è rivalutato, come per l'anno 2009, nella
misura del 5% per i soli fabbricati;
L'imposta è dovuta per anni solari proporzionalmente alla quota ed ai
mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso. La frazione di mese pari o superiore a quindici giorni è computata
per intero;
Per ulteriori informazioni, i cittadini potranno rivolgersi all'Ufficio Tributi del
Comune.
IL FUNZIONARIO
RESPONSABILE
Rag. Salvatore Stifini
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