ICI Imposta comunale sugli immobili
Comune di Tricase - Ufficio Tributi
Dettagli della notizia
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(Provincia di Lecce)
UFFICIO TRIBUTI
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ICI - IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI
ANNO 2011
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IL FUNZIONARIO RESPONSABILE
Visto il D.Lgs 30 dicembre 1992, n. 504,
istitutivo dell’imposta comunale sugli immobili e successive modificazioni ed integrazioni;
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ABITAZIONE PRINCIPALE ALIQUOTA 5 PER MILLE – DETRAZIONE € 103,29
TUTTI GLI ALTRI IMMOBILI
ALIQUOTA 6,7 PER MILLE
Visto il regolamento comunale per l’applicazione dell’imposta
comunale sugli immobili, approvato con deliberazione C.C. n. 8 del 1° febbraio ’99 in cui all’art. 5 del
predetto regolamento sono stati inseriti i presupposti di Abitazione Principale;
Vista, altresì, la
deliberazione C.C. n. 24 del 29 febbraio 2000, modificativa del predetto regolamento comunale per l’applicazione
dell’I.C.I.
RENDE NOTO
Che a partire dall’anno 2008 è esclusa
dall’imposta comunale sugli immobili, l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale e sue
pertinenze, ad eccezione di quelle di categoria catastale A01,A/8 e A/9.
Che i presupposti
affinché l’abitazione sia considerata principale sono i seguenti:
ART.5
– ABITAZIONE PRINCIPALE
Si intende abitazione principale quella nella quale il soggetto persona fisica
residente nel comune dimora abitualmente e si verifica nei seguenti casi:
a) abitazione di proprietà del
soggetto passivo;
b) abitazione utilizzata dai soci di coop. Edilizia a proprietà indivisa;
c)
alloggio regolarmente assegnato da istituto Autonomo Case Popolari;
d) abitazione posseduta a titolo di
proprietà di usufrutto da soggetto anziano o disabile che ha acquisito la residenza in istituto di ricovero
permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.
N.B. non sono considerate abitazioni
principali, gli immobili ceduti ad uso gratuito ai propri familiari.
Che il 16
giugno 2011 scade il termine per il versamento della prima rata della imposta comunale sugli immobili, pari al 50%
dell’imposta dovuta per l’anno 2010.
L’imposta non deve essere versata qualora essa sia
uguale o inferiore a € 10,00 per anno d’imposta.
L’imposta deve essere corrisposta tramite il
concessionario del servizio di riscossione tributi (EQUITALIA LECCE S.p.A. c/c n. 88653134).
L’imposta
per l’anno 2011 per gli immobili siti nel territorio di questo Comune, è determinata applicando al valore
degli immobili stessi, come definito dall’art. 5 del D.Lgs 30 dicembre 1992, n. 504, l’aliquota sopra
riportata, tenendo conto che tale valore è rivalutato, come per l’anno 2010, nella misura del 5% per i soli
fabbricati;
l’imposta è dovuta per anni solari proporzionalmente alla quota ed ai mesi
dell’anno nei quali si è protratto il possesso. La frazione di mese pari o superiore a quindici giorni
è computata per intero;
Per ulteriori informazioni, i cittadini potranno
rivolgersi all’Ufficio Tributi del Comune.
Dalla residenza Municipale,
01 giugno 2011
IL FUNZIONARIO RESPONSABILE
Sig. Antonio Stifini