ICI Imposta comunale sugli immobili

Comune di Tricase - Ufficio Tributi

Dettagli della notizia


align="center"> COMUNE DI TRICASE

(Provincia di Lecce)

UFFICIO TRIBUTI

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ICI - IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI



ANNO 2011



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IL FUNZIONARIO RESPONSABILE




Visto il D.Lgs 30 dicembre 1992, n. 504,

istitutivo dell’imposta comunale sugli immobili e successive modificazioni ed integrazioni;



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ABITAZIONE PRINCIPALE ALIQUOTA 5 PER MILLE – DETRAZIONE € 103,29

TUTTI GLI ALTRI IMMOBILI

ALIQUOTA 6,7 PER MILLE



Visto il regolamento comunale per l’applicazione dell’imposta

comunale sugli immobili, approvato con deliberazione C.C. n. 8 del 1° febbraio ’99 in cui all’art. 5 del

predetto regolamento sono stati inseriti i presupposti di Abitazione Principale;

Vista, altresì, la

deliberazione C.C. n. 24 del 29 febbraio 2000, modificativa del predetto regolamento comunale per l’applicazione

dell’I.C.I.



RENDE NOTO

Che a partire dall’anno 2008 è esclusa

dall’imposta comunale sugli immobili, l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale e sue

pertinenze, ad eccezione di quelle di categoria catastale A01,A/8 e A/9.



Che i presupposti

affinché l’abitazione sia considerata principale sono i seguenti:




ART.5

– ABITAZIONE PRINCIPALE

Si intende abitazione principale quella nella quale il soggetto persona fisica

residente nel comune dimora abitualmente e si verifica nei seguenti casi:

a) abitazione di proprietà del

soggetto passivo;

b) abitazione utilizzata dai soci di coop. Edilizia a proprietà indivisa;

c)

alloggio regolarmente assegnato da istituto Autonomo Case Popolari;

d) abitazione posseduta a titolo di

proprietà di usufrutto da soggetto anziano o disabile che ha acquisito la residenza in istituto di ricovero

permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.



N.B. non sono considerate abitazioni

principali, gli immobili ceduti ad uso gratuito ai propri familiari.


Che il 16

giugno 2011 scade il termine per il versamento della prima rata della imposta comunale sugli immobili, pari al 50%

dell’imposta dovuta per l’anno 2010.

L’imposta non deve essere versata qualora essa sia

uguale o inferiore a € 10,00 per anno d’imposta.

L’imposta deve essere corrisposta tramite il

concessionario del servizio di riscossione tributi (EQUITALIA LECCE S.p.A. c/c n. 88653134).

L’imposta

per l’anno 2011 per gli immobili siti nel territorio di questo Comune, è determinata applicando al valore

degli immobili stessi, come definito dall’art. 5 del D.Lgs 30 dicembre 1992, n. 504, l’aliquota sopra

riportata, tenendo conto che tale valore è rivalutato, come per l’anno 2010, nella misura del 5% per i soli

fabbricati;

l’imposta è dovuta per anni solari proporzionalmente alla quota ed ai mesi

dell’anno nei quali si è protratto il possesso. La frazione di mese pari o superiore a quindici giorni

è computata per intero;


Per ulteriori informazioni, i cittadini potranno

rivolgersi all’Ufficio Tributi del Comune.




Dalla residenza Municipale,

01 giugno 2011

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

Sig. Antonio Stifini

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