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nbsp; COMUNE DI TRICASE
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nbsp; (Provincia di Lecce)
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nbsp; UFFICIO TRIBUTI
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ICI - IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI
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ANNO 2011
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nbsp; IL FUNZIONARIO RESPONSABILE
Visto il D.Lgs 30 dicembre 1992, n. 504,
istitutivo dell'imposta comunale sugli immobili e successive modificazioni ed integrazioni;
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- ABITAZIONE PRINCIPALE ALIQUOTA 5 PER MILLE - DETRAZIONE € 103,29
- TUTTI GLI ALTRI
IMMOBILI ALIQUOTA 6,7 PER MILLE
Visto il regolamento comunale per l'applicazione
dell'imposta comunale sugli immobili, approvato con deliberazione C.C. n. 8 del 1° febbraio '99 in cui all'art. 5
del predetto regolamento sono stati inseriti i presupposti di Abitazione Principale;
Vista, altresì, la
deliberazione C.C. n. 24 del 29 febbraio 2000, modificativa del predetto regolamento comunale per l'applicazione
dell'I.C.I.
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RENDE NOTO
Che a partire dall'anno
2008 è esclusa dall'imposta comunale sugli immobili, l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale
e sue pertinenze, ad eccezione di quelle di categoria catastale A/1, A/8 e A/9.
Che i
presupposti affinché l'abitazione sia considerata principale sono i seguenti:
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nbsp; ART.5 - ABITAZIONE PRINCIPALE
Si intende abitazione principale quella
nella quale il soggetto persona fisica residente nel comune dimora abitualmente e si verifica nei seguenti casi:
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a) abitazione di proprietà del soggetto passivo;
b) abitazione utilizzata dai
soci di coop. Edilizia a proprietà indivisa;
c) alloggio regolarmente assegnato da istituto
Autonomo Case Popolari;
d) abitazione posseduta a titolo di proprietà di usufrutto da soggetto
anziano o disabile che ha acquisito la residenza in istituto di ricovero permanente, a condizione che la stessa non
risulti locata.
N.B. Non sono considerate abitazioni principali gli immobili ceduti ad uso gratuito
ai propri familiari.
Che il 16 DICEMBRE 2011 scade il termine per il
versamento a saldo della imposta comunale sugli immobili, dovuta per l'anno 2011.
L'imposta non deve
essere versata qualora essa sia uguale o inferiore a € 10,00 per anno d'imposta.
L'imposta deve
essere corrisposta tramite il concessionario del servizio di riscossione tributi (EQUITALIA LECCE S.p.A. c/c n.
88653134).
L'imposta per l'anno 2011 per gli immobili siti nel territorio di questo Comune, è
determinata applicando al valore degli immobili stessi, come definito dall'art. 5 del D.Lgs 30 dicembre 1992, n. 504,
l'aliquota sopra riportata, tenendo conto che tale valore è rivalutato, come per l'anno 2010, nella misura del
5% per i soli fabbricati;
L'imposta è dovuta per anni solari proporzionalmente alla quota ed ai mesi
dell'anno nei quali si è protratto il possesso. La frazione di mese pari o superiore a quindici giorni è
computata per intero;
Per ulteriori informazioni, i cittadini potranno rivolgersi all'Ufficio
Tributi del Comune.
Dalla residenza Municipale, 1 dicembre 2011
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IL FUNZIONARIO RESPONSABILE
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; Rag.
Antonio STIFINI