L'URP segnala che INVITALIA ha emanato IMPRESA SICURA, BANDO PER L’ACCESSO AL RIMBORSO DELLE SPESE SOSTENUTE DALLE IMPRESE PER L’ACQUISTO DI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE.
Bando che a seguito dell'emergenza sanitaria da COVID-19 e al fine di sostenere la continuità, in sicurezza, dei processi produttivi delle imprese operanti su tutto il territorio nazionale, definisce, in attuazione dell’articolo 43, comma 1, del decreto Cura Italia, i criteri e le modalità di riconoscimento alle imprese del rimborso delle spese sostenute per l'acquisto di DPI.
Le risorse disponibili per il riconoscimento dei rimborsi previsti dal Bando sono pari a 50.000.000,00.
Possono beneficiare del rimborso previsto dal Bando tutte le imprese, indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico in cui operano e dal regime contabile adottato, che, alla data di presentazione della domanda di rimborso di cui al punto 9.1 del Bando, sono in possesso dei seguenti requisiti:
a) sono regolarmente costituite e iscritte come “attive” nel Registro delle imprese;
b) hanno la sede principale o secondaria sul territorio nazionale;
c) sono nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non sono in liquidazione volontaria e non sono sottoposte a procedure concorsuali con finalità liquidatoria.
Sono ammissibili al rimborso di cui al Bando in argomento le spese sostenute dalle imprese per l’acquisto di DPI le cui caratteristiche tecniche rispettano tutti i requisiti di sicurezza di cui alla vigente normativa.
A tal fine, sono ammissibili le seguenti tipologie:
- mascherine filtranti, chirurgiche, FFP1, FFP2 e FFP3;
- guanti in lattice, in vinile e in nitrile;
- dispositivi per protezione oculare;
- indumenti di protezione, quali tute e/o camici;
- calzari e/o sovrascarpe;
- cuffie e/o copricapi;
- dispositivi per la rilevazione della temperatura corporea;
- detergenti e soluzioni disinfettanti/antisettici.
Ai fini dell’accesso al rimborso, le spese devono:
a) essere sostenute nel periodo compreso tra il 17 marzo 2020, data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del decreto Cura Italia e la data di invio della domanda di rimborso di cui al punto 9.1 del Bando. A tal fine, rileva la data di emissione delle fatture oggetto di richiesta di rimborso;
b) essere connesse a fatture pagate alla data dell’invio della domanda di rimborso attraverso conti correnti intestati all’impresa e con modalità che consentano la piena tracciabilità del pagamento e l’immediata riconducibilità dello stesso alla relativa fattura;
c) essere non inferiori a euro 500,00 (cinquecento/00);
d) non essere oggetto di ulteriori forme di rimborso o remunerazione erogate in qualunque forma e a qualsiasi titolo.
Non sono ammissibili a rimborso gli importi delle fatture relativi a imposte e tasse, ivi compresa l’IVA.
Fermo restando il possesso di tutti i requisiti di ammissibilità, le fatture costituenti acconto sulle forniture di DPI sono ammissibili solo a condizione che l’impresa presenti, nella domanda di rimborso, anche la fattura riguardante il saldo della fornitura.
Il rimborso è concesso, nei limiti delle risorse disponibili di cui all’articolo 4 del Bando, nella misura del 100 percento delle spese ammissibili come definite ai sensi dell’articolo 7 del Bando, nel limite massimo di euro 500,00 per ciascun addetto dell’impresa cui sono destinati i DPI e, comunque, fino a un importo massimo per impresa di euro 150.000,00.
L’impresa è tenuta a dichiarare, nella domanda di rimborso, il numero degli addetti a cui è riferibile l’acquisto di DPI.
Le domande di rimborso devono essere presentate in modalità telematica e secondo le modalità e Fasi indicate nel Bando.
Per saperne di più al riguardo consultare il Bando integrale nel sito di INVITALIA.