Indennizzo da ritardo nella conclusione del procedimento
Articolo 28 del decreto - legge 21.6.2013 n.69 ("Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia")
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Per opportuna conoscenza, si trascrive di seguito il testo dell'articolo 28 del decreto - legge 21 giugno 2013 n.69 ("Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia"):
Art.28
(Indennizzo da ritardo nella conclusione dei procedimento)
1. La pubblica amministrazione procedente o quella responsabile del
ritardo e i soggetti di cui all'art. 1, comma 1-ter, della legge 7
agosto 1990, n. 241, in caso di inosservanza del termine di
conclusione del procedimento amministrativo iniziato ad istanza di
parte, per il quale sussiste l'obbligo di pronunziarsi, con
esclusione delle ipotesi di silenzio qualificato e dei concorsi
pubblici, corrispondono all'interessato, a titolo di indennizzo per
il mero ritardo, una somma pari a 30 euro per ogni giorno di ritardo
con decorrenza dalla data di scadenza del termine del procedimento,
comunque complessivamente non superiore a 2.000 euro.
2. Al fine di ottenere l'indennizzo, l'istante e' tenuto ad
azionare il potere sostitutivo previsto dall'art. 2, comma 9-bis,
della legge n. 241 del 1990 nel termine decadenziale di sette giorni
dalla scadenza del termine di conclusione del procedimento. I
soggetti di cui all'articolo 1, comma 1-ter, della medesima legge
individuano a tal fine il responsabile del potere sostitutivo.
3. Nel caso in cui anche il titolare del potere sostitutivo non
emani il provvedimento nel termine o non liquidi l'indennizzo
maturato a tale data, l'istante puo' proporre ricorso ai sensi
dell'articolo 117 del codice del processo amministrativo di cui
all'Allegato 1 al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, e
successive modificazioni, oppure, ricorrendone i presupposti,
dell'articolo 118 stesso codice.
4. Nel giudizio di cui all'articolo 117, puo' proporsi,
congiuntamente al ricorso avverso il silenzio, domanda per ottenere
l'indennizzo. In tal caso, anche tale domanda e' trattata con rito
camerale e decisa con sentenza in forma semplificata.
5. Nei ricorsi di cui al comma 3, il contributo unificato e'
ridotto alla meta' e confluisce nel capitolo di cui all'articolo 37,
comma 10, secondo periodo del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98
convertito dalla legge 15 luglio 2011, n. 111.
6. Se il ricorso e' dichiarato inammissibile o e' respinto in
relazione all'inammissibilita' o alla manifesta infondatezza
dell'istanza che ha dato avvio al procedimento, il giudice, con
pronuncia immediatamente esecutiva, condanna il ricorrente a pagare
in favore del resistente una somma da due volte a quattro volte il
contributo unificato.
7. La pronuncia di condanna a carico dell'amministrazione e'
comunicata, a cura della Segreteria del giudice che l'ha pronunciata,
alla Corte dei conti al fine del controllo di gestione sulla pubblica
amministrazione, al Procuratore regionale della Corte dei Conti per
le valutazioni di competenza, nonche' al titolare dell'azione
disciplinare verso i dipendenti pubblici interessati dal procedimento
amministrativo.
8. Nella comunicazione di avvio del procedimento e nelle
informazioni sul procedimento pubblicate ai sensi dell'articolo 35
del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, e' fatta menzione del
diritto all'indennizzo, nonche' delle modalita' e dei termini per
conseguirlo ed e' altresi' indicato il soggetto cui e' attribuito il
potere sostitutivo e i termini a questo assegnati per la conclusione
del procedimento.
9. All'articolo 2-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, dopo il
comma 1 e' aggiunto il seguente: "2. Fatto salvo quanto previsto dal
comma 1 e ad esclusione delle ipotesi di silenzio qualificato e dei
concorsi pubblici, in caso di inosservanza del termine di conclusione
del procedimento ad istanza di parte, per il quale sussiste l'obbligo
di pronunziarsi, l'istante ha diritto di ottenere un indennizzo per
il mero ritardo alle condizioni e con le modalita' stabilite dalla
legge o, sulla base della legge, da un regolamento emanato ai sensi
dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400. In tal
caso le somme corrisposte o da corrispondere a titolo di indennizzo
sono detratte dal risarcimento".
10. Le disposizioni del presente articolo si applicano, in via
sperimentale e dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto, ai procedimenti amministrativi
relativi all'avvio e all'esercizio dell'attivita' di impresa iniziati
successivamente al detta data di entrata in vigore.
11. Gli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo
restano a carico degli stanziamenti ordinari di bilancio di ciascuna
amministrazione interessata.
12. Decorsi diciotto mesi dall'entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto e sulla base del monitoraggio
relativo alla sua applicazione, con regolamento emanato ai sensi
dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su
proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e la
semplificazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze, sentita la Conferenza unificata, sono stabilite la conferma,
la rimodulazione, anche con riguardo ai procedimenti amministrativi
esclusi, o la cessazione delle disposizioni del presente articolo,
nonche' eventualmente il termine a decorrere dal quale le
disposizioni ivi contenute sono applicate, anche gradualmente, ai
procedimenti amministrativi diversi da quelli individuati al comma
10.