Indennizzo da ritardo nella conclusione del procedimento

Articolo 28 del decreto - legge 21.6.2013 n.69 ("Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia")

  • Categoria: Tutte le notizie
  • Data: 01.07.13
  • Autore: Decreto - legge 21 giugno 2013 n.69

Dettagli della notizia


Per opportuna conoscenza, si trascrive di seguito il testo dell'articolo 28 del decreto - legge 21 giugno 2013 n.69 ("Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia"):



Art.28



(Indennizzo da ritardo nella conclusione dei procedimento)



1. La pubblica amministrazione procedente o quella responsabile del

ritardo e i soggetti di cui all'art. 1, comma 1-ter, della legge 7

agosto 1990, n. 241, in caso di inosservanza del termine di

conclusione del procedimento amministrativo iniziato ad istanza di

parte, per il quale sussiste l'obbligo di pronunziarsi, con

esclusione delle ipotesi di silenzio qualificato e dei concorsi

pubblici, corrispondono all'interessato, a titolo di indennizzo per

il mero ritardo, una somma pari a 30 euro per ogni giorno di ritardo

con decorrenza dalla data di scadenza del termine del procedimento,

comunque complessivamente non superiore a 2.000 euro.

2. Al fine di ottenere l'indennizzo, l'istante e' tenuto ad

azionare il potere sostitutivo previsto dall'art. 2, comma 9-bis,

della legge n. 241 del 1990 nel termine decadenziale di sette giorni

dalla scadenza del termine di conclusione del procedimento. I

soggetti di cui all'articolo 1, comma 1-ter, della medesima legge

individuano a tal fine il responsabile del potere sostitutivo.

3. Nel caso in cui anche il titolare del potere sostitutivo non

emani il provvedimento nel termine o non liquidi l'indennizzo

maturato a tale data, l'istante puo' proporre ricorso ai sensi

dell'articolo 117 del codice del processo amministrativo di cui

all'Allegato 1 al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, e

successive modificazioni, oppure, ricorrendone i presupposti,

dell'articolo 118 stesso codice.

4. Nel giudizio di cui all'articolo 117, puo' proporsi,

congiuntamente al ricorso avverso il silenzio, domanda per ottenere

l'indennizzo. In tal caso, anche tale domanda e' trattata con rito

camerale e decisa con sentenza in forma semplificata.

5. Nei ricorsi di cui al comma 3, il contributo unificato e'

ridotto alla meta' e confluisce nel capitolo di cui all'articolo 37,

comma 10, secondo periodo del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98

convertito dalla legge 15 luglio 2011, n. 111.

6. Se il ricorso e' dichiarato inammissibile o e' respinto in

relazione all'inammissibilita' o alla manifesta infondatezza

dell'istanza che ha dato avvio al procedimento, il giudice, con

pronuncia immediatamente esecutiva, condanna il ricorrente a pagare

in favore del resistente una somma da due volte a quattro volte il

contributo unificato.

7. La pronuncia di condanna a carico dell'amministrazione e'

comunicata, a cura della Segreteria del giudice che l'ha pronunciata,

alla Corte dei conti al fine del controllo di gestione sulla pubblica

amministrazione, al Procuratore regionale della Corte dei Conti per

le valutazioni di competenza, nonche' al titolare dell'azione

disciplinare verso i dipendenti pubblici interessati dal procedimento

amministrativo.

8. Nella comunicazione di avvio del procedimento e nelle

informazioni sul procedimento pubblicate ai sensi dell'articolo 35

del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, e' fatta menzione del

diritto all'indennizzo, nonche' delle modalita' e dei termini per

conseguirlo ed e' altresi' indicato il soggetto cui e' attribuito il

potere sostitutivo e i termini a questo assegnati per la conclusione

del procedimento.

9. All'articolo 2-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, dopo il

comma 1 e' aggiunto il seguente: "2. Fatto salvo quanto previsto dal

comma 1 e ad esclusione delle ipotesi di silenzio qualificato e dei

concorsi pubblici, in caso di inosservanza del termine di conclusione

del procedimento ad istanza di parte, per il quale sussiste l'obbligo

di pronunziarsi, l'istante ha diritto di ottenere un indennizzo per

il mero ritardo alle condizioni e con le modalita' stabilite dalla

legge o, sulla base della legge, da un regolamento emanato ai sensi

dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400. In tal

caso le somme corrisposte o da corrispondere a titolo di indennizzo

sono detratte dal risarcimento".

10. Le disposizioni del presente articolo si applicano, in via

sperimentale e dalla data di entrata in vigore della legge di

conversione del presente decreto, ai procedimenti amministrativi

relativi all'avvio e all'esercizio dell'attivita' di impresa iniziati

successivamente al detta data di entrata in vigore.

11. Gli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo

restano a carico degli stanziamenti ordinari di bilancio di ciascuna

amministrazione interessata.

12. Decorsi diciotto mesi dall'entrata in vigore della legge di

conversione del presente decreto e sulla base del monitoraggio

relativo alla sua applicazione, con regolamento emanato ai sensi

dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su

proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e la

semplificazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle

finanze, sentita la Conferenza unificata, sono stabilite la conferma,

la rimodulazione, anche con riguardo ai procedimenti amministrativi

esclusi, o la cessazione delle disposizioni del presente articolo,

nonche' eventualmente il termine a decorrere dal quale le

disposizioni ivi contenute sono applicate, anche gradualmente, ai

procedimenti amministrativi diversi da quelli individuati al comma

10.





 

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