Indicatori e raccomandazioni per l'integrazione di alunni con cittadinanza non italiana

Circolare n.2 dell'8.01.2010 del Ministero dell'Istruzione, dell'Università  e delle Ricerca - Dipartimento per l'Istruzione - Direzione Generale per gli Ordinamenti Scolastici e per l'Autonomia...

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L'URP   informa

che, in data 8 gennaio 2010, è stata emessa dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università  e delle Ricerca -

Dipartimento per l'Istruzione - Direzione Generale per gli Ordinamenti Scolastici e per l'Autonomia Scolastica la

Circolare n.2, con oggetto:"Indicatori e raccomandazioni per l'integrazione di alunni con cittadinanza non

italiana".


Al punto 3 della suindicata circolare ministeriale, in merito alla distrubuzione degli

alunni con cittadinanza non italiana tra le scuole e formazione delle classi, vengono indicati i seguenti punti fermi,

"che dovranno costituire da quadro di riferimento alle diverse iniziative e operazioni da porre in campo

pergarantire una partecipazione alla vita scolastica degli alunni stranieri utile e fruttuosa. Tali punti non vanno

peraltro intesi quali vincoli posti ai genitori che iscrivono i propri figli, bensi quali criteri di carattere

organizzativo sia dell'offerta formativa territoriale, sia della gestione interna della singola istituzione

scolastica:


1. Il numero degli alunni con cittadinanza non italiana presenti in ciascuna classe non

potrà  superore di norma il 30% del totlae degli iscritti, quale esito di una equilibrata distribuzione degli allievi con

cittadinanza non italiana tra istituti che insistono sullo stesso territorio;


2. Il limite del 30%

entra in vigore dall'anno scolastico 2010-2011 in modo graduale: viene infatti introdotto a partire dal primo anno della

scuola dell'infanzia e dalle classi prime sia della scuola primaria, sia della scuola secondaria di I e II

grado.


3. Il limite del 30% può essere innalzato - con determinazione del Direttore generale

dell'Ufficio Scolastico Regionale - a fronte della presenza di alunni stranieri (come può frequentemente accadere nel

caso di quelli nati in Italia) già  in possesso delle adeguate competenze linguistiche;


4. Il limite

del 30% può di contro venire ridotto, sempre con determinazione del Direttore generale dell'Ufficio Scolastico

Regionale, a fronte della presenza di alunni stranieri per i quali risulti all'atto di iscrizione una padronanaza della

lingua italiana ancora inadeguata a una compiuta partecipazione all'attività  didattica e comunque a fronte di

particolari e documentate complessità ."

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