Indicazioni per la destinazione alla contrattazione integrativa delle economie conseguite dalle amministrazioni per effetto dell'art. 61, comma 17, del decreto-legge n. 112/2008 e dell'art. 16 del decreto-legge n. 98/2011.

circolare 11 novembre 2011, n.13, della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione Pubblica

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L'URP segnala che nella Gazzetta Ufficiale n 48 del 27 febbraio 2012,

è stata pubblicata la circolare 11 novembre 2011, n.13,  della Presidenza del Consiglio dei Ministri -

Dipartimento della Funzione Pubblica, relativa alle Indicazioni per la destinazione alla contrattazione integrativa delle

economie conseguite dalle amministrazioni per effetto dell'art.61, comma 17, del decreto-legge n.112/2008 e

dell'art.16 del decreto-legge n.98/2011.


 


Per opportuna conoscenza si trascrive di seguito

quasi integralmente  il testo della circolare ministeriale in

parola.


 


"PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIP ARTIMENTO DELLA FUNZIONE

PUBBLICA



CIRCOLARE 11 novembre 2011,

n.13


Indicazioni per la destinazione alla contrattazione integrativa delle economie

conseguite dalle amministrazioni per effetto dell'art. 61, comma 17, del decreto-legge n. 112/2008 e dell'art. 16

del decreto-legge n. 98/2011. (12A02146)


Premessa.

La vigente normativa

in materia di razionalizzazione e contenimento della spesa delle amministrazioni pubbliche prevede che quota parte delle

eventuali economie derivanti da riduzioni di spesa e da maggiori entrate conseguite in relazione all'attuazione dei

processi di riorganizzazione delle pubbliche amministrazioni, possono essere utilizzate per finanziare la contrattazione

integrativa e per attivare, tra l'altro, gli istituti premianti previsti dall'art. 19 del decreto legislativo n.

150/2009.

In effetti, in linea generale gli interventi normativi sulla spesa pubblica, nell'individuare

tipologie e misure dei risparmi da conseguire, consentono alle amministrazioni un ampio margine operativo, al fine di

incrementare le risorse dedicate alla contrattazione integrativa con modalita' di finanziamento virtuose, tramite

processi di riorganizzazione, ristrutturazione e riqualificazione della spesa, con l'obiettivo da un lato di

rafforzare la correlazione tra qualita' dei servizi e produttivita' e capacita' innovativa della prestazione

lavorativa, dall'altro di limitare gli effetti del contenimento delle risorse destinate all'impiego pubblico.

/>
La presente circolare e' pertanto finalizzata a richiamare l'attenzione sull'esigenza di un corretto e

tempestivo utilizzo delle opportunita' offerte dalla richiamata normativa, con particolare riferimento all'art. 61,

comma 17 del decreto-legge n. 112/2008 e all'art. 16, commi 4 e 5 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 (Disposizioni

urgenti per la stabilizzazione finanziaria), convertito nella legge 15 luglio 2011, n. 111.

Sono destinatari

della presente circolare le amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165

«Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche», ad

esclusione degli enti e delle amministrazioni indicate nelle diverse disposizioni normative.

Quadro normativo.



Si richiama, in sintesi, la principale normativa in materia.

L'art. 61, comma 17, del decreto-

legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 ha previsto

l'istituzione di un apposito fondo nel quale confluiscono le somme provenienti dalle riduzioni di spesa degli apparati

amministrativi e le maggiori entrate previste nella stesso decreto. La norma in parola prevede che una quota di detto

fondo puo' essere destinata al finanziamento della contrattazione integrativa.

Si allega una tabella

riassuntiva delle misure di contenimento delle spese degli apparati amministrativi introdotte dalla norma in parola, in

relazione alle modifiche apportate dall'art. 6 del decreto-legge n. 78/2010 (All. 1).

La legge 22 dicembre

2008, n. 203 (legge finanziaria 2009), ha, tra  l'altro, disciplinato le modalita' contenute nel menzionato

art. 61, comma 17 del decreto-elgge n. 112/2008.

In particolare, l'art. 2, comma 32 di detta norma precisa

che a partire dal 2009 il trattamento economico accessorio dei dipendenti delle Pubbliche Amministrazioni e'

corrisposto in base alla qualita', produttivita' e capacita' innovativa della prestazione lavorativa, anche

utilizzando le risorse di cui al richiamato art. 61, comma 17 del decreto-legge n. 112/2008. Il comma 34 del medesimo

articolo prevede che puo' essere devoluta al finanziamento della contrattazione integrativa delle amministrazioni una

quota parte delle risorse dei risparmi aggiuntivi rispetto a quelli gia' considerati per il miglioramento dei saldi di

finanza pubblica, realizzati per effetto di processi amministrativi di razionalizzazione e riduzione dei costi di

funzionamento. L'art. 2, comma 33 prevede, inoltre, che con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione e

l'innovazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definiti i limiti percentuali e le

modalita' di destinazione delle predette risorse aggiuntive al finanziamento della contrattazione integrativa.

/>
A fini sopra indicati sono stati emanati i decreti ministeriali 23 dicembre 2009 e 28 dicembre 2010.

In

materia di premialita' si richiama, inoltre, l'Intesa del 4 febbraio 2011 che prevede che per l'applicazione

dell'art. 19, comma 1 del decreto legislativo 150/2009 potranno essere utilizzate esclusivamente le risorse aggiuntive

derivanti dall'applicazione del comma 17 dell'art. 61 del decreto-legge n. 25 giugno 2008, n. 112, convertito con

modificazioni, dalla legge n. 133/2008.

L'art. 16 del decreto-legge n. 6 luglio 2011, n. 98 (Disposizioni

urgenti per la stabilizzazione finanziaria), convertito nella legge 15 luglio 2011, n. 111, prevede la possibilita' di

incremento delle risorse da destinare alla contrattazione integrativa, tramite maggiori economie, ulteriori rispetto a

quelle previste dalla normativa vigente (v. supra) e da altre disposizioni contenute nel medesimo decreto-legge n.

98/2011.

Infine, si richiama l'art. 6 del decreto legislativo 1° agosto 2011, n. 141, in base al quale

nelle more dei rinnovi contrattuali, ai fini della differenziazione retributiva in fasce prevista dagli articoli 19,

commi 2 e 3, e 31, comma 2, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, possono essere utilizzate le eventuali

economie aggiuntive destinate all'erogazione dei premi dall'art. 16, comma 5, del decreto-legge 6 luglio 2011, n.

98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111.

Indicazioni per l'applicazione del

decreto-legge n. 112/2008 e del decreto-legge n. 98/2011.

Risparmi destinabili alla contrattazione integrativa

ex decreto-legge n. 112/2008.

Come sopra gia' evidenziato, l'art. 61, comma 17, del decreto-legge 25

giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 ha previsto l'istituzione di un

apposito fondo nel quale confluiscono le somme provenienti dalle riduzioni di spesa degli apparati amministrativi e le

maggiori entrate previste nella stesso decreto. La norma in parola prevede che una quota di detto fondo puo' essere

destinata, con le modalita' individuate nella legge 203/2008, al finanziamento della contrattazione integrativa.

/>
Le misure di spesa indicate nel menzionato art. 61, comma 17 del decreto-legge n. 112/2008 hanno subito

rimodulazioni per effetto dell'art. 6 del decreto-legge n. 78/2010 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione

finanziaria e di competitivita' economica) che ha operato la riduzione di alcuni costi sostenuti dalle

amministrazioni, quali ad esempio la partecipazioni agli organi collegiali, le indennita', compensi e gettoni di

presenza, spesa annua per studi ed incarichi di consulenza.

Nella Tabella 1, si riassumono le misure di

contenimento delle spese degli apparati amministrativi introdotte dall'art. 61, comma 17 del decreto-legge n.

112/2008, in relazione alle modifiche apportate dall'art. 6 del decreto-legge n. 78/2010.

La terza colonna

della predetta Tabella indica sinteticamente le misure percentuali o assolute delle riduzioni di spesa e i correlati



risparmi che le amministrazioni devono versare, ai sensi del citato art. 61, comma 17 del decreto-legge n.

112/2008, ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato.

Detti risparmi, ai fini della

destinazione al finanziamento della contrattazione integrativa confluiscono nel fondo di cui al predetto decreto, ai fini

della successiva ripartizione alle amministrazioni, con le modalita' indicate nell'art. 2 comma 33 della legge

203/2008, e.

I risparmi conseguiti dalle amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli realizzati per effetto

dell'applicazione delle sopra richiamate norme, costituiscono economie aggiuntive che, per effetto dell'art. 16,

commi 4 e 5 del decreto-legge n. 98/2011 e nelle misure ivi indicate, possono essere destinati dalle stesse

amministrazioni al finanziamento della contrattazione integrativa (v. infra).


Risparmi destinabili

alla contrattazione integrativa ex decreto-legge

n. 98/2011.

Come gia' evidenziato, l'art. 16

del decreto-legge n. 98/2011 prevede la possibilita' di incremento delle risorse da destinare alla contrattazione

integrativa, tramite maggiori economie, ulteriori rispetto a quelle previste dalla normativa vigente (v. supra) e da

altre disposizioni contenute nel medesimo decreto-legge n. 98/2011.

Nel merito, il comma 4 dell'art. 16 del

predetto decreto-legge n. 112/2008 prevede la facolta' per le amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del

decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, di adottare, per perseguire maggiori economie, «entro il 31 marzo di

ogni anno, piani triennali di razionalizzazione e riqualificazione della spesa, di riordino e ristrutturazione

amministrativa, di semplificazione e digitalizzazione, di riduzione dei costi della politica e di funzionamento, ivi

compresi gli appalti di servizio, gli affidamenti alle partecipate e il ricorso alle consulenze attraverso persone

giuridiche».

Detti piani, da aggiornare annualmente, indicano la spesa sostenuta a legislazione vigente

per ciascuna delle voci di spesa interessate e i correlati obiettivi in termini fisici e finanziari. 

Il

comma 5 dell'art. 16 prevede che le eventuali economie aggiuntive effettivamente realizzate a seguito

dell'attuazione dei predetti piani possono essere utilizzate annualmente, ai fini del miglioramento dei saldi di

finanza pubblica, nell'importo massimo del 50 per cento per la contrattazione integrativa, di cui il 50 per cento

destinato alla erogazione dei premi previsti dall'art. 19 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150.

/>
La restante quota dei risparmi conseguiti e' versata annualmente dagli enti e dalle amministrazioni dotati di

autonomia finanziaria ad apposito capitolo dell'entrata del. bilancio dello Stato. Non devono provvedere al versamento

gli enti territoriali e gli enti, di competenza regionale o delle provincie autonome di Trento e di Bolzano, del

SSN.

Le economie conseguite sono utilizzabili solo se le amministrazioni interessate, accertano a consuntivo,

con riferimento a ciascun esercizio, il raggiungimento degli obiettivi fissati per ciascuna delle singole voci di spesa

previste nei piani e i conseguenti risparmi. I risparmi devono essere certificati, ai sensi della normativa vigente, dai

competenti organi di controllo. Per la Presidenza del Consiglio dei Ministri e i Ministeri la verifica viene effettuata

dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato per il tramite,

rispettivamente, dell'UBRRAC e degli uffici centrali di bilancio e dalla Presidenza del Consiglio Dipartimento della

funzione pubblica.

I piani adottati dalle amministrazioni sono oggetto di informazione alle organizzazioni

sindacali rappresentative.

La norma in parola precisa, come sopra anticipato, che le economie realizzate a

seguito dell'adozione dei piani triennali devono essere aggiuntive rispetto a quelle gia' previste dalla normativa

vigente (art. 61, comma 17 decreto-legge n. 112/2008) nonche' rispetto a quelle conseguibili in applicazione

dell'art. 12 (Acquisto, vendita, manutenzione e censimento di immobili pubblici) e dallo stesso art. 16 del decreto

legge in commento.

Risorse derivanti dai risparmi conseguiti, destinabili alla contrattazione integrativa:

sintesi.

Sintetizzando quanto finora esposto, attualmente i fondi per la contrattazione integrativa possono

essere alimentati:

a) dalle risorse provenienti dall'applicazione dell'art. 61, comma 17 del decreto-

legge n. 112/2008, con le modalita' individuate nella legge 203/2008 (c.d. «dividendo

dell'efficienza»);

b) dal 50% delle economie conseguite per effetto dei piani triennali previsti dai

commi 4 e 5 dell'art. 16 del decreto-legge n. 98/2011, finalizzati alla razionalizzazione e riqualificazione della

spesa, al riordino e ristrutturazione amministrativa, alla semplificazione e digitalizzazione, alla riduzione dei costi

della politica e di funzionamento, ivi compresi gli appalti di servizio, gli affidamenti alle partecipate e il ricorso

alle consulenze attraverso persone giuridiche, conseguibili in applicazione:

delle altre disposizioni del

medesimo art. 16 del decreto-legge n. 98/2011, finalizzate alla razionalizzazione e al contenimento della spesa in

materia di pubblico impiego (es.: economie derivanti da processi di digitalizzazione, semplificazione delle procedure,

riduzione dell'uso delle autovetture di servizio, ... );

dell'art. 12 del predetto decreto (Acquisto,

vendita, manutenzione e censimento di immobili pubblici);

c) dal 50% delle ulteriori economie conseguite

rispetto alle misure individuate nell'art. 61, comma 17 del decreto-legge n. 112/2008, come rimodulate dall'art. 6

del decreto-legge n. 78/2010 (v. comma 5 dell'art. 16 del decreto-legge n. 98/2011).

Si precisa che le

economie indicate nei punti b) e c), all'esito delle procedure di certificazione, sono immediatamente destinabili

dalle amministrazioni al finanziamento della contrattazione integrativa.

Con riferimento alle norme commentate,

le amministrazioni sono inviate ad avviare le necessarie valutazioni e i connessi adempimenti operativi per

l'individuazione dei necessari interventi di ristrutturazione/ottimizzazione organizzativa e di riqualificazione della

spesa, ai fini delle previsioni di cui al decreto-legge n. 112/2008 e per la predisposizione dei piani triennali previsti

dall'art. 16, comma 4 del decreto-legge n. 98/2011.

Si pone l'accento sull'importanza delle

indicazioni contenute nella presente circolare, al fine di coniugare virtuosamente i processi di riorganizzazione e

riqualificazione della spesa con le esigenze di incremento dei fondi destinati alla contrattazione integrativa, da

finalizzare all'attivazione delle politiche incentivanti e premiali.

Roma, 11 novembre 2011"

/>


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