Indicazioni tecniche per gli interventi forestali e selvicolturali nelle aree naturali protette e nei Siti Natura 2000
Deliberazione della Giunta Regionale n.2250 del 26.10.2010
Dettagli della notizia
L'URP
informa che la Giunta Regionale, nella seduta del 26 ottobre 2010, ha adottato la delibera n.2250, avente ad
oggetto:"Indicazioni tecniche per gli interventi forestali e selvicolturali nelle aree naturali protette e
nei Siti Natura 2000".
Nei siti della Rete Natura 2000, sono previsti
anche i S.I.C. della Provincia di Lecce.
Con l'atto in questione la Giunta Regionale ha approvato l'allegato
A, che qui di seguito si trascrive per opportuna consocenza:
"Indicazioni tecniche per gli
interventi forestali e selvicolturali nelle aree naturali protette e nei Siti Natura 2000."
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Allegato A
1. Nei lavori di rimboschimento e
rinfoltimento è consentito impiegare solo specie arboree e arbustive autoctone rispettando, quindi, quanto previsto dal
D.lgs 10 novembre 2003 n. 386, dalla Determinazione del Dirigente Settore Foreste 7 luglio 2006 n. 889, dalla D.G.R. 16
dicembre 2008 n. 2461.
2. L'impianto di specie arboree ed arbustive per rimboschimento o
arboricoltura da legno non è consentita sulle superfici destinate a pascolo permanente ai sensi dell'art. 2, punto 2,
Regolamento 796/04/CE.
3.Gli interventi selvicolturali sono consentiti dal 1 ottobre al 15 marzo.
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4. L'impiego di mezzi meccanici gommati a lavorazione andante è ammesso esclusivamente per
operazioni di esbosco.
5. Nel corso della stagione silvana sono ammesse tagliate contigue non
superiori a 10 ettari. L 'estensione della tagliata è determinata sommando all'area di taglio le superfici di bosco
contigue:
a. che siano state oggetto di taglio nelle 3 stagioni silvane precedenti, nel
caso dei cedui;
b. che siano state oggetto di taglio nelle 5 stagioni silvane, nel caso delle
fustaie;
c. che risultino transitoriamente prive del soprassuolo a causa di incendi o di altre cause
naturali o antropiche.
La continuità è interrotta dal rilascio di fasce boscate di almeno 100 metri
di larghezza che possono essere utilizzate nelle annate silvane successive.
6. Ai fini
dell'applicazione del punto 4, per "tagliata" si intende una superficie boschiva su cui debba essere
effettuato il taglio di utilizzazione finale. Da tale definizione sono escluse le superfici forestali in cui siano
eseguiti tagli intercalari, quali sfolli e diradamenti.
7.1 I diradamenti nei boschi di conifere
dovranno essere di tipo basso e la loro intensità non Può superare il 30% dell'area basimetrica complessivamente
stimata.
8. La conversione dei cedui matricinati invecchiati (popolamenti con età uguale o superiore
a 1,5 volte il turno minimo) in cedui composti e l'avviamento alla conversione dei cedui all'alto fusto è consentito
solo nelle stazioni più fertili. Il taglio di diradamento dei polloni dovrà essere di tipo basso, interessando quindi
solo il piano dominato. L'intensità del diradamento non dovrà superare il 25% dell'area basimelrica complessivamente
stimata, rilasciando almeno un pollone per ceppaia oltre le piante nate da seme.
9. I residui di
lavorazione non possono essere bruciati e devono essere cippati/trinciati In loco, salvo nei casi di gravi attacchi
parassitari, certificati dall'Osservatorio Fitopatologico Regionale o in evidenti condizioni di impossibilità ad
eseguire altro tipo di distruzione, certificale dal Servizio Foreste. Le operazioni di eliminazione dei residui delle
operazioni selvicolturali devono essere concluse entro il 15 marzo, salvo in casi accertati e documentati con idoneo
certificato di sospensione e ripresa lavori a firma della Direzione lavori, a causa di periodi di prolungata inattività
dovuti a avverse condizioni climatiche. L'eventuale proroga, tuttavia, non potrà essere estesa oltre il 31 marzo e,
comunque, limitata alla eliminazione dei residui delle operazioni selvicolturali.
10. Devono in ogni
caso essere salvaguardati gli individui di grosse dimensioni con chioma ampia e ramificata, quali alberi vetusti e
ramificati. Il taglio di grossi rami è consentito solo in presenza di gravi fitopatie o danni accertati dal Servizio
Foreste.
11.Nei boschi soggetti a utilizzazioni è fatto obbligo di lasciare almeno dieci esemplari
arborei ad ettaro con particolari caratteristiche fenotipiche, diametriche ed ecologiche, in grado di crescere
indefinitamente e almeno dieci esemplari arborei ad ettaro morti o marcescenti, fatti salvi gli interventi diretti a
garantire la sicurezza della viabilità e dei manufatti, previa comunicazione al Servizio Foreste e all'Ufficio Parchi e
Tutela della Biodiversità .
12. Nei tagli di utilizzazione dei cedui sono da riservare per ogni ettaro
di superficie almeno 120 matricine del turno, di cui 1/3 di età multipla del turno, qualora presenti. Le matricine
possono essere tagliate ad una età almeno doppia del turno del ceduo, calcolata con riferimento al turno minimo e
contemporaneamente all'utilizzazione del resto del soprassuolo.
13. Non è consentito effettuare
interventi di taglio su piante sporadiche, ossia su specie forestali che non superino complessivamente il 10% del numero
di piante presenti in un bosco e che siano allo stato isolato o in piccolissimi gruppi.
14. Non è
consentito il rimboschimento delle radure di superficie inferiore a 10.000 metri quadri, per le fustaie, e a 5.000 metri
quadri. per i cedui semplici o composti.
15. I viali tagliafuoco dovranno essere di "tipo verde
attivo", con una limitata asportazione della biomassa arborea, fatti salvi gli specifici approfondimenti di cui al Piano
Antincendio boschivo regionale.
16. Le piste forestali che per esigenze di cantiere dovessero essere
aperte, dovranno essere utilizzate a scopo esclusivo dell'esbosco del materiale legnoso e chiuse alla circolazione
ordinaria.
17. La procedura di valutazione di incidenza si intende positivamente espletata per le
utilizzazioni boschive di fine turno e tagli intercalari di superfici non superiori a 10 ettari se le medesime operazioni
selvicolturali sono redatte conformemente a quanto prescritto ai punti precedenti, in quanto coerenti con le esigenze di
tutela degli habitat e degli habitat di specie.
Copia del progetto definitivo, dei piani e degli
interventi previsti dal presente allegato, dovrà comunque essere trasmesso all'Ufficio Parchi e Tutela della
Biodiversità , nelle modalità definite dalla Regione Puglia e le Province, che potrà esprimersi entro 30 giorni dalla
ricezione. "