Integrazione e modificazione criteri individuazione titolari Carta Acquisti e fissazione modalità con cui amministrazioni regionali e locali possono integrare il Fondo di cui all'art.81,co.29 D.L. 25.6.08, convertito in legge,co...
Decreto 27 febbraio 2009 del Ministero dell'Economia e delle Finanze
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L'URP segnala che nella Gazzetta Ufficiale n. 56 del 9 marzo 2009, è stato pubblicato il decreto 27 febbraio 2009
del Ministero dell'Economia e delle Finanze, avente ad oggetto:" Integrazione e modificazione dei criteri
di individuazione dei titolari della Carta Acquisti e fissazione delle modalità con cui le amministrazioni regionali e
locali possono integrare il Fondo di cui all'articolo 81, comma 29 del decreto - legge 25 giugno 2008, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.113".
Per opportuna conoscenza, si trascrive di
seguito l'articolo 1 del suddetto decreto.
"Art. 1
Al decreto n. 89030 del 16
settembre 2008 e successive modificazioni e integrazioni, di cui al preambolo, sono apportate Ie seguenti modificazioni e
integrazioni:
a) all'art. 1, la lettera n) e' soppressa;
b) all'art. 2, comma 1, e' aggiunta la
seguente lettera:
«k) disciplina, d'intesa con il Ministero del lavoro, delIa salute e delle politiche
sociali, Ie eventuali modalita' con cui gli enti locali, i centri di assistenza fiscale di cui al decreto legislativo 9
luglio 1997, n. 241, o altri soggetti abilitati possono svolgere, su base volontaria, attivita' di supporto alIa
presentazione delIa richiesta di cui all'art. 6, nonche' al ricevimento e alIa trasmissione delIa stessa.»;
/>
c) all'art. 5, sono apportate Ie seguenti modificazioni:
i) al comma 1, dopo il periodo «la Carta
Acquisti è concessa ai cittadini residenti in possesso, contemporaneamente», sono aggiunte Ie seguenti parole: «e per
almena una frazione del bimestre o del periodo di riferimento»;
ii) al comma 1, dopo Ie parole «oppure in
possesso, contemporaneamente», sono aggiunte Ie seguenti parole: «e per almena una frazione del bimestre o del periodo di
riferimento»;
iii) al comma 1, la lettera b) è soppressa;
iv) al comma 3, Ie parole «I beneficiari
con impedimenti di natura fisica» sono sostituite dalle seguenti «I Beneficiari nonchè gli esercenti la potestà sui
beneficiari che hanno impedimenti di natura fisica o che sono soggetti a provvedimenti restrittivi dell'Autorità
giudiziaria, fatto salvo quanta previsto al comma 1, lettera f),»;
v) dopo il comma 3, è aggiunto il seguente
comma:
«3-bis. Salvo diverso provvedimento emanato ai sensi dell'art. 10, a decorrere dall'anno 2009, la
misura delle soglie di cui al comma 1, lettere c), d) e h) è aumentata annualmente delIa misura percentuale prevista per
la perequazione automatica dei trattamenti pensionistici dell'assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori
dipendenti. Le nuove soglie sono comunicate dal soggetto attuatore con apposita circolare e mediante pubblicazione suI
sito internet.»;
d) all'art. 6, e' aggiunto il seguente comma:
«2-bis. II Ministero del lavoro,
delIa salute e delle politiche sociali, d'intesa con il Ministero dell'economia puo' autorizzare, con decreto
interdirezionale, enti locali, centri di assistenza fiscale di cui al decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, o altri
soggetti abilitati, previa stipula di apposita convenzione, a raccogliere Ie richieste e a presentarle al gestore del
servizio, prevedendo, in tali casi, l' invio delIa Carta alIa residenza del beneficiario.
e) all'art. 7, alIa
fine del comma 1, è aggiunto il seguente periodo:
«La disponibilità èconcessa interamente per ciascun
bimestre o per il periodo di riferimento, anche se i requisiti sono posseduti per una frazione del bimestre o del periodo
di riferimento stessi.»;
f) all'art. 8, comma 3, Ie parole «associabili alIa vendita di generi alimentari o al
pagamento di bollette energetiche o di forniture di gas» sono sostituite dalle seguenti «associabili alIa vendita di
generi alimentari, di prodotti farmaceutici e parafarmaceutici, al pagamento di bollette energetiche 0 di forniture di
gas».
g) all'art. 9:
i) il comma 2 è sostituito dal seguente:
«2. II primo accreditamento,
relativo al bimestre o al periodo di riferimento in corso alIa data di presentazione delIa domanda, è disposto, sulla
base delle autocertificazioni presentate dagli interessati, previa verifica delIa compatibilità delle informazioni
/>
acquisite can i requisiti di cui all'art. 5.»;
ii) dopa il comma 2, e' aggiunto il seguente:
«2-bis. Le verifiche di compatibilità di cui ai commi 1 e 2, incluse quelle sulle componenti reddituali e
patrimoniali dell'ISEE, sono effettuate ove possibile tenuto conto di criteri di tempestività e dell'esigenza di non
aggravare il procedimento, fatte comunque salve tutte le verifiche previste dal decreto del Presidente della Repubblica
28 dicembre 2000, n. 445 sulle dichiarazioni sostitutive.»;
iii) dopa il comma 3, è aggiunto il seguente:
/>
«3-bis. L'accreditamento di cui al comma 3 relativo ai mesi di ottobre, novembre e dicembre 2008 e del bimestre
gennaio-febbraio 2009 è disposto anche a favore dei soggetti che, in possesso dei requisiti previsti dall'art. 5, con
riferimento ai suddetti periodi di accreditamento, hanno presentato domanda entro il 30 aprile 2009, considerando
comunque la più recente dichiarazione sostitutiva ai fini ISEE, anche se presentata dopo il 31 dicembre 2008.»;
/>
h) dopa l'art. 12 è aggiunto il seguente articolo:
«12-bis. Integrazioni al Fondo Carta Acquisti da
parte di amministrazioni regionali e locali.
1. Le regioni e le provincie autonome, nonchè gli enti locali, nel
rispetto della destinazione del Fondo, possono integrare il Fondo vincolando l'utilizzo dei propri contribuiti a
specifici usi a favore dei residenti nel proprio ambito di competenza territoriale.
2. Il vincolo all'utilizzo
dei Fondi di cui al comma 1, le modalità di accesso ai dati e alle informazioni rilevanti, nonchè i rapporti finanziari
sono disciplinati da appositi protocolli d'intesa stipulati dall'amministrazione territoriale, con il Ministero
dell'economia e delle finanze e il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali.
3. I
versamenti da parte delle amministrazioni territoriali sono effettuati direttamente al conto di cui all'art. 11.».
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