Integrazione e modificazione criteri individuazione titolari Carta Acquisti e fissazione modalità con cui amministrazioni regionali e locali possono integrare il Fondo di cui all'art.81,co.29 D.L. 25.6.08, convertito in legge,co...

Decreto 27 febbraio 2009 del Ministero dell'Economia e delle Finanze

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L'URP  segnala che nella Gazzetta Ufficiale n. 56 del 9 marzo 2009, è stato pubblicato il decreto 27 febbraio 2009

del Ministero dell'Economia e delle Finanze, avente ad oggetto:" Integrazione e modificazione dei criteri

di individuazione dei titolari della Carta Acquisti e fissazione delle modalità con cui le amministrazioni regionali e

locali possono integrare il Fondo di cui all'articolo 81, comma 29 del decreto - legge 25 giugno 2008, convertito, con

modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.113".


Per opportuna conoscenza, si trascrive di

seguito l'articolo 1 del suddetto decreto.


"Art. 1


Al decreto n. 89030 del 16

settembre 2008 e successive modificazioni e integrazioni, di cui al preambolo, sono apportate Ie seguenti modificazioni e

integrazioni:

a) all'art. 1, la lettera n) e' soppressa;

b) all'art. 2, comma 1, e' aggiunta la

seguente lettera:

«k) disciplina, d'intesa con il Ministero del lavoro, delIa salute e delle politiche

sociali, Ie eventuali modalita' con cui gli enti locali, i centri di assistenza fiscale di cui al decreto legislativo 9

luglio 1997, n. 241, o altri soggetti abilitati possono svolgere, su base volontaria, attivita' di supporto alIa

presentazione delIa richiesta di cui all'art. 6, nonche' al ricevimento e alIa trasmissione delIa stessa.»;

/>
c) all'art. 5, sono apportate Ie seguenti modificazioni:

i) al comma 1, dopo il periodo «la Carta

Acquisti  è concessa ai cittadini residenti in possesso, contemporaneamente», sono aggiunte Ie seguenti parole: «e per

almena una frazione del bimestre o del periodo di riferimento»;

ii) al comma 1, dopo Ie parole «oppure in

possesso, contemporaneamente», sono aggiunte Ie seguenti parole: «e per almena una frazione del bimestre o del periodo di

riferimento»;

iii) al comma 1, la lettera b) è soppressa;

iv) al comma 3, Ie parole «I beneficiari

con impedimenti di natura fisica» sono sostituite dalle seguenti «I Beneficiari nonchè gli esercenti la potestà sui

beneficiari che hanno impedimenti di natura fisica o che sono soggetti a provvedimenti restrittivi dell'Autorità

giudiziaria, fatto salvo quanta previsto al comma 1, lettera f),»;

v) dopo il comma 3, è aggiunto il seguente

comma:

«3-bis. Salvo diverso provvedimento emanato ai sensi dell'art. 10, a decorrere dall'anno 2009, la

misura delle soglie di cui al comma 1, lettere c), d) e h) è aumentata annualmente delIa misura percentuale prevista per

la perequazione automatica dei trattamenti pensionistici dell'assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori

dipendenti. Le nuove soglie sono comunicate dal soggetto attuatore con apposita circolare e mediante pubblicazione suI

sito internet.»;

d) all'art. 6, e' aggiunto il seguente comma:

«2-bis. II Ministero del lavoro,

delIa salute e delle politiche sociali, d'intesa con il Ministero dell'economia puo' autorizzare, con decreto

interdirezionale, enti locali, centri di assistenza fiscale di cui al decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, o altri

soggetti abilitati, previa stipula di apposita convenzione, a raccogliere Ie richieste e a presentarle al gestore del

servizio, prevedendo, in tali casi, l' invio delIa Carta alIa residenza del beneficiario.

e) all'art. 7, alIa

fine del comma 1, è aggiunto il seguente periodo:

«La disponibilità èconcessa interamente per ciascun

bimestre o per il periodo di riferimento, anche se i requisiti sono posseduti per una frazione del bimestre o del periodo

di riferimento stessi.»;

f) all'art. 8, comma 3, Ie parole «associabili alIa vendita di generi alimentari o al

pagamento di bollette energetiche o di forniture di gas» sono sostituite dalle seguenti «associabili alIa vendita di

generi alimentari, di prodotti farmaceutici e parafarmaceutici, al pagamento di bollette energetiche 0 di forniture di

gas».

g) all'art. 9:

i) il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. II primo accreditamento,

relativo al bimestre o al periodo di riferimento in corso alIa data di presentazione delIa domanda, è disposto, sulla

base delle autocertificazioni presentate dagli interessati, previa verifica delIa compatibilità delle informazioni

/>
acquisite can i requisiti di cui all'art. 5.»;


ii) dopa il comma 2, e' aggiunto il seguente:



«2-bis. Le verifiche di compatibilità di cui ai commi 1 e 2, incluse quelle sulle componenti reddituali e

patrimoniali dell'ISEE, sono effettuate ove possibile tenuto conto di criteri di tempestività e dell'esigenza di non

aggravare il procedimento, fatte comunque salve tutte le verifiche previste dal decreto del Presidente della Repubblica

28 dicembre 2000, n. 445 sulle dichiarazioni sostitutive.»;

iii) dopa il comma 3, è aggiunto il seguente:

/>
«3-bis. L'accreditamento di cui al comma 3 relativo ai mesi di ottobre, novembre e dicembre 2008 e del bimestre

gennaio-febbraio 2009 è  disposto anche a favore dei soggetti che, in possesso dei requisiti previsti dall'art. 5, con

riferimento ai suddetti periodi di accreditamento, hanno presentato domanda entro il 30 aprile 2009, considerando

comunque la più recente dichiarazione sostitutiva ai fini ISEE, anche se presentata dopo il 31 dicembre 2008.»;

/>
h) dopa l'art. 12 è aggiunto il seguente articolo:

«12-bis. Integrazioni al Fondo Carta Acquisti da

parte di amministrazioni regionali e locali.

1. Le regioni e le provincie autonome, nonchè gli enti locali, nel

rispetto della destinazione del Fondo, possono integrare il Fondo vincolando l'utilizzo dei propri contribuiti a

specifici usi a favore dei residenti nel proprio ambito di competenza territoriale.

2. Il vincolo all'utilizzo

dei Fondi di cui al comma 1, le modalità di accesso ai dati e alle informazioni rilevanti, nonchè i rapporti finanziari

sono disciplinati da appositi protocolli d'intesa stipulati dall'amministrazione territoriale, con il Ministero

dell'economia e delle finanze e il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali.

3. I

versamenti da parte delle amministrazioni territoriali sono effettuati direttamente al conto di cui all'art. 11.».

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