L'URP informa che nella Gazzetta Ufficiale n.209 dell'8 settembre 2011, è stata pubblicata
l'ordinanza 4 agosto 2011 del Ministero della salute, recante:"Integrazioni all'ordinanza del Ministro del
lavoro, della salute e delle politiche sociali 3 marzo 2009, concernente la tutela dell'incolumità pubblica
dall'aggressione dei cani, come modificata dall'ordinanza del Ministro della salute 22 marzo
2011".
Per opportuna consocenza, si trascrive di seguito il testo
dell'Ordinanza suddetta.
"MINISTERO DELLA
SALUTE
&nb
sp; ORDINANZA 4 AGOSTO 2011
Integrazioni
all'ordinanza del Ministro del lavoro, delIa salute e delle politiche sociali 3 marzo 2009, concernente la tutela
dell'incolumita' pubblica dall'aggressione dei cani, come modificata dall'ordinanza del Ministro delIa salute 22
marzo 2011. (11Al1623)
&n
bsp;
&n
bsp; IL MINISTERO DELLA SALUTE
Visto l'art. 32 della Costituzione;
Visto il
Regolamento di polizia veterinaria approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320, e
successive modificazioni;
Visto l'art. 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e successive modificazioni;
Visto l'art. 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.112 e successive modificazioni;
Visti gli
articoli 544-ter, 650 e 727 del codice penale;
Vista l'ordinanza del Ministro del lavoro, della salute e delle
politiche sociali del 3 marzo 2009, concernente «Tutela dell'incolumità pubblica dall'aggressione dei
cani», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 23 marzo 2009, n. 68;
Vista
l'ordinanza del Ministro della salute del 22 marzo 2011, recante «Differimento del termine di efficacia e
modificazioni, dell'ordinanza del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali del 3 marzo 2009,
concernente la tutela dell'incolumità pubblica dall'aggressione dei cani», pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana 13 maggio 2011, n. 110;
Visto il decreto ministeriale 1° aprile 2010,
recante «Delega di attribuzioni del Ministro della salute, per taluni atti di competenza dell' Amministrazione, al
Sottosegretario di Stato on. Francesca Martini»;
Considerata la necessità di individuare l'esatta
delimitazione del divieto di esposizione, nell'ambito della norma che contempa il divieto di vendita e
commercializzazione di cani sottoposti ad interventi chirurgici non consentiti e delle misure finalizzate ad
impedire detta commercializzazione;
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&
nbsp;
&n
bsp; &nb
sp;
Ordina:
&
nbsp; &n
bsp; Art. 1
1. All'art. 2, comma 1, lettera e)
dell'ordinanza ministeriale 3 marzo 2009, come modificata dall'art. 1, comma 2, lettera b), ultimo capoverso,
dell'ordinanza ministeriale 22 marzo 2011, citate nelle premesse, dopo la parola «esposizione» sono inserite
le seguenti: «a fini di vendita».
&nb
sp; &nbs
p; Art. 2
1. Gli organizzatori delle
esposizioni non finalizzate alla vendita sono tenuti ad affiggere nelle aree espositive le prescrizioni dell'ordinanza
ministeriale 3 marzo 2009, e successive modificazioni, come da ultimo modificata dall'art. 1 della presente
ordinanza.
Art. 3
1. La presente ordinanza entra in vigore il giorno successivo alla
pubblicazione nella Gazzetta Ufficdiale della Repubblica italiana.
La presente ordinanza è inviata alla
Corte dei Conti per la registrazione
Roma, 4 agosto 2011"
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