Integrazioni alla legge regionale 24 luglio 1997, n.19(Norme per l'istituzione e la gestione della aree naturali protette nella Regione Puglia)e modifica all'articolo 7 della legge regionale 7 ottobre 2009, n.20(Norme per la pianifi...

Legge regionale approvata dal Consiglio Regionale della Puglia il 13 ottobre 2009

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L'URP  informa che il Consiglio Regionale della Puglia nella seduta del 13 ottobre 2009,

con delibera n.229 , ha approvato la legge regionale:"Integrazioni alla legge regionale 24 luglio 1997, n.19

(Norme per l'istituzione e la gestione della aree naturali protette nella Regione Puglia) e modifica all'articolo 7

della legge regionale 7 ottobre 2009, n.20 (Norme per la pianificazione paesaggistica)

".



L'articolo della suddetta legge così

recita:


"Art. 2


(Modifica all'articolo della legge regionale 7 ottobre

2009, n.20)



1. Ai commi 1 e 3 dell'articolo 7 della legge regionale 7 ottobre

2009, n.20 (Norme per la pianificazione paesaggistica), le parole "a far data dal 1° luglio 2009" sono

soppresse".



In virtù di tale modifica l'articolo 7 della legge regionale 7

ottobre 2009, n.20 è il seguente:


                                           " Art. 7 

/>
 (Autorizzazione paesaggistica per la trasformazione  degli immobili soggetti a tutela paesaggistica)

/>


1. La competenza a rilasciare le autorizzazioni paesaggistiche, ai sensi del comma 6

dell'articolo 146 del d.lgs. 42/2004, nei termini previsti dallo stesso decreto,  è in capo alla Regione per:

/>
a) le infrastrutture stradali, ferroviarie, portuali, aeroportuali e idrauliche di interesse regionale;

/>
b) nuovi insediamenti produttivi, direzionali, commerciali o nuovi parchi tematici che richiedano per la loro

realizzazione una superficie territoriale superiore a 40 mila metri quadrati;

c) impianti di produzione di

energia con potenza nominale superiore a 10 Megawatt.



2. Non sono soggetti ad autorizzazione, oltre

agli interventi elencati all'articolo 149 del d.lgs. 42/2004, la posa di cavi e tubazioni interrati per le reti di

distribuzione dei servizi di pubblico interesse, ivi comprese le opere igienico-sanitarie che non comportino la modifica

permanente della morfologia dei terreni attraversati né la relativa realizzazione di opere civili ed edilizie fuori

terra.



3. Nei casi non elencati dal comma 1, nei termini previsti dall'articolo 146 del d.lgs.

42/2004, il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica è delegato, previo parere della cabina di regia di cui alla l.r.

36/2008, ai comuni associati a norma del comma 2 dell'articolo 33 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo

unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali), e preferibilmente alle Unioni dei Comuni esistenti per ambiti

territoriali confinanti, rientranti nella stessa provincia, sempreché questi abbiano istituito la commissione prevista

dall'articolo 8 e dispongano di strutture rispondenti ai requisiti di cui al comma 6 dell'articolo 146 del d.lgs.

42/2004 e successive modifiche e integrazioni.



4. I Comuni con popolazione superiore a quindicimila

abitanti sono destinatari diretti della delega, ancorché non associati ad altri comuni, purché abbiano istituito la

commissione di cui all'articolo 8 e dispongano di strutture rispondenti ai requisiti di cui al comma 6 dell'articolo

146 del d.lgs. 42/2004.



5. Ove i comuni, singoli o associati, non soddisfino le condizioni richieste

ai commi precedenti, competente al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica è la rispettiva Provincia purché abbia

approvato il piano di coordinamento territoriale provinciale previsto dall'articolo 6 della legge regionale 20 luglio

2001, n. 20 (Norme generali di governo e uso del territorio), abbia istituito la Commissione prevista dall'articolo 8 e

disponga di strutture rispondenti ai requisiti di cui al comma 6 dell'articolo 146 del d.lgs. 42/2004.



/>
6. In assenza delle condizioni richieste ai commi precedenti, il potere di rilascio dell'autorizzazione

paesaggistica resta attribuito alla Regione, che lo esercita avvalendosi dei propri uffici, con il supporto del Comitato

urbanistico regionale istituito dalla legge regionale 17 gennaio 1980, n. 8 (Istituzione del Comitato urbanistico

regionale). "

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