L'URP rende noto che, in
data 27 ottobre 2009, 3 Consiglieri Regionali della Puglia hanno presentato una proposta di legge con
oggetto:"Interventi regionali a favore di soggetti dislessici e con altri disturbi specifici di
apprendimento".
La proposta di legge in parola è stata assegnata il 28 ottobre 2009, in sede
referente, alla III Commissione Consiliare Regionale (Servizi Sociali).
Si riportano qui di seguito
gli articoli 1 (Finalità) e 5 (Contributo agli Enti Locali e alle famiglie)della
suddetta proposta di legge:
ARTICOLO
1
(Finalità)
1. La regione riconosce la dislessia, la disgrafia, la disortografia e
la discalculia, quali disturbi specifici dell'apprendimento (DSA), in quanto limitando l'utilizzo delle capacità di
lettura, di scrittura e di calcolo, ostacolano il pieno sviluppo delle potenzialità
dell'individuo.
2. La Regione promuove e sostiene interventi a favore dei soggetti caratterizzati dai
disturbi di cui al comma 1 volti ad incrementare la comunicazione e la collaborazione tra famiglia, scuola e servizi
sanitari al fine di:
a) assicurare adeguate possibilità per l'identificazione precoce dei DSA e per
la riabilitazione dei soggetti che ne sono interessati;
b) sensibilizzare e preparare gli insegnanti e
i genitori in merito alle problematiche collegate ai DSA;
c) favorire il successo scolastico e
prevenire blocchi nell'apprendimento degli alunni con DSA, predisponendo misure adeguate di
supporto;
d) agevolare la piena integrazione in ambito sociale e lavorativo di coloro che hanno un
DSA."
"
ARTICOLO 5
(Contributi agli Enti Locali e alle famiglie)
1. La Regione concede annualmente specifici contributi agli Enti Locali, che abbiano
segnalato la presenza di soggetti con diagnosi accertata di DSA, al fine di favorire l'acquisto nelle scuole di
strumenti informatici dotati di videoscrittura con correttore ortografico e sintesi vocale e di altri
strumenti alternativi, informatici o tecnologici, per facilitare i percorsi didattici degli alunni.
2.
Ulteriori contributi sono devoluti da altri interventi regionali alle famiglie di soggetti con DSA per l'acquisto degli
stessi strumenti, destinati allo studio quotidiano a casa.
3. La Regione, con delibera della Giunta,
stabilisce la misura del contributo nonchè i criteri, le modalità, i limiti e i termini per la concessione e
l'erogazione del medesimo. "