L'URP segnala che nel Bollettino
Ufficiale della Regione Puglia n. 156 del 26 ottobre 2012, è stata pubblicata la legge regionale 22 ottobre 2012 ,
n.30, recante:"Interventi regionali di tutela e valorizzazione delle musiche e delle danze popolari di
tradizione orale” , il cui testo, per opportuna conoscenza, si trascrive di
seguito.
"LEGGE REGIONALE 22 ottobre 2012, n. 30
“Interventi regionali di tutela e valorizzazione delle musiche e delle
danze popolari di tradizione orale”
IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO
IL PRESIDENTE DELLA
GIUNTA REGIONALE
PROMULGA
La seguente legge:
Art. 1
Oggetto della legge
1. La Regione Puglia, in attuazione della convenzione Unesco per la salvaguardia del patrimonio culturale
immateriale, tutela e valorizza la memoria culturale delle musiche e delle danze popolari di tradizione orale
storicamente originatesi o attestatesi nei suoi territori e contribuisce allo sviluppo della pratica musicale promuovendo
iniziative e facilitandone l’esercizio, al fine di garantirne la più ampia diffusione nell’ambito
delle comunità locali.
Art. 2
Programma pluriennale di intervento
1. Al fine di coordinare in un quadro programmatico organico gli interventi regionali nel settore, la
Giunta regionale, previo parere della Commissione consiliare competente, approva il programma triennale integrato di
interventi nel settore della musica popolare e indica le risorse finanziarie da stanziare nei bilanci annuali di
previsione in apposito capitolo di spesa.
Art. 3
Albo regionale
1. La Regione provvede a istituire un settore dell’albo regionale previsto dall’articolo 8 della legge
regionale 29 aprile 2004, n. 6 (Norme organiche in materia di spettacolo e norme di disciplina transitoria delle
attività culturali), a cui possono iscriversi i soggetti, costituiti in qualsiasi forma giuridica e senza scopo di
lucro, che svolgano attività di musica e di danza popolare.
2. I requisiti e le procedure di
iscrizione e di aggiornamento del predetto settore dell’Albo Regionale sono definiti con integrazione al
regolamento regionale 13 aprile 2007, n. 11 (Regolamento delle attività in materia di spettacolo - legge regionale
29 aprile 2004, n. 6 - modalità e procedure di attuazione).
Art. 4
Contributi a favore di gruppi,
associazioni e fondazioni
1. La Regione, sulla base
della programmazione pluriennale di cui all’articolo 2, concede annualmente, in base alle risorse disponibili,
contributi in favore dei gruppi, delle associazioni iscritte all’albo regionale di cui all’articolo 3 e delle
fondazioni per:
a) l’acquisto, il miglioramento e il completamento di attrezzature musicali fisse e
mobili, nella misura massima del 20 per cento della spesa ritenuta ammissibile;
b) lo svolgimento di
attività culturali e di spettacolo fuori dai confini regionali, nella misura massima del 20 per cento della spesa
ritenuta ammissibile;
c) la realizzazione di percorsi di formazione e approfondimento della conoscenza delle
pratiche musicali e coreutiche tradizionali, con particolare attenzione al coinvolgimento degli anziani depositari dei
saperi tradizionali, nella misura massima del 50 per cento della spesa ritenuta ammissibile;
d) la
realizzazione di cd e dvd contenenti produzioni musicali originali dei gruppi, nella misura massima del 20 per cento
della spesa ritenuta ammissibile.
Art. 5
Contributi a favore di enti locali
1. La Regione, sulla base della programmazione pluriennale di cui all’articolo 2, concede
annualmente, in base alle risorse disponibili, contributi in favore degli enti locali singoli o associati per:
a) la realizzazione di archivi e biblioteche multimediali specializzati, anche a partire da percorsi di ricerca sul
campo, in coordinamento e connessione con il sistema archivistico regionale e il sistema bibliotecario regionale, nella
misura massima del 50 per cento della spesa ritenuta ammissibile;
b) la realizzazione di festival, raduni e
analoghe iniziative di spettacolo nel campo delle musiche e delle danze popolari di tradizione orale, anche in
collaborazione con i soggetti associazionistici e privati operanti nel settore, nella misura massima del 30 per cento
della spesa ritenuta ammissibile.
Art. 6
Contributi a favore
dell’editoria specializzata
1. La Regione, sulla base della programmazione pluriennale di
cui all’articolo 3, concede annualmente, in base alle risorse disponibili, contributi in favore di case editrici ed
etichette discografiche per la pubblicazione di studi e ricerche nel campo delle tradizioni musicali e coreutiche della
Puglia, con particolare attenzione alle opere multimediali che consentono l’ascolto diretto di registrazioni di
interesse storico e risultato di ricerche di carattere antropologico, etnomusicologico ed etnocoreologico.
Art. 7
Adempimenti dei soggetti
richiedenti i contributi
1. Entro
il 30 novembre dell’anno precedente quello cui si riferisce l’attività, i soggetti iscritti
all’albo regionale di cui all’articolo 3 devono presentare domanda, a mezzo raccomandata con AR, al Servizio
regionale competente dalla quale risulti:
a) l’esatta denominazione e i dati fiscali del soggetto
istante, la sede legale e organizzativa e il legale rappresentante;
b) il programma di attività
dell’anno successivo a quello di presentazione della domanda ed eventualmente quelli di valenza pluriennale;
c) i preventivi di spesa articolati secondo quanto stabilito dall’articolo 4 al fine di valutare le relative
ammissibilità ai contributi.
2. Entro il 30 novembre dell’anno precedente quello cui si
riferisce l’attività, gli enti locali singoli o associati devono presentare domanda, a mezzo raccomandata
con AR, al Servizio regionale competente dalla quale risulti:
a) l’esatta denominazione e i dati fiscali
dell’ente, la sede legale e il legale rappresentante;
b) il progetto che si intende realizzare
nell’anno successivo a quello di presentazione della domanda;
c) i preventivi di spesa articolati secondo
quanto stabilito dall’articolo 5, al fine di valutare le relative ammissibilità ai contributi.
3. Entro il 30 novembre dell’anno precedente quello cui si riferisce l’attività, le case
editrici e le etichette discografiche devono presentare domanda, a mezzo raccomanda con AR, al Servizio regionale
competente dalla quale risulti:
a) l’esatta denominazione e i dati fiscali del soggetto istante, la sede
legale e il legale rappresentante;
b) il progetto che si intende realizzare nell’anno successivo a quello
di presentazione della domanda;
c) i preventivi di spesa articolati secondo quanto stabilito
dall’articolo 6 al fine di valutare le relative ammissibilità ai contributi.
4. Ai fini
del rispetto del termine di cui al comma 3 fa fede la data del timbro postale di spedizione.
5. Ciascun
soggetto può presentare una sola domanda a valere sulla presente legge.
Art. 8
Adempimenti della Regione
1. Entro il 31 maggio di ogni anno la Giunta regionale approva, in
base alle risorse disponibili, il piano annuale di attribuzione dei contributi ai soggetti che abbiano presentato
regolare domanda con la richiesta documentazione di cui all’articolo 7.
2. La Regione,
attraverso i propri uffici o delegando tale incarico ai Comuni, può svolgere la funzione amministrativa di
controllo e la vigilanza sull’attuazione dei piani e dei programmi.
Art. 9
Divieto cumulabilità contributi
1. I soggetti iscritti all’albo dello spettacolo a
norma della l.r. 6/2004, nonché i soggetti pubblici e privati che fruiscono di finanziamenti a qualsiasi titolo
erogati in attuazione della l.r. 6/2004, anche a valere su fondi statali e dell’UE, non possono fruire dei benefici
di cui alla presente legge.
Art. 10
Vincolo di destinazione dei contributi
1. I contributi di cui alla presente legge sono erogati per le finalità di cui agli articoli 4, 5
e 6 e non possono essere utilizzati per altre finalità.
2. I soggetti beneficiari, entro il 10
giugno dell’anno successivo, devono presentare il rendiconto consuntivo dell’attività finanziata, dal
quale risulti anche ogni altro contributo eventualmente percepito a sostegno della stessa attività.
Art.
11
Finanziamento degli interventi
1. Agli oneri derivanti dalla presente legge si provvede
con l’istituzione nel bilancio regionale autonomo dell’esercizio finanziario 2012, nell’ambito della
UPB 4.1.1., dei seguenti capitoli di spesa:
a) n. 813071 “Contributi in favore di gruppi, associazioni e
fondazioni per interventi regionali di tutela e valorizzazione delle musiche e delle danze popolari di tradizione orale.
Art. 4 l.r. n. 30 del 22/10/2012”, con una dotazione finanziaria per l’esercizio finanziario 2012, in termini
di competenza e cassa, di euro 15 mila;
b) n. 813072 “Contributi in favore di enti locali per interventi
regionali di tutela e valorizzazione delle musiche e delle danze popolari di tradizione orale. Art. 5 l.r. n. 30 del
22/10/2012 ”, con una dotazione finanziaria per l’esercizio finanziario 2012, in termini di competenza e
cassa, di euro 20 mila;
c) n. 813073 “Contributi in favore dell’editoria specializzata per
interventi regionali di tutela e valorizzazione delle musiche e delle danze popolari di tradizione orale. Art. 6 l.r. n.
30 del 22/10/2012 ”, con una dotazione finanziaria per l’esercizio finanziario 2012, in termini di competenza
e cassa, di euro 15 mila.
2. Per l’anno 2012 i nuovi capitoli di spesa di cui al comma 1 sono
finanziati con prelevamento della somma complessiva di euro 50 mila dal capitolo 1110070, UPB 6.2.1., denominato
“Fondo globale per il finanziamento di leggi regionali di spesa corrente in corso di adozione”.
3. Per gli esercizi successivi si provvede nei limiti degli stanziamenti previsti dalle leggi di bilancio annuali e
pluriennali.
La presente legge è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione ai sensi e per gli
effetti dell’art. 53, comma 1 della L.R. 12/05/2004, n° 7 “Statuto della Regione Puglia”. E’
fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia. "