Interventi regionali di tutela e valorizzazione delle musiche e delle danze popolari di tradizione orale

Legge Regionale 22 ottobre 2012 n.30

Dettagli della notizia

L'URP  segnala che nel Bollettino

Ufficiale della Regione Puglia n. 156 del 26 ottobre 2012, è stata pubblicata la legge regionale 22 ottobre 2012 ,

n.30, recante:"Interventi regionali di tutela e valorizzazione delle musiche e delle danze popolari di

tradizione orale” ,
il cui testo, per opportuna conoscenza, si trascrive di

seguito.


"LEGGE REGIONALE 22 ottobre 2012, n. 30




“Interventi regionali di tutela e valorizzazione delle musiche e delle

danze popolari di tradizione orale”







IL CONSIGLIO REGIONALE



HA APPROVATO



IL PRESIDENTE DELLA

GIUNTA REGIONALE



PROMULGA





La seguente legge:





Art. 1

Oggetto della legge





1. La Regione Puglia, in attuazione della convenzione Unesco per la salvaguardia del patrimonio culturale

immateriale, tutela e valorizza la memoria culturale delle musiche e delle danze popolari di tradizione orale

storicamente originatesi o attestatesi nei suoi territori e contribuisce allo sviluppo della pratica musicale promuovendo

iniziative e facilitandone l’esercizio, al fine di garantirne la più ampia diffusione nell’ambito

delle comunità locali.





Art. 2

Programma pluriennale di intervento





1. Al fine di coordinare in un quadro programmatico organico gli interventi regionali nel settore, la

Giunta regionale, previo parere della Commissione consiliare competente, approva il programma triennale integrato di

interventi nel settore della musica popolare e indica le risorse finanziarie da stanziare nei bilanci annuali di

previsione in apposito capitolo di spesa.





Art. 3

Albo regionale





1. La Regione provvede a istituire un settore dell’albo regionale previsto dall’articolo 8 della legge

regionale 29 aprile 2004, n. 6 (Norme organiche in materia di spettacolo e norme di disciplina transitoria delle

attività culturali), a cui possono iscriversi i soggetti, costituiti in qualsiasi forma giuridica e senza scopo di

lucro, che svolgano attività di musica e di danza popolare.



2. I requisiti e le procedure di

iscrizione e di aggiornamento del predetto settore dell’Albo Regionale sono definiti con integrazione al

regolamento regionale 13 aprile 2007, n. 11 (Regolamento delle attività in materia di spettacolo - legge regionale

29 aprile 2004, n. 6 - modalità e procedure di attuazione).





Art. 4



Contributi a favore di gruppi,

associazioni e fondazioni



1. La Regione, sulla base

della programmazione pluriennale di cui all’articolo 2, concede annualmente, in base alle risorse disponibili,

contributi in favore dei gruppi, delle associazioni iscritte all’albo regionale di cui all’articolo 3 e delle

fondazioni per:

a) l’acquisto, il miglioramento e il completamento di attrezzature musicali fisse e

mobili, nella misura massima del 20 per cento della spesa ritenuta ammissibile;

b) lo svolgimento di

attività culturali e di spettacolo fuori dai confini regionali, nella misura massima del 20 per cento della spesa

ritenuta ammissibile;

c) la realizzazione di percorsi di formazione e approfondimento della conoscenza delle

pratiche musicali e coreutiche tradizionali, con particolare attenzione al coinvolgimento degli anziani depositari dei

saperi tradizionali, nella misura massima del 50 per cento della spesa ritenuta ammissibile;

d) la

realizzazione di cd e dvd contenenti produzioni musicali originali dei gruppi, nella misura massima del 20 per cento

della spesa ritenuta ammissibile.





Art. 5

Contributi a favore di enti locali





1. La Regione, sulla base della programmazione pluriennale di cui all’articolo 2, concede

annualmente, in base alle risorse disponibili, contributi in favore degli enti locali singoli o associati per:



a) la realizzazione di archivi e biblioteche multimediali specializzati, anche a partire da percorsi di ricerca sul

campo, in coordinamento e connessione con il sistema archivistico regionale e il sistema bibliotecario regionale, nella

misura massima del 50 per cento della spesa ritenuta ammissibile;

b) la realizzazione di festival, raduni e

analoghe iniziative di spettacolo nel campo delle musiche e delle danze popolari di tradizione orale, anche in

collaborazione con i soggetti associazionistici e privati operanti nel settore, nella misura massima del 30 per cento

della spesa ritenuta ammissibile.





Art. 6

Contributi a favore



dell’editoria specializzata



1. La Regione, sulla base della programmazione pluriennale di

cui all’articolo 3, concede annualmente, in base alle risorse disponibili, contributi in favore di case editrici ed

etichette discografiche per la pubblicazione di studi e ricerche nel campo delle tradizioni musicali e coreutiche della

Puglia, con particolare attenzione alle opere multimediali che consentono l’ascolto diretto di registrazioni di

interesse storico e risultato di ricerche di carattere antropologico, etnomusicologico ed etnocoreologico.







Art. 7

Adempimenti dei soggetti

richiedenti i contributi



1. Entro

il 30 novembre dell’anno precedente quello cui si riferisce l’attività, i soggetti iscritti

all’albo regionale di cui all’articolo 3 devono presentare domanda, a mezzo raccomandata con AR, al Servizio

regionale competente dalla quale risulti:

a) l’esatta denominazione e i dati fiscali del soggetto

istante, la sede legale e organizzativa e il legale rappresentante;

b) il programma di attività

dell’anno successivo a quello di presentazione della domanda ed eventualmente quelli di valenza pluriennale;



c) i preventivi di spesa articolati secondo quanto stabilito dall’articolo 4 al fine di valutare le relative

ammissibilità ai contributi.



2. Entro il 30 novembre dell’anno precedente quello cui si

riferisce l’attività, gli enti locali singoli o associati devono presentare domanda, a mezzo raccomandata

con AR, al Servizio regionale competente dalla quale risulti:

a) l’esatta denominazione e i dati fiscali

dell’ente, la sede legale e il legale rappresentante;

b) il progetto che si intende realizzare

nell’anno successivo a quello di presentazione della domanda;

c) i preventivi di spesa articolati secondo

quanto stabilito dall’articolo 5, al fine di valutare le relative ammissibilità ai contributi.





3. Entro il 30 novembre dell’anno precedente quello cui si riferisce l’attività, le case

editrici e le etichette discografiche devono presentare domanda, a mezzo raccomanda con AR, al Servizio regionale

competente dalla quale risulti:

a) l’esatta denominazione e i dati fiscali del soggetto istante, la sede

legale e il legale rappresentante;

b) il progetto che si intende realizzare nell’anno successivo a quello

di presentazione della domanda;

c) i preventivi di spesa articolati secondo quanto stabilito

dall’articolo 6 al fine di valutare le relative ammissibilità ai contributi.



4. Ai fini

del rispetto del termine di cui al comma 3 fa fede la data del timbro postale di spedizione.

5. Ciascun

soggetto può presentare una sola domanda a valere sulla presente legge.





Art. 8



Adempimenti della Regione



1. Entro il 31 maggio di ogni anno la Giunta regionale approva, in

base alle risorse disponibili, il piano annuale di attribuzione dei contributi ai soggetti che abbiano presentato

regolare domanda con la richiesta documentazione di cui all’articolo 7.



2. La Regione,

attraverso i propri uffici o delegando tale incarico ai Comuni, può svolgere la funzione amministrativa di

controllo e la vigilanza sull’attuazione dei piani e dei programmi.





Art. 9



Divieto cumulabilità contributi



1. I soggetti iscritti all’albo dello spettacolo a

norma della l.r. 6/2004, nonché i soggetti pubblici e privati che fruiscono di finanziamenti a qualsiasi titolo

erogati in attuazione della l.r. 6/2004, anche a valere su fondi statali e dell’UE, non possono fruire dei benefici

di cui alla presente legge.





Art. 10

Vincolo di destinazione dei contributi





1. I contributi di cui alla presente legge sono erogati per le finalità di cui agli articoli 4, 5

e 6 e non possono essere utilizzati per altre finalità.



2. I soggetti beneficiari, entro il 10

giugno dell’anno successivo, devono presentare il rendiconto consuntivo dell’attività finanziata, dal

quale risulti anche ogni altro contributo eventualmente percepito a sostegno della stessa attività.

Art.

11

Finanziamento degli interventi



1. Agli oneri derivanti dalla presente legge si provvede

con l’istituzione nel bilancio regionale autonomo dell’esercizio finanziario 2012, nell’ambito della

UPB 4.1.1., dei seguenti capitoli di spesa:

a) n. 813071 “Contributi in favore di gruppi, associazioni e

fondazioni per interventi regionali di tutela e valorizzazione delle musiche e delle danze popolari di tradizione orale.

Art. 4 l.r. n. 30 del 22/10/2012”, con una dotazione finanziaria per l’esercizio finanziario 2012, in termini

di competenza e cassa, di euro 15 mila;

b) n. 813072 “Contributi in favore di enti locali per interventi

regionali di tutela e valorizzazione delle musiche e delle danze popolari di tradizione orale. Art. 5 l.r. n. 30 del

22/10/2012 ”, con una dotazione finanziaria per l’esercizio finanziario 2012, in termini di competenza e

cassa, di euro 20 mila;

c) n. 813073 “Contributi in favore dell’editoria specializzata per

interventi regionali di tutela e valorizzazione delle musiche e delle danze popolari di tradizione orale. Art. 6 l.r. n.

30 del 22/10/2012 ”, con una dotazione finanziaria per l’esercizio finanziario 2012, in termini di competenza

e cassa, di euro 15 mila.



2. Per l’anno 2012 i nuovi capitoli di spesa di cui al comma 1 sono

finanziati con prelevamento della somma complessiva di euro 50 mila dal capitolo 1110070, UPB 6.2.1., denominato

“Fondo globale per il finanziamento di leggi regionali di spesa corrente in corso di adozione”.





3. Per gli esercizi successivi si provvede nei limiti degli stanziamenti previsti dalle leggi di bilancio annuali e

pluriennali.

La presente legge è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione ai sensi e per gli

effetti dell’art. 53, comma 1 della L.R. 12/05/2004, n° 7 “Statuto della Regione Puglia”. E’

fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia. "







Direttiva per la qualità dei servizi on line e la misurazione della soddisfazione degli utenti

Commenta la seguente affermazione: "ho trovato utile, completa e corretta l'informazione."
  • 1 - COMPLETAMENTE IN DISACCORDO
  • 2 - IN DISACCORDO
  • 3 - POCO D'ACCORDO
  • 4 - ABBASTANZA D'ACCORDO
  • 5 - D'ACCORDO
  • 6 - COMPLETAMENTE D'ACCORDO

Il presente modulo utilizza i cookies di Google reCaptcha per migliorare l'esperienza di navigazione. Disabilitando i cookie di profilazione del portale, il form potrebbe non funzionare correttamente.