Intesa con Conferenza Stato-Città ed autonomie locali, cvoncernente la fissazione della misura del rimborso delle spese di viaggio e di soggiorno sostenute dagli amministratori locali in occasione delle missioni istituzionali
Decreto 4 agosto 2011 del Ministero dell'Interno
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L'URP informa che nella Gazzetta
Ufficiale n. 256 del 2 novembre 2011, è stato pubblicato il decreto 4 agosto 2011 del Ministero dell'Interno,
recante:"Intesa con Conferenza Stato-Città ed autonomie locali, concernente la fissazione della
misura del rimborso delle spese di viaggio e di soggiorno sostenute dagli amministratori locali in occasione delle
missioni istituzionali".
Per opportuna conoscenza, si
trascrive di seguito il testo degli articoli 1-2-3-4-5 del suindicato decreto
ministeriale.
 
;
"Art.
1
&nbs
p;  
; Oggetto
1. Le disposizioni del presente decreto
si applicano amministratori degli enti locali, di' cui all'art.77, comma 2, decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267,
che, in ragione proprio mandato, si rechino fuori dal capoluogo del comune ove ha sede l'ente presso cui svolgono le
funzioni pubbliche.
2. Agli amministratori di cui al comma 1 spetta il rimborso delle spese di' viaggio e di
soggiorno effettivamente sostenute e documentate, in misura comunque non superiore a quanto previsto dal presente
decreto.
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sp; &nbs
p;  
; Art.
2
&nbs
p;  
; Rimborso delle spese di viaggio
1. In occasione di missioni istituzionali svolte fuori dal capoluogo
del comune ove ha sede l'ente di appartenenza, agli amministratori degli enti locali spetta il rimborso delle spese di
viaggio entro i limiti stabiliti dal contratto collettivo nazionale di lavoro del personale dirigente del computo Regioni
autonomie locali.
/>
&nb
sp; &nbs
p;  
; Art.
3
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p; Rimborso
delle spese di soggiorno
1. In occasione delle missioni istituzionali di cui all'art. 2, agli
amministratori degli enti locali spetta il rimborso delle spese di soggiorno in misura non superiore ai seguenti importi:
a) euro 184,00 per giorno di missione fuori sede con pernottamento;
b) euro 160,00 per missioni fuori
sede che non superino 18 ore e che pre vedano un pernottamento;
c) euro 52,00 per missioni fuori sede di durata
non inferiore a 6 ore;
d) euro 28,00 per missioni di durata inferiore a 6 ore, in luoghi distanti almeno
60 Km dalla sede di appartenenza.
2. La durata delia missione comprende i tempi occorrenti per il viaggio.
/>
3. 11 criterio delia distanza chilometrica indicato al comma 1, lettera d), e' derogato in presenza di apposita
dichiarazione dell'amministratore locale con la quale si attesta l'avvenuta consumazione di un pasto. In tal caso la
misura massima del rimborso e' pari ad euro 58.
4. Le misure fissate ai sensi del comma 1 non sono cumulabili.
5. La liquidazione del rimborso delle spese di cui all'art. 2 e al presente articolo e' effettuata dal
dirigente competente, su richiesta dell'amministratore, corredata delia documentazione delle spese di viaggio e di
soggiorno effettivamente sostenute e di una dichiarazione sulla durata e le finalita' delia missione.
6.
Qualora dalla documentazione di cui al comma 5 risulti un importo inferiore a quello derivante dall'applicazione
dell'art. 2 e del presente articolo, le spese liquidate sono quelle effettivamente sostenute e documentate.
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sp; &nbs
p; Art.
4
Rinvio
all'autonomia normativa degli enti locali
1. Ferme restando le tipologie di missioni previste
dall'art. 3, comma 1, gli enti locali possono, nell'esercizio delia propria autonomia finanziaria, rideterminare in
riduzione le misure dei rimborsi. Gli enti dissestati e gli enti in condizione deficitaria strutturale di cui all'art.
242 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, applicano una riduzione non inferiore al 5% agli importi dei rimborsi
di cui all'art. 3.
1. E' abrogato il decreto del Ministro dell'interno e del Ministro dell'economia e delle
finanze in data 12 febbraio 2009, recante la fissazione delia misura del rimborso delle spese sostenute dagli
amministratori locali in occasione delle missioni istituzionali."