Introduzione, in via sperimentale per gli anni 2013-2015, del congedo obbligatorio e del congedo facoltativo del padre, oltre a forme di contributi economici alla madre, per favorire il rientro nel mondo del lavoro al termine del congedo.

Decreto 22 dicembre 2012 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali

Dettagli della notizia


L'URP informa che nella Gazzetta Ufficiale n.37 del 13 febbraio 2013, è stato pubblicato il decreto 22.12.2012 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con il quale è stato introdotto, in via sperimentale per gli anni 2013- 2015, del congedo obbligatorio e del congedo facoltativo del padre, oltre a forme di contributi economici alla madre, per favorire il rientro nel mondo del lavoro al termine del congedo.



Per opportuna conoscenza, i riporta di seguito il testo degli articoli 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10 del decreto ministeriale in argomento.



                                                    "Art. 1



                             Ambito di applicazione del congedo del padre



 



1. Il congedo obbligatorio e il congedo facoltativo di cui all'art.4, comma 24, lettera a) della legge 28 giugno 2012, n.92, sono fruibili dal padre, lavoratore dipendente, entro il quinto mese di vita del figlio.



2. Il congedo obbligatorio di un giorno è fruibile dal padre anche durante il congedo di maternità  della madre lavoratrice, in aggiunta ad esso.



3. La fruizione, da parte del padre, del congedo facoltativo ai sensi del secondo periodo dell'art.4, comma 24, lettera a) citato, di uno o due giorni, anche continuativi, è condizionata alla scelta della madre lavoratrice di non fruire di altrettanti giorni del proprio congedo di maternità , con conseguente anticipazione del termine finale del congedo post-partum della madre per un numero di giorni pari al numero di giorni fruiti dal padre.



4. Il congedo facoltativo è fruibile dal padre anche contemporanemanete all'astensione della madre.



5. Gli istituti di cui al presente articolo si applicano anche la padre adottivo o affidatario.



6. Il giorno di congedo obbligatorio è riconosciuto anche al padre che fruisce del congedo di paternità  ai sensi dell'art.28 del decreto legislativo 28 marzo 2001, n.151.



7. La disciplina dei congedi obbligatori e facoltativi di cui ai commi 2 e 3, si pplica alle nascite avvenute a partire dal 1° gennaio 2013.



 



                                                               Art. 2



Trattamento economico, normativo e previdenziale del congedo obbligatorio e facoltativo del padre



 



1. Il padre lavoratore dipendente ha diritto, per i giorni di congedo di cui ai commi 2 e 3 dell'art.1, a un'indennità  giornaliera a carico dell'INPS, pari al 100 per cento della retribuzione, corrisposta secondo le modalità  stabilite nell'art.22, comma 2, del decreto legislativo 26 marzo 2001, n.151.



2. Con riferimento al trattamento normativo e previdenziale si applicano le disposizioni previste in materia di congedo di paternità  dagli articoli 29 e 30 del citato decreto legilsativo n.151 del 2001.



 



                                                                 Art. 3



                                                      Modalità  di fruizione



1. In relazione al congedo di cui ai commi 2 e 3 dell'art.1, il padre comunica in forma scritta al datore di lavoro i giorni in cui intende fruire, con un antricipo non minore di quindici giorni, ove possibile in relazione all'evento della nascita, sulla base della data presunta del parto. La forma scritta della comunicazione può essere sostituita dall'utilizzo, ove presente, del sistema informativo aziendale per la richiesta e la gestione delle assenze. Il datore di lavoro comunica all'INPS le giornate di congedo fruite, attraverso i canali telematici messi a disposizione dall'Istituto medesimo.



2. Nel caso di congedo facoltativo, il padre lavoratore allega alla richiesta una dichiarazione della madre di non fruizione del congedo di maternità  a lei spettante per un numero di giorni equivalente a quello fruito dal padre, con conseguente riduzione del congedo medesimo. La predetta documentazione dovrà  essere trasmessa anche al datore di lavoro della madre.



3. I congedi di cui ai commi 2 e 3, dell'art.1, non possono essere frazionati ad ore.



 



                                                          Art. 4



                                 Contributo per l'acquisto dei servizi per l'infanzia



1. La madre lavoratrice, al termine del periodo di congedo di maternità  e negli undici mesi successivi, ha la facoltà  di richiedere, in luogo del congedo parentale, un contributo utilizzabile alternativamente per il servizio di baby - sitting o per far fronte agli oneri della rete pubblica dei servizi per l'infanzia o dei servizi privati accreditati, ai sensi dell'art.4, comma 24, lettera b), della legge n.92 del 2012.



2. La richiesta può essere presentata anche dalla lavoratrice che abbia già  usufruito in parte del congedo parentale.



 



                                                          Art. 5



                               Misura del beneficio e modalità  di erogazione



1. Il beneficio di cui all'art.4 consiste in un contributo, pari a un importo di 300 euro mensili, per un massimo di sei mesi, in base alla richiesta della lavoratrice interessata.



2. Il contributo per il servizio di baby-sitting verrà  erogato attraverso il sistema dei buoni lavoro di cui all'art.72 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n.276, mentre nel caso di fruizione della rete pubblica dei servizi per l'infanzia o dei servizi privati accreditati, il beneficio consisterà  in un pagamento diretto alla struttura prescelta, fino a concorrenza del predetto importo di 300,00 mensili, dietro esibizione da parte della struttura della documentazione attestante l'effettiva fruizione del servizio.



 



                                                             Art. 6



                                                   Modalità  di ammissione



1. Per accedere all'uno o all'altro dei benefici di cui agli articoli 4 e 5, la madre lavoratrice presenta domanda tramite i canali telematici e secondo le modalità  tecnico operative stabilite in temp utile dall'I.N.P.S., indicando, al momento della domanda stessa, a quale delle due opzioni di cui all'art.4 intende accedere e di quante mensilità  intenda usufruire, con conseguente riduzione di altrettante mensilità  di congedo parentale.



2. Per ciascuno degli 2013, 2014 e 2015, le domande dovranno essere presentate nel corso dello spazio temporale, unico a livello nazionale, i cui temini iniziale e finale sranno fissati dall'INPS, che provvederà  a darne adeguiata, preventiva comunicaizone attraverso i diversi canali informativi disponibili. All'esito del monitoraggio di cui in premessa, l'INPS potrà  valutare, per gli anni 2014 e 2015, un eventuale frazionamento delle procedure di ammissione ai benefici, con consequenziale correlato frazionamento delle risorse disponibili nell'anno considerato.



3. Possono partecipare ai bandi, oltre alle lavoratrici i cui figli siano già  nati, anche quelle per le quali la data presunta del parto sia fissata entro quattro mesi dalla scadenza del bando medesimo.



4. Il beneficio di cui agli articoli 4 e 5 è riconosciuto nei limiti delle risorse indicate all'art.10, comma 1, per ciascuno degli anni 2013. 2014 e 2015, sulla base di una graduatoria nazionale che terrà  conto dell'indicatore della situazione economica equivalente del nucleo familiare di appartenenza (ISEE) con ordine di priorità  per i nuclei familiari con ISEE di valore inferiore e, a parità  di ISEE, secondo l'ordine di presentazione.



5. Le graduaotrie sono pubblicate dall'INPS entro quindici giuorni della scadenza del bando.



6. Entro i successivi quindici giorni, le lavoratrici utilmente collocate in graduatoria, le quali abbiano optato per il contributo al servizio di baby-sitting, potranno recarsi presso le sedi dell'INPS per ricevere i voucher richiesti.



 



                                                       Art. 7



                                            Esclusioni e limitazioni



1. Non sono ammesse al beneficio di cui all'art.4 le madri lavoratrici che, relativamente al figlio per il quale intendono esercitare la facoltà  ivi dedotta:



risultano esentate totalmente dal pagamento della rete pubblica dei servizi per l'infanzia o dei servizi privati convenzionati;



usufruiscono dei benefici di cui al Fondo per le Politiche relative ai diritti ed alle pari opportunità  istituito con l'art.19, comma 3, del decreto - legge 4 luglio 2006, n.223, convertito dalla legge 4 agosto 2006, n.248.



2. Le lavoratrici part-time usufruiscono dei benefici di cui agli articoli 4 e 5 in misura riproporzionata in ragione della ridotta entità  della prestazione lavorativa.



3. Le lavoratrici iscritte alla gestione separata possono fruire dei benefici fino ad un massimo di tre mesi.



4. Nel caso in cui il diritto all'esenzione totale venga riconosciuto successivamente all'ammissione al contributo di cui all'art.4, la madre lavoratrice decade dal beneficio per il periodo successivo alla decadenza medesima, senza obbligo di restituzione delle somme percepite.



 



                                                           Art. 8



                                        Procedura per la realizzazione dell'elenco



1. L'INPS provvede alla redazione di apposite istruzioni, pubblicate nel sito istituzionale www.inps.it, sia per la istituzione di un elenco delle strutture eroganti servizi per l'infanzia aderenti alla sperimentazione di cui all'art.4, comma 24, lettera b), della legge n. 92/2012, sia per le modalità  di pagamento dei servizi erogati dalle strutture medesime.



2. Successivamente alla pubblicazione, le strutture pubbliche e private accreditate che abbiano interesse protranno presentare on-line all'INPS domanda di iscrizione nel suddetto elenco. Quest'ultimo sarà  pubblicato sul sito istituzionale dell'INPS e sarà  liberamente consultabile.



3. L'elenco sarà , inoltre, aggiornato in tempo reale ed integrato con procedura di domanda on-line delle madri lavoratriici aventi diritto al contributo di cui all'art.4, comma 24, lettera b, della legge n.92/2012, al fine di consentire alle madri stesse di visualizzare, durante la compilazione della domanda on-line, le strutture presenti in elenco.



4. Nel caso di opzione per il contributo per l'accesso alla rete pubblica dei servizi per l'infanzia o dei servizi privati accreditati, la lavoratrice, prima della compilazione della domanda on-line per accedere al beneficio, è tenuta comunque a verificare la disponibilità  dei posti presso la rete pubblica dei servizi per l'infanzia o le strutture private accreditate.



 



                                                        Art. 9



                                         Riduzione del congedo parentale



1. La fruizione dei benefici di cui agli articoli 4 e seguenti, comporta, per ogni quota mensile richiesta ai sensi dell'art.5, comma 1, una corrispondente riduzione di un mese del periodo di congedo parentale, di cui all'art.32 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n.151. Al fine della rideterminazione del congedo stesso, l'INPS comunicherà  al datore di lavoro l'ammissione della lavoratrice al beneficio prescelto.



 



                                                       Art. 10



                               Monitoraggio della spesa e copertura finanziaria



1. I benefici di cui agli articoli 4 e 5, sono riconosciuti nel limite di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015, a carico del Fondo per il finanziamento di interventi a favore dell'incremento in termini quantitativi e qualitativi dell'occupazione giovanile e delle donne, di cui all'art.24, comma 27, del decreto -legge 6 dicembre 2011, n.201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 vdicembre 2011, n.214.



2. La relativa spesa, pari ad € 20.000.000,00 per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015, graverà  sul cvapitolo 2180 dello Stato di previsione del Ministero del lavoro e delel politiche sociali recante «Fondo per il finanziamento di interventi a favore dell'incremento dell'occuopazione giovanile e delle donne» per ciascuno degli anni finanziari 2013, 2014 e 2015.



3. L''INPS provvede al monitoraggio dell'andamento della spesa comunicandone le risultanze al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze anche al fine di una eventuale revisione dei criteri di accesso e delle modalità  di utilizzo del beneficio per gli anni di sperimentazione successivi al primo."

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