"Istituzione del fondo di solidarietà  ai familiari di lavoratrici e lavoratori deceduti a causa di incidenti nei luoghi di lavoro"

Legge Regionale n. 1 del 25.2.2010 approvata dal Consiglio Regionale il 4 febbraio 2010

Dettagli della notizia

L'URP segnala che la Giunta Regionale della Puglia, con propria delibera n.249, ha

approvato nella seduta del 4 febbraio 2010 la Legge Regionale avente ad oggetto:"Istituzione del fondo di

solidarietà  ai familiari di lavoratrici e lavoratori deceduti a causa di incidenti nei luoghi di

lavoro".



Per opportuna conoscenza, si trascrive di seguito il testo

della suindicata legge regionale che non è stata ancora pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione

Puglia.



"Il Consiglio regionale

ha approvato la seguente legge:




                                                                                             Art.

1    


                                                                                       Finalità 


1. La Regione

Puglia, in conformità  ai principi costituzionali e alla normativa vigente, persegue l'obiettivo di rimuovere le cause

che ancora provocano mortalità  sui luoghi di lavoro, al fine di tutelare il diritto alla vita e alla sicurezza delle

lavoratrici e dei lavoratori nel normale svolgimento della propria attività .

/>


                                                                                               Art. 2

                                     Istituzione

del fondo di solidarietà 


1. E' istituito, presso la Regione Puglia, il fondo di

solidarietà  ai familiari di lavoratrici e lavoratori deceduti a causa di incidenti nei luoghi di lavoro, finalizzato

all'erogazione di un contributo assistenziale una tantum, aggiuntivo rispetto a eventuali emolumenti o indennizzi

derivanti da altri obblighi di legge, assicurativi o previdenziali, a favore delle famiglie di lavoratori, autonomi  o

subordinati, residenti nella regione Puglia, vittime di incidenti mortali avvenuti, nel territorio regionale, sui luoghi

di lavoro.



2. II contributo di cui al comma 1 spetta altresì alle famiglie di cittadine e di

cittadini che svolgono in via esclusiva, in modo continuativo, gratuitamente e senza vincolo di subordinazione, attività 

di lavoro casalingo all'interno della propria famiglia, atteso che tale attività  è assimilata alle forme di occupazione.




3. Hanno diritto al contributo una tantum di cui ai commi  1 e 2 anche le famiglie di

cittadini immigrati deceduti a seguito di incidenti sui luoghi di lavoro avvenuti nel territorio regionale, nel rispetto

dei principi fondamentali di uguaglianza e dei diritti inviolabili delle persone, cosi come riconosciuti dalla

Costituzione italiana, dalle convenzioni internazionali in vigore e dai principi di diritto internazionale.

/>


4. L'erogazione una tantum di cui ai commi precedenti spetta anche nel caso in cui la vittima

risulti priva della copertura assicurativa obbligatoria contro gli infortuni sui lavoro e le malattie professionali

nonchè dell'assicurazione di cui all'articolo 7, comma 1, della legge 3 dicembre 1999, n. 493 (Norme per la tutela

della salute nelle abitazioni e istituzione dell'assicurazione contra gli infortuni domestici).

/>


5. In linea con il principio del carattere universalistico delle politiche sociali, i

beneficiari dei contributi assistenziali di cui ai commi precedenti sono i soggetti di cui agli articoli 22, comma 1, e

27, comma 2, della legge regionale 10 luglio 2006, n. 19 (Disciplina del sistema integrato dei servizi sociali per la

dignità  e il benessere delle donne e degli uomini in Puglia), i figli legittimi, naturali riconosciuti, adottivi e

affiliati, oppure, in mancanza di questi, gli ascendenti fiscal mente a carico, oppure, in mancanza di questi, i fratelli

e le sorelle minori di età  fiscalmente a carico.

/>


                                                                                                             Art. 3

Misure di sostegno

socio educativo, scolastico, formativo e del tempo Libero


1. Una quota non inferiore al 50

per cento del fondo di solidarietà  ai familiari di lavoratrici e lavoratori deceduti a causa di incidenti nei luoghi di

lavoro e riservata alla realizzazione di misure una tantum di sostegno socio educativo, scolastico, formativo e del tempo

libero in favore dei figli delle lavoratrici e dei lavoratori deceduti a seguito di incidente sui lavoro.

/>


2. Le somme che annualmente residuano per i contributi una tantum di cui all'articolo 2 sono

comunque utilizzate per il finanziamento delle misure di cui al comma 1.


3. Alle risorse di

cui al comma 1 possono accedere i figli legittimi, naturali riconosciuti, adottivi e affiliati, di lavoratrici e

lavoratori deceduti a seguito di incidente sul lavoro appartenenti a nuclei familiari individuati secondo i criteri di

cui all'articolo 4 del regolamento regionale 18 gennaio 2007, n. 4, di attuazione della l.r. 19/2006, con indicatore

della situazione economica equivalente (ISEE), determinato con le modalità  di cui all'articolo 5 del regol. reg. 4/2007,

come modificato dall'articolo 2 del regolamento regionale 7 agosto 2008, n. 19, inferiore alla soglia di cui

all'articolo 6, comma 6, lettera b), del regol. reg. 4/2007, che si trovano nelle seguenti condizioni:

a)

residenza in uno dei comuni della regione Puglia;

b) età  non superiore a venticinque anni;

c)

iscrizione a un servizio socio-educativo per la prima infanzia, scolastico di ogni ordine e grado ovvero ad un corso di

formazione professionale, universitario.


4. Sono ammissibili le spese effettivamente

sostenute e documentate, comunque non eccedenti I'importo equivalente previsto per I'iscrizione e la frequenza presso

enti statali, comunali, pubblici, relative a:

a) tasse d'iscrizione;

b) rette di frequenza;

/>
c) acquisto di libri di testo;

d) acquisto di ausili scolastici per studenti diversamente abili;

/>
e) servizio mensa;

f) abbonamento, per uso scolastico, al servizio di trasporto;

g) attività 

formative, sportive o ricreative.


5. Le predette spese sono cumulabili esclusivamente

qualora l'ISEE del nucleo familiare sia inferiore o uguale al valore minimo regionale di cui all'articolo 6, comma 6,

lettera b), del regol. reg. 4/2007.


                                                                                                              

Art. 4

                                                             Decorrenza riconoscimento benefici

1. I benefici di cui alla

presente legge sono riconosciuti, nei limiti dello stanziamento annualmente previsto ai sensi dell'articolo 6, per gli

eventi mortali verificatisi sui luoghi di lavoro a partire dal 1 ° gennaio 2010.

/>


                                                                                                 Art. 5


                                                                                         Modalità 


1. Entro novanta

giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale emana apposite linee di indirizzo volte a

disciplinare, in coerenza con il sistema integrato dei servizi sociali di cui alla l.r. 19/2006 e al regol. reg. 4/2007,

con particolare riferimento al piano sociale regionale, le modalità  di richiesta, di erogazione e l'entità  dei benefici

di cui agli articoli 2 e 3.


                                                                                                   Art. 6

/>
                                                                       Norma finanziaria


1. A partire dal bilancio di

previsione per I'esercizio finanziario 2010, gli oneri derivanti dalla presente legge trovano copertura annuale nei

limiti del 3 per cento dello stanziamento previsto nella UPB 5.1.1 - capitolo 784010 "Fondo globale per i servizi

socio assistenziali (art. 15 l.r. n. 17/1999)".


2. A carico del bilancio autonomo

regionale nessun altro onere deriverà  dall'applicazione della presente legge oltre a quanto previsto al comma 1.

"





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