"Istituzione del fondo di solidarietà ai familiari di lavoratrici e lavoratori deceduti a causa di incidenti nei luoghi di lavoro"
Legge Regionale n. 1 del 25.2.2010 approvata dal Consiglio Regionale il 4 febbraio 2010
Dettagli della notizia
L'URP segnala che la Giunta Regionale della Puglia, con propria delibera n.249, ha
approvato nella seduta del 4 febbraio 2010 la Legge Regionale avente ad oggetto:"Istituzione del fondo di
solidarietà ai familiari di lavoratrici e lavoratori deceduti a causa di incidenti nei luoghi di
lavoro".
Per opportuna conoscenza, si trascrive di seguito il testo
della suindicata legge regionale che non è stata ancora pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione
Puglia.
"Il Consiglio regionale
ha approvato la seguente legge:
Art.
1
Finalità
1. La Regione
Puglia, in conformità ai principi costituzionali e alla normativa vigente, persegue l'obiettivo di rimuovere le cause
che ancora provocano mortalità sui luoghi di lavoro, al fine di tutelare il diritto alla vita e alla sicurezza delle
lavoratrici e dei lavoratori nel normale svolgimento della propria attività .
/>
Art. 2
Istituzione
del fondo di solidarietà
1. E' istituito, presso la Regione Puglia, il fondo di
solidarietà ai familiari di lavoratrici e lavoratori deceduti a causa di incidenti nei luoghi di lavoro, finalizzato
all'erogazione di un contributo assistenziale una tantum, aggiuntivo rispetto a eventuali emolumenti o indennizzi
derivanti da altri obblighi di legge, assicurativi o previdenziali, a favore delle famiglie di lavoratori, autonomi o
subordinati, residenti nella regione Puglia, vittime di incidenti mortali avvenuti, nel territorio regionale, sui luoghi
di lavoro.
2. II contributo di cui al comma 1 spetta altresì alle famiglie di cittadine e di
cittadini che svolgono in via esclusiva, in modo continuativo, gratuitamente e senza vincolo di subordinazione, attività
di lavoro casalingo all'interno della propria famiglia, atteso che tale attività è assimilata alle forme di occupazione.
3. Hanno diritto al contributo una tantum di cui ai commi 1 e 2 anche le famiglie di
cittadini immigrati deceduti a seguito di incidenti sui luoghi di lavoro avvenuti nel territorio regionale, nel rispetto
dei principi fondamentali di uguaglianza e dei diritti inviolabili delle persone, cosi come riconosciuti dalla
Costituzione italiana, dalle convenzioni internazionali in vigore e dai principi di diritto internazionale.
/>
4. L'erogazione una tantum di cui ai commi precedenti spetta anche nel caso in cui la vittima
risulti priva della copertura assicurativa obbligatoria contro gli infortuni sui lavoro e le malattie professionali
nonchè dell'assicurazione di cui all'articolo 7, comma 1, della legge 3 dicembre 1999, n. 493 (Norme per la tutela
della salute nelle abitazioni e istituzione dell'assicurazione contra gli infortuni domestici).
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5. In linea con il principio del carattere universalistico delle politiche sociali, i
beneficiari dei contributi assistenziali di cui ai commi precedenti sono i soggetti di cui agli articoli 22, comma 1, e
27, comma 2, della legge regionale 10 luglio 2006, n. 19 (Disciplina del sistema integrato dei servizi sociali per la
dignità e il benessere delle donne e degli uomini in Puglia), i figli legittimi, naturali riconosciuti, adottivi e
affiliati, oppure, in mancanza di questi, gli ascendenti fiscal mente a carico, oppure, in mancanza di questi, i fratelli
e le sorelle minori di età fiscalmente a carico.
/>
Art. 3
Misure di sostegno
socio educativo, scolastico, formativo e del tempo Libero
1. Una quota non inferiore al 50
per cento del fondo di solidarietà ai familiari di lavoratrici e lavoratori deceduti a causa di incidenti nei luoghi di
lavoro e riservata alla realizzazione di misure una tantum di sostegno socio educativo, scolastico, formativo e del tempo
libero in favore dei figli delle lavoratrici e dei lavoratori deceduti a seguito di incidente sui lavoro.
/>
2. Le somme che annualmente residuano per i contributi una tantum di cui all'articolo 2 sono
comunque utilizzate per il finanziamento delle misure di cui al comma 1.
3. Alle risorse di
cui al comma 1 possono accedere i figli legittimi, naturali riconosciuti, adottivi e affiliati, di lavoratrici e
lavoratori deceduti a seguito di incidente sul lavoro appartenenti a nuclei familiari individuati secondo i criteri di
cui all'articolo 4 del regolamento regionale 18 gennaio 2007, n. 4, di attuazione della l.r. 19/2006, con indicatore
della situazione economica equivalente (ISEE), determinato con le modalità di cui all'articolo 5 del regol. reg. 4/2007,
come modificato dall'articolo 2 del regolamento regionale 7 agosto 2008, n. 19, inferiore alla soglia di cui
all'articolo 6, comma 6, lettera b), del regol. reg. 4/2007, che si trovano nelle seguenti condizioni:
a)
residenza in uno dei comuni della regione Puglia;
b) età non superiore a venticinque anni;
c)
iscrizione a un servizio socio-educativo per la prima infanzia, scolastico di ogni ordine e grado ovvero ad un corso di
formazione professionale, universitario.
4. Sono ammissibili le spese effettivamente
sostenute e documentate, comunque non eccedenti I'importo equivalente previsto per I'iscrizione e la frequenza presso
enti statali, comunali, pubblici, relative a:
a) tasse d'iscrizione;
b) rette di frequenza;
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c) acquisto di libri di testo;
d) acquisto di ausili scolastici per studenti diversamente abili;
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e) servizio mensa;
f) abbonamento, per uso scolastico, al servizio di trasporto;
g) attività
formative, sportive o ricreative.
5. Le predette spese sono cumulabili esclusivamente
qualora l'ISEE del nucleo familiare sia inferiore o uguale al valore minimo regionale di cui all'articolo 6, comma 6,
lettera b), del regol. reg. 4/2007.
Art. 4
Decorrenza riconoscimento benefici
1. I benefici di cui alla
presente legge sono riconosciuti, nei limiti dello stanziamento annualmente previsto ai sensi dell'articolo 6, per gli
eventi mortali verificatisi sui luoghi di lavoro a partire dal 1 ° gennaio 2010.
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Art. 5
Modalità
1. Entro novanta
giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale emana apposite linee di indirizzo volte a
disciplinare, in coerenza con il sistema integrato dei servizi sociali di cui alla l.r. 19/2006 e al regol. reg. 4/2007,
con particolare riferimento al piano sociale regionale, le modalità di richiesta, di erogazione e l'entità dei benefici
di cui agli articoli 2 e 3.
Art. 6
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Norma finanziaria
1. A partire dal bilancio di
previsione per I'esercizio finanziario 2010, gli oneri derivanti dalla presente legge trovano copertura annuale nei
limiti del 3 per cento dello stanziamento previsto nella UPB 5.1.1 - capitolo 784010 "Fondo globale per i servizi
socio assistenziali (art. 15 l.r. n. 17/1999)".
2. A carico del bilancio autonomo
regionale nessun altro onere deriverà dall'applicazione della presente legge oltre a quanto previsto al comma 1.
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