L'URP informa che il Consiglio Regionale della Puglia ha approvato, nella seduta del 4 febbraio 2010, con delibera
n.250, la legge regionale"Istituzione del fondo regionale per il sostegno delle persone non
autosufficienti e loro nuclei familiari" , il cui testo si riporta di seguito per opportuna conoscenza.
/>
"Il Consiglio regionale ha approvato la seguente legge:
/>
Art. 1
Oggetto
1. La Regione
Puglia, nel rispetto della Carta costituzionale, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (UE), dei
principi fondamentali stabiliti dalla legge 8 novembre 2000, n. 328 (Legge quadro per la realizzazione del sistema
integrato di interventi e servizi sociali), della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge quadro per l'assistenza,
I'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112
(Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni e agli enti locali, in attuazione del capo I
della legge 15 marzo 1997, n. 59), della legge 3 marzo 2009, n. 18 (Ratifica ed esecuzione della Convenzione delle
Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilita, con Protocollo opzionale, fatta a New York il 13 dicembre 2006 e
istituzione dell'Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilita), cosi come ratificata dalla
Regione Puglia con deliberazione della Giunta regionale 26 maggio 2009, n. 899, nonchè della normativa statale e
regionale in materia di programmazione e di integrazione di politiche sociali e socio-sanitaria, istituisce il fondo
regionale per la non autosufficienza.
/>
Art. 2
/>
Finalità e obiettivi
1. II fondo regionale
per la non autosufficienza e istituito con la finalità di incrementare il sistema di protezione sociale e di cura per 1e
persone non autosufficienti e dei relativi nuclei familiari, di cui alle leggi regionali 10 luglio 2006, n. 19
(Disciplina del sistema integrato dei servizi sociali per la dignità e il benessere delle donne e degli uomini di
Puglia), 3 agosto 2006, n. 25 (Principi e organizzazione del servizio sanitario regionale) e 19 settembre 2008, n. 23
(Piano regionale di salute 2008 - 2010), sulla base dei principi generali di universalità del diritto di accesso alle
prestazioni, di integrazione delle politiche sociali e sanitarie, di presa in carico attraverso la predisposizione di
programmi assistenziali individualizzati e fondati su responsabilità condivise.
2. Con
l'istituzione del fondo la Regione persegue i seguenti obiettivi:
a) miglioramento della qualità , quantità e
appropriatezza delle risposte assistenziali a favore delle persone non autosufficienti e delle loro famiglie;
/>
b) realizzazione e potenziamento di un sistema improntato alla prevenzione della non autosufficienza e della
fragilità in coerenza con quanta previsto dal piano regionale di salute e dal piano regionale delle politiche sociali;
c) promozione di percorsi assistenziali che favoriscano la vita indipendente e la permanenza a domicilio delle
persone non autosufficienti.
Art. 3
Destinatari
/>
1. Ai fini della presente legge si considerano non autosufficienti le persone che hanno subito
una perdita parziale o totale dell'autonomia personale, intesa come abilità fisiche, psichiche, sensoriali, cognitive e
relazionali, con conseguente incapacità di compiere gli atti essenziali della vita quotidiana senza l'aiuto determinante
di altre persone. La perdita di autonomia può essere correlata all'età , a malattie neurodegenerative e altre patologie
croniche gravemente invalidanti, a handicap fisici e psico-sensoriali, a eventi traumatici che abbiano causato
menomazioni singole o plurime.
2. La Giunta regionale, con propri provvedimenti di
approvazione di programmi di attività , può integrare o modificare la definizione di non autosufficienza di cui al comma 1
al fine di raccordare la definizione medesima con l'eventuale evoluzione registrata nella normativa comunitaria e
nazionale.
3. La condizione di non autosufficienza viene accertata dalle unità di valutazione
multidimensionale (UVM) di ciascun distretto sociosanitario competente, a seguito di valutazione multidimensionale,
secondo le modalità e i criteri precisati nell'articolo 4.
4. Sono destinatari delle
prestazioni erogate a carico del fondo di cui all'articolo 1 le persone non autosufficienti, nate ovvero residenti in
Puglia, in ogni caso ivi stabilmente domiciliate, per le quali siano accertate gravi condizioni di non autosufficienza,
secondo quanto previsto al comma 2.
Art. 4
Accesso, valutazione e presa in carico delle persone non autosufficienti
/>
1. L' accesso alle prestazioni dei servizi finanziati con il fondo regionale per la non
autosufficienza è garantito dalla rete territoriale dei servizi sociosanitari, attraverso il servizio sociale
professionale organizzato a livello di ambito territoriale/comuni e le porte uniche di accesso (PUA), istituite presso i
distretti sociosanitari e gli ambiti territoriali sociali, che assicurano I'uniformità dell'informazione e del percorso
di accoglienza, e di cui al regolamento regionale 18 gennaio 2007, n. 4 di attuazione della 1.r. 19/2006.
/>
2. Il servizio sociale professionale e il distretto sociosanitario competenti per territorio
provvedono alla presa in carico congiunta della persona non autosufficiente, mediante l'attivazione della UVM prevista
dalle norme regionali in materia e l'allestimento del mix di servizi e prestazioni necessari per l'attuazione di un
piano di assistenza individualizzato rispondente ai bisogni della persona non autosufficiente, in relazione al contesto
familiare e alle condizioni di vita della stessa.
3. La presa in carico comporta la
valutazione multidimensionale della persona non autosufficiente e la formulazione di un progetto assistenziale
individualizzato, volto a realizzare con elevato grado di appropriatezza i servizi e le prestazioni necessarie ad
assicurare la piena inclusione sociale della persona non autosufficiente nell'ambito della vita familiare e sociale,
nonchè nei percorsi dell'istruzione scolastica e universitaria e della formazione professionale, I' accessibilità delle
prestazioni specialistiche, il sostegno ai nuclei familiari che partecipano ai percorsi di presa in carico domiciliare
per la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro.
4. La valutazione della condizione di
non autosufficienza avviene tenendo conto delle indicazioni della Organizzazione mondiale della sanità (OMS). e
applicando 10 strumento della scheda per la valutazione multidimensionale dell'adulto e dell'anziano (SV AMA) di cui
alla deliberazione della Giunta regionale 15 febbraio 2005, n. 107. La Giunta regionale con proprio provvedimento può
aggiornare o modificare gli strumenti di valutazione multidimensionale.
5. L'accertamento
della condizione di non autosufficienza è effettuato dalle DVM competenti per distretto sociosanitario, ai sensi delle
disposizioni regionali in materia. Alla DVM assicura la sua partecipazione l'ente competente per territorio, mediante il
proprio servizio sociale professionale e le altre figure professionali socio-educative dei servizi sociali dell'ente
competente per territorio.
6. In applicazione delle intese sottoscritte dalla Regione con
l' Associazione nazionale comuni italiani della Puglia (ANCI Puglia) e con le organizzazioni sindacali (OS) confederali
di cui alla deliberazione della Giunta regionale 21 luglio 2009, n. 1296 (Deliberazione della Giunta regionale n. 1984
del 28 ottobre 2008. Linee guida regionali per le non autosufficienze. Approvazione protocollo di intesa tra Regione -
ANCI ¬Organizzazioni sindacali), la Commissione regionale per I' integrazione sociosanitaria di cui all'articolo 11,
comma 3, della l.r. 19/2006 promuove, entro trenta giorni dalla data entrata in vigore della presente legge, la
costituzione di un apposito gruppo di lavoro per I'elaborazione di apposite linee guida regionali per il funzionamento
delle PUA e delle UVM, per il consolidamento della SVAMA e per la definizione dei percorsi di presa in carico integrata,
con i relativi protocolli operativi. La Giunta regionale è delegata ad approvare, previa intesa con l'ANCI e con le
principali OS regionali, le suddette linee guida con propria deliberazione entro novanta giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge.
7. Con specifico riferimento alla valutazione della situazione
economica del nucleo familiare e del beneficiario delle prestazioni, per la conseguente determinazione delle quote di
compartecipazione degli utenti al costa delle prestazioni si applicano gli articoli 5 e 6 del regol. reg. 4/2007, come
rispettivamente modificati dall'articolo 2 e 3 del regolamento regionale 7 agosto 2008, n. 19.
/>
Art. 5
/>
Prestazioni del fondo
1. II fondo unico regionale
per la non autosufficienza, cosi come determinato dalle fonti finanziarie di cui all'articolo 10, concorre al
finanziamento delle prestazioni sociosanitarie a elevata integrazione sanitaria, delle prestazioni sanitarie a rilevanza
sociale e delle prestazioni sociali a rilevanza sanitaria.
2. Le prestazioni sociosanitarie
e sociali di cui al comma 1 sono prioritariamente orientate a favor ire la permanenza dell'assistito nel proprio
domicilio, vista la centralità della permanenza nel proprio contesto di vita e la residualità del ricorso al ricovero
/>
residenziale. Le prestazioni per la non autosufficienza concorrono, inoltre, alla riduzione del ricorso
inappropriato al ricovero nelle strutture ospedaliere e sanitarie a elevata intensità assistenziale, ove ricorrano le
condizioni per un'appropriata presa in carico mediante prestazioni domiciliari integrate, residenziali sanitarie
extraospedaliere e residenziali e semiresidenziali sociosanitarie rivolte alle persone non autosufficienti. Le medesime
prestazioni sono garantite secondo criteri di priorità nell'accesso e di gradualità nella compartecipazione al costo
delle stesse, nel rispetto della normativa nazionale e regionale vigente.
3. Le risorse del
fondo sono destinate all'erogazione delle seguenti tipologie di prestazioni:
a) interventi domiciliari
sociosanitari, di aiuto alla persona e per il miglioramento del contesto di vita, forniti dal servizio pubblico;
/>
b) inserimenti in strutture semiresidenziali;
c) inserimenti temporanei in residenza;
d)
interventi domiciliari o per la vita indipendente erogati in forma indiretta, buoni servizio o titoli per I' acquisto di
servizi per il sostegno alle funzioni assistenziali svolte dal nucleo familiare di riferimento e per la conciliazione dei
tempi di vita e di lavoro di cura, in coerenza con la programmazione regionale;
e) interventi a carattere
sperimentale per I'implementazione degli elenchi delle assistenti familiari e delle altre figure di sostituzione per I'
assistenza di base e la cura della persona non autosufficiente, cui le famiglie rivolgono direttamente la domanda di
prestazioni aggiuntive;
f) inserimenti permanenti in residenza.
4. Le prestazioni
di cui al comma 3 sono assicurate attraverso quote dedicate del fondo sanitario regionale (FSR), secondo le indicazioni
contenute nel piano regionale di salute, con il documento di indirizzo economico - funzionale (DIEF) annuale, e del fondo
nazionale politiche sociali, secondo le indicazioni contenute nel piano regionale delle politiche sociali di cui alla
l..r. 19/2006. II fondo regionale per la non autosufficienza di cui alla presente legge concorre prioritariamente ad
assicurare la copertura finanziaria ai livelli essenziali di assistenza (LEA) di cui all'allegato lC del decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri 29 novembre 2001, n. 19854.
5. II fondo assicura,
inoltre, a integrazione delle prestazioni di cui al comma 3, altri interventi di sostegno economico per i nuclei
familiari che concorrono alla presa in carico domiciliare delle persone non autosufficienti, con specifico riferimento
alle seguenti misure:
a) assegno di cura per il sostegno economico a nuclei familiari in condizioni di
povertà o di fragilità economica connessa anche al carico di cura per la persona non autosufficiente di cui all'articolo
33 della l..r.19/2006;
b) assistenza indiretta personalizzata, di cui alla legge 2] maggio ] 998, n. 162
(Modifiche alla l. 104/1992, concernenti misure di sostegno in favore di persone con handicap grave), per la vita
indipendente delle persone con grave disabilita e per offrire un concreto sostegno alle famiglie impegnate con continuità
nel lavoro di cura. a integrazione con le prestazioni sociali e sociosanitarie erogate dal sistema.
/>
Art. 6
Dotazione e composizione del fondo
1. II fondo regionale per la non autosufficienza è
costituito dalle seguenti risorse:
a) risorse provenienti dal FSR destinate al finanziamento dei servizi
sociosanitari a favore delle persone non autosufficienti, disabili e anziane, secondo le indicazioni del piano regionale
di salute e del DIEF annuale, con specifico riferimento all'attuazione dei livelli essenziali di assistenza di cui al
d.p.c.m. 19854/2001;
b) risorse provenienti dal fondo nazionale politiche sociali e dal fondo globale socio-
assistenziale di cui all'articolo 67 della 1.1'. 19/2006, come modificato dall'articolo 25 della legge regionale 31
dicembre 2009, no 34, con specifico riferimento alle quote che finanziano gli obiettivi di servizio del piano regionale
politiche sociali connesse all'area delle non autosufficienze;
c) risorse provenienti dal fondo nazionale per
l'assistenza alle persone non autosufficienti di cui all'articolo 1, comma 1264, della legge 27 dicembre 2006, n. 296
(Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Stato -Finanziaria 2007)
d) risorse
proprie del bilancio regionale, stanziate per il fondo regionale per l'assegno di cura;
e) eventuali ulteriori
risorse nazionali trasferite per finalità coerenti con gli obiettivi della presente legge, tra cui le eventuali risorse
premiali a valere sui fondo per le aree sottoutilizzate - FAS 2007-2013 per l'obiettivo del servizio di assistenza
domiciliare integrata (ADI).
2. II fondo costituisce vincolo di destinazione delle risorse
funzionali alla realizzazione degli obiettivi previsti dalla presente legge. Le eventuali risorse non utilizzate, insieme
alle eventuali economie realizzate, costituiscono risparmi che restano vincolati al perseguimento degli obiettivi della
presente legge, con specifico riferimento alle prestazioni domiciliari.
3. . Alla
realizzazione degli obiettivi di cui all'articolo 2 concorrono i comuni con risorse proprie appositamente destinate nei
bilanci annuali e pluriennali per il finanziamento degli interventi in favore delle persone non autosufficienti,
nell'ambito dei rispettivi piani sociali di zona, nonchè le province per le rispettive competenze in materia di sostegno
per l'integrazione scolastica di persone disabili nelle scuole medie superiori e per I'integrazione di audiolesi e
videolesi.
4. Tutti i trasferimenti regionali alle aziende sanitarie locali
(ASL), a valere sul fondo sanitario regionale per la realizzazione dei LEA in favore delle persone non autosufficienti
disabili e anziane, che alimentano il fondo regionale per la non autosufficienza, sono oggetto di rendicontazione
annuale, nell'ambito del bilancio delle ASL, secondo quanta previsto all'articolo 9.
/>
Art. 7
Riparto e attribuzione
del fondo agli ambiti territoriali sociali
1. II fondo regionale per la non autosufficienza
è ripartito tra gli ambiti territoriali e i distretti sociosanitari, per le rispettive competenze, in base agli specifici
criteri di riparto che la Giunta regionale, sulla base delle indicazioni fomite dalla Conferenza permanente per la
programmazione sanitaria e socio-sanitaria regionale di cui all'articolo 3 della l.r. 25/2006, come modificato
dall'articolo 3 della 1.1'. 23/2008, approva nell'ambito della programmazione sociale e della programmazione sanitaria
regionale e nel rispetto delle normative nazionali e regionali vigenti.
/>
Art. 8
/>
Strumenti di partecipazione
1. La partecipazione
delle OS, nonchè delle associazioni di rappresentanza e tutela degli utenti, alle attività di valutazione del sistema dei
servizi sociosanitari per la persona non autosufficiente, condizione di qualità per la realizzazione del sistema stesso,
è assicurata attraverso:
a) la Commissione regionale per le politiche sociali di cui all'articolo 65 della
l.r.19/2006;
b) il Forum regionale per la valutazione delle politiche per le non autosufficienze.
/>
2. La Commissione di cui al comma 1, lettera a), e il Forum di cui al comma 1, lettera b),
accedono alle informazioni sull'offerta di prestazioni sociali e sociosanitarie sui territorio pugliese, assicurate dai
sistemi informativi per le prestazioni sanitarie regionali (N-SISR) e per le prestazioni sociosanitarie regionali (SISR),
nonchè dalle attività di monitoraggio sulla gestione del fondo, di cui all'articolo 9.
/>
Art. 9
Monitoraggio sulla
gestione del fondo
1. I comuni pugliesi, associati in ambiti territoriali sociali per la
realizzazione del rispettivo piano sociale di zona di cui alla l.r. 19/2006, e le ASL, articolate in distretti
sociosanitari, devono restituire annualmente alla Regione un debito informativo relativo al perseguimento degli obiettivi
di servizio per i LEA di cui al d.p.c.m. 19854/2001, al volume di utenza raggiunta e alla spesa complessiva di risorse
finanziarie utilizzate.
2. La Commissione regionale per l'integrazione sociosanitaria di
cui all'articolo 11 della 1.r. 19/2006, istituita nell'ambito dell' Area di coordinamento per la promozione delle
politiche per la salute, delle persone e delle pari opportunità , esercita le funzioni di monitoraggio presso i comuni e
presso le ASL sulla gestione del fondo verificando con cadenza annuale in particolare:
a) le condizioni di
sostenibilità finanziaria del fondo alla luce delle dinamiche demografiche, della ricognizione della domanda e dei costi
unitari delle prestazioni;
b) le eventuali difformità nell'applicazione delle procedure e delle modalità di
intervento adottate negli ambiti territoriali e distretti sociosanitari;
c) il soddisfacimento del debito
informativo degli ambiti territoriali e dei distretti sociosanitari della Regione.
3. La
Commissione regionale per I' integrazione socio-sanitaria predispone annualmente e presenta alla Giunta regionale, con
apposita comunicazione, una relazione sullo stato di attuazione del fondo regionale per la non autosufficienza che
consenta la valutazione periodica dei seguenti fattori di criticità e di successo del fondo:
a) 10 stato di
attuazione della presente legge in relazione agli strumenti della programmazione, evidenziando le modalità di raccordo
tra i vari soggetti preposti a essa;
b) l'ammontare del fonda, la sua composizione e la ripartizione tra gli
ambiti territoriali;
c) il livello di estensione territoriale dei presidi previsti dalla legge, quali le PUA e
le UVM;
d) le modalità di gestione integrata del fondo e le modalità di reimpiego dei risparmi e delle
eventuali economie conseguite nella spesa per prestazioni domiciliari, a vantaggio delle prestazioni domiciliari;
/>
e) gli esiti dell'applicazione dei criteri per la compartecipazione economica e per l'individuazione dei livelli
di gravità del bisogno;
f) i tempi medi di attesa per la risposta assistenziale concessa alle persone non
autosufficienti che ne abbiano fatto richiesta;
g) i risultati raggiunti in merito all'incremento del numero
delle persone assistite;
h) I'impatto sui contenimento della spesa sanitaria per le prestazioni della sanità
territoriale e del tasso di ospedalizzazione di persone anziane non autosufficienti e la capacità di reimpiego dei
risparmi e delle risorse non utilizzate nel medesimo anno.
/>
Art. 10
Norma finanziaria
1. Le risorse per la
costituzione del fonda, determinate ai sensi dell'articolo 6, nei limiti fissati dalla programmazione sociale e socio-
sanitaria regionale, nonchè nei limiti delle risorse assegnate dallo Stato per il bilancio di previsione anno 2010 della
Regione, so no allocate nelle seguenti unita previsionali di base:
a) UPB 5.2.1 - Capitolo 785000 "Azioni
mirate per la non autosufficienza e le nuove povertà "- S pese correnti del bilancio di previsione 2010 e
pluriennale 2010 - 2012 - Bilancio autonomo, per euro 15 milioni;
b) UPB 5.2.1 - Capitolo 785060 "Spese
per I'attuazione di iniziative relative al fondo per le autosufficienze di cui all' articolo 1, comma. 1264, della I.
n. 296/2006" - Spese correnti del bilancio di previsione 2010 e pluriennale 2010 - 2012 - Bilancio vincolato, per
euro 25 milioni;
c) UPB 5.2.1 - Capitolo 785020 "Interventi per la connettività sociale e I'integrazione
extrascolastica di persone disabili" - Spese correnti del bilancio di previsione 2010 e pluriennale 2010 - 2012 -
Bilancio autonomo, per euro 2.550.000,00;
d) UPB 5.2.1 - Capitolo 784025 "Fondo nazionale per le politiche
sociali" ¬Spese correnti del bilancio di previsione 2010 e pluriennale 2010 - 2012 ¬Bilancio vincolato, nei limiti
delle risorse assegnate agli ambiti territoriali per il finanziamento dei piani sociali di zona con il piano regionale
delle politiche sociali;
e) UPB 5.6.1 - Capitolo 721028 - "Contributo ai cittadini pugliesi con disabilità
psicofisica che applicano il metodo Doman, ecc .. (art. 40 l.r. n. 26/2006) - Spese correnti del bilancio di previsione
2010 e pluriennale 2010 - 2012 - Bilancio autonomo, per euro 150 mila;
f) UPB 5.6.1 - Capitolo 721064 -
"Stabilizzazione personale per assistenza specialistica disabili di cui alla l.r. n. 16/1987" - Spese correnti
del bilancio di previsione 2010 e pluriennale 2010 - 2012. - Bilancio autonomo, per euro 17 milioni;
g) UPB
5.6.1 - Capitolo 741012 - "Assegnazione alle ASL delle quote di spesa per l'assistenza a rilievo sanitario fornita
alle persone non autosufficienti ospitate nelle strutture residenziali protette" - Spese correnti del bilancio di
previsione 2010 e pluriennale 2010 - 2012. - Bilancio autonomo, per euro 33.077.840,00;
h) UPB 5.5.2 - Capitolo
741090 - "Trasferimenti e spese di parte corrente per il funzionamento del SSR" - Spese correnti del bilancio
di previsione 2010 e pluriennale 2010 - 2012 - Bilancio Autonomo, limitatamente alla quota parte determinata annualmente
con il DIEF per il finanziamento della "Altra Assistenza territoriale", con specifico riferimento alle quote
destinate ai LEA di cui al d.p.c.m. 19854/2001 e di cui alla l.r. n. 23/2008 "Piano regionale di Salute 2008-
2010".
2. Agli oneri per i capitoli del bilancio autonomo per gli esercizi successivi
al 2010 si fa fronte con legge di bilancio. "