"Istituzione del fondo regionale per il sostegno delle persone non autosufficienti e loro nuclei familiari"

Disegno di legge n.2/2010 del 19/01/2010 presentato dalla Giunta Regionale

Dettagli della notizia

L'URP   segnala che la Giunta Regionale della Puglia ha presentato, in data 19 gennaio 2010, il disegno di legge

n.2/2010, avente ad oggetto:"Istituzione del fondo regionale per il sostegno delle persone non

autosufficienti e loro nuclei familiari".



Il suddetto disegno

di legge è stato assegnato il 20 gennaio 2010, in sede referente, alla III Commissione (Servizi

Sociali).



Per opportuna conoscenza, si trascrivono di seguito gli articoli

2 e 3 del disegno di legge in parola, riguardanti rispettivamente Finalità  e obiettivi e

Destinatari.



                                                                                    

"Art. 2


                                                               (Finalità  e obiettivi)


1. Il Fondo

regionale per la non autosufficienza è istituito con la finalità  di incrementare il sistema di protezione sociale e di

cura per le persone non autosufficienti e dei relativi nuclei familiari, di cui alla l.r. n.19/2006 "Disciplina del

sistema integrato dei servizi sociali per la dignità  e il benessere delle donne e degli uomini di Puglia", alla l.r.

n.23/2008 "Piano regionale di salute 2008 - 2010", sulla base dei principi generali di universalità  del diritto

di accesso alle prestazioni, di integrazione delle politiche sociali e sanitarie, di presa in carico attraverso la

predisposizione di programmi assistenziali individualizzati e fondati su responsabilità 

condivise.



2. Con l'istituzione del Fondo la Regione persegue i seguenti

obiettivi:


a) miglioramento della qualità , quantità  e appropriatezza delle risposte assistenziali a

favore delle persone non autosufficienti, e le loro famiglie;


b) realizzazione e potenziamento di un

sistema improntato alla prevenzione della non autosufficienza e della fragilità  in coerenza con quanto previsto dal Piano

regionale di salute e del Piano Regionale delle Politiche Sociali;


c) promozione di percorsi

assistenziali che favoriscano la vita indipendente e la permanenza a domiclio delle persone non

autosufficienti.




                                                                                          

         Art. 3


                                                                                     (Destinatari)



1. Ai fini della presente legge si considerano non autosufficienti le persone che

hanno subito una perdita parziale o totale dell'autonomia personale, intesa come abilità  fisiche, psichiche, sensoriali,

cognitive e relazionali, con conseguente incapacità  di compiere gli atti essenziali della vita quotidiana senza l'aiuto

determinante di altre persone. La perdita di autonomia può essere correlata all'età , a malattie neurodegenerative e

altre patologie croniche gravemente invalidanti, a handicap fisici e psico-sensoriali, a eventi traumatici che abbiano

causato menomazioni singoile o plurime.



2. la Giunta Regionale con propri

provvvedimenti di approvazione di programmi di attività  può integrare o modificare la definizione di non autosufficienza

di cui al precedente comma 1, al fine di raccordare la definizione medesima con la eventuale evoluzione registrata nella

normativa comunitaria e nazionale.



3. La condizione di non autosufficienza viene

accertata dalle Unità  di Valutazione Multidimensionale di ciascun distretto sociosanitario cometente, a seguito di

valutazione multidimensionale, secondo le modalità  e i criteri precisati nel successivo art.

4.



4. Sono destinari delle prestazioni erogate a carico del Fondo le persone non

autosufficienti, nate ovvero residenti in Puglia da almeno un anno, e ivi stabilmente domiciliate, per le quali siano

accertate gravi condizioni di non autosufficienza secondo quanto previsto al comma 2 del presente

articolo."

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