Istituzione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi

Articolo 14 del Decreto - Legge 6 dicembre 2011, n.201, recante:" Disposizioni urgenti per la crescita, l'equita' e il consolidamento dei conti pubblici"

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Per opportuna conoscenza della Cittadinanza, si riporta di seguito il testo

dell'articolo 14 del Decreto - Legge 6 dicembre 2011, n.201, recante:" Disposizioni urgenti per la

crescita, l'equita' e il consolidamento dei conti pubblici








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     "Art. 14

Istituzione del tributo comunale sui rifiuti e sui servi
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1
. A decorrere dal 1° gennaio 2013 e' istituito in tutti i comuni del territorio

nazionale il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, a copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei

rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento, svolto in regime di privativa dai comuni, e dei costi

relativi ai servizi indivisibili dei comuni.

2. Soggetto attivo dell'obbligazione tributaria e' il comune nel

cui territorio insiste, interamente o prevalentemente, la superficie degli immobili assoggettabili al tributo.

/>
3. Il tributo e' dovuto da chiunque possieda, occupi o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a

qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani.

4. Sono escluse dalla tassazione le aree

scoperte pertinenziali o accessorie a civili abitazioni e le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del

codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva.

5. Il tributo e' dovuto da coloro che

occupano o detengono i locali o le aree scoperte di cui ai commi 3 e 4 con vincolo di solidarieta' tra i componenti del

nucleo familiare o tra coloro che usano in comune i locali o le aree stesse.

6. In caso di utilizzi temporanei

di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, il tributo e' dovuto soltanto dal possessore dei

locali e delle aree a titolo di proprieta', usufrutto, uso, abitazione, superficie.

7. Nel caso di locali in

multiproprieta' e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni e' responsabile del

versamento del tributo dovuto per i locali ed aree scoperte di uso comune e per i locali ed aree scoperte in uso

esclusivo ai singoli occupanti o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi, gli altri obblighi o diritti

derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.

8. Il tributo e'

corrisposto in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.

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9. La tariffa e' commisurata alle quantita' e qualita' medie ordinarie di rifiuti prodotti per unita' di

superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attivita' svolte, sulla base dei criteri determinati con il

regolamento di cui al comma 12. Per le unita' immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto

edilizio urbano, la superficie assoggettabile al tributo e' pari all'80 per cento della superficie catastale

determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998,

n. 138. Per gli immobili gia' denunciati, i comuni modificano d'ufficio, dandone comunicazione agli interessati, le

superfici che risultano inferiori alla predetta percentuale a seguito di incrocio dei dati comunali, comprensivi della

toponomastica, con quelli dell'Agenzia del territorio, secondo modalita' di interscambio stabilite con provvedimento

del Direttore della predetta Agenzia, sentita la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali. Nel caso in cui manchino,

negli atti catastali, gli elementi necessari per effettuare la determinazione della superficie catastale, gli intestatari

catastali provvedono, a richiesta del comune, a presentare all'ufficio provinciale dell'Agenzia del territorio la

planimetria catastale del relativo immobile, secondo le

modalita' stabilite dal regolamento di cui al decreto

del Ministro delle finanze 19 aprile 1994, n. 701, per l'eventuale conseguente modifica, presso il comune, della

consistenza di riferimento. Per le altre unita' immobiliari la superficie assoggettabile al tributo e' costituita da

quella calpestabile.

10. Nella determinazione della superficie assoggettabile al tributo non si tiene conto di

quella parte di essa ove si formano di regola rifiuti speciali, a condizione che il produttore ne dimostri l'avvenuto

trattamento in conformita' alla normativa vigente.

11. La tariffa e' composta da una quota determinata in

relazione alle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti, riferite in particolare agli

investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti, e da una quota rapportata alle quantita' di rifiuti conferiti, al

servizio fornito e all'entita' dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di

investimento e di esercizio. La tariffa e' determinata ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto

legislativo 13 gennaio 2003, n. 36.

12. Con regolamento da emanarsi entro il 31 ottobre 2012, ai sensi

dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze e

del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentita la Conferenza Stato-citta' ed autonomie

locali, sono stabiliti i criteri per l'individuazione del costo del servizio di gestione dei rifiuti e per la

determinazione della tariffa. Il regolamento emanato ai sensi del primo periodo del presente comma si applica a decorrere

dall'anno successivo alla data della sua entrata in vigore. Si applicano comunque in via transitoria, a decorrere dal

1° gennaio 2013 e fino alla data da cui decorre l'applicazione del regolamento di cui al primo periodo del presente

comma, le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.

13. Alla

tariffa determinata in base alle disposizioni di cui ai commi da 8 a 12, si applica una maggiorazione pari a 0,30 euro

per metro quadrato, a copertura dei costi relativi ai servizi indivisibili dei comuni, i quali possono, con deliberazione

del consiglio comunale, modificare in aumento la misura della maggiorazione fino a 0,40 euro, anche graduandola in

ragione della tipologia dell'immobile e della zona ove e' ubicato.

13-bis. A decorrere dall'anno 2013 il

fondo sperimentale di riequilibrio, come determinato ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n.

23, e il fondo perequativo, come determinato ai sensi dell'articolo 13 del medesimo decreto legislativo n. 23 del 2011,

ed i trasferimenti erariali dovuti ai comuni della Regione Siciliana e della Regione Sardegna sono ridotti in misura

corrispondente al gettito derivante dalla maggiorazione standard di cui al comma 13 del presente articolo. In caso di

incapienza ciascun comune versa all'entrata del bilancio dello Stato le somme residue. Con le procedure previste

dall'articolo 27 della legge 5 maggio 2009, n. 42, le regioni Friuli-Venezia Giulia e Valle d'Aosta, nonche' le

Province autonome di Trento e di Bolzano, assicurano il recupero al bilancio statale del predetto maggior gettito dei

comuni ricadenti nel proprio territorio. Fino all'emanazione delle norme di attuazione di cui allo stesso articolo 27, a

valere sulle quote di compartecipazione ai tributi erariali, e' accantonato un importo pari al maggior gettito di cui al

precedente periodo.

14. Resta ferma la disciplina del tributo dovuto per il servizio di gestione dei rifiuti

delle istituzioni scolastiche, di cui all'articolo 33-bis, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito con

modificazioni dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31. Il costo relativo alla gestione dei rifiuti delle istituzioni

scolastiche e' sottratto dal costo che deve essere coperto con il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi.

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15. Il comune con regolamento puo' prevedere riduzioni tariffarie, nella misura massima del trenta per cento, nel

caso di:

a) abitazioni con unico occupante;

b) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od

altro uso limitato e discontinuo;

c) locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso

stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente;

d) abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano

la dimora, per piu' di sei mesi all'anno, all'estero;

e) fabbricati rurali ad uso abitativo.

16.

Nelle zone in cui non e' effettuata la raccolta, il tributo e' dovuto in misura non superiore al quaranta per cento

della tariffa da determinare, anche in maniera graduale, in relazione alla distanza dal piu' vicino punto di raccolta

rientrante nella zona perimetrata o di fatto servita.

17. Nella modulazione della tariffa sono assicurate

riduzioni per la raccolta differenziata riferibile alle utenze domestiche.

18. Alla tariffa e' applicato un

coefficiente di riduzione proporzionale alle quantita' di rifiuti assimilati che il produttore dimostri di aver avviato

al recupero.

19. Il consiglio comunale puo' deliberare ulteriori riduzioni ed esenzioni. Tali agevolazioni

sono iscritte in bilancio come autorizzazioni di spesa e la relativa copertura e' assicurata da risorse diverse dai

proventi del tributo di competenza dell'esercizio al quale si riferisce l'iscrizione stessa.

20. Il tributo

e' dovuto nella misura massima del 20 per cento della tariffa, in caso di mancato svolgimento del servizio di gestione

dei rifiuti, ovvero di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonche' di

interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi

che abbiano

determinato una situazione riconosciuta dall'autorita' sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o

all'ambiente.

21. Le agevolazioni di cui ai commi da 15 a 20 si applicano anche alla maggiorazione di cui al

comma 13.

22. Con regolamento da adottarsi ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997,

n. 446, il consiglio comunale determina la disciplina per l'applicazione del tributo, concernente tra l'altro:

/>
a) la classificazione delle categorie di attivita' con omogenea potenzialita' di produzione di rifiuti;

/>
b) la disciplina delle riduzioni tariffarie;

c) la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni;

/>
d) l'individuazione di categorie di attivita' produttive di rifiuti speciali alle quali applicare,

nell'obiettiva difficolta' di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto

all'intera superficie su cui l'attivita' viene svolta;

e) i termini di presentazione della dichiarazione e

di versamento del tributo.

23. Il consiglio comunale deve approvare le tariffe del tributo entro il termine

fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, in conformita' al piano finanziario del

servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dall'autorita'

competente.

24. Per il servizio di gestione dei rifiuti assimilati prodotti da soggetti che occupano o

detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico, i comuni stabiliscono

con il regolamento le modalita' di applicazione del tributo, in base a tariffa giornaliera. L'occupazione o detenzione

e' temporanea quando si protrae per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare.

25. La

misura tariffaria e' determinata in base alla tariffa annuale del tributo, rapportata a giorno, maggiorata di un importo

percentuale non superiore al 100 per cento.

26. L'obbligo di presentazione della dichiarazione e' assolto con

il pagamento del tributo da effettuarsi con le modalita' e nei termini previsti per la tassa di occupazione temporanea

di spazi ed aree pubbliche ovvero per l'imposta municipale secondaria di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 14

marzo 2011, n. 23, a partire dalla data di entrata in vigore della stessa.

27. Per tutto quanto non previsto

dai commi da 24 a 26, siapplicano in quanto compatibili le disposizioni relative al tributo annuale, compresa la

maggiorazione di cui al comma 13.

28. E' fatta salva l'applicazione del tributo provinciale per l'esercizio

delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 30 dicembre

1992, n. 504. Il tributo provinciale, commisurato alla superficie dei locali ed aree assoggettabili a tributo, e'

applicato nella misura percentuale deliberata dalla provincia sull'importo del tributo, esclusa la maggiorazione di cui

al comma 13.

29. I comuni che hanno realizzato sistemi di misurazione puntuale della quantita' di rifiuti

conferiti al servizio pubblico possono, con regolamento, prevedere l'applicazione di una tariffa avente natura

corrispettiva, in luogo del tributo.

30. Il costo del servizio e' determinato sulla base dei criteri stabiliti

nel regolamento previsto dal comma 12.

31. La tariffa e' applicata e riscossa dal soggetto affidatario del

servizio di gestione dei rifiuti urbani.

32. I comuni di cui al comma 29 applicano il tributo comunale sui

rifiuti e sui servizi limitatamente alla componente diretta alla copertura dei costi relativi ai servizi indivisibili dei

comuni determinato ai sensi del comma 13.

33. I soggetti passivi del tributo presentano la dichiarazione entro

il termine stabilito dal comune nel regolamento, fissato in relazione alla data di inizio del possesso, dell'occupazione

o della detenzione dei locali e delle aree assoggettabili a tributo. Nel caso di occupazione in comune di un fabbricato,

la dichiarazione puo' essere presentata anche da uno solo degli occupanti.

34. La dichiarazione, redatta su

modello messo a disposizione dal comune, ha effetto anche per gli anni successivi sempreche' non si verifichino

modificazioni dei dati dichiarati cui consegua a un diverso ammontare del tributo; in tal caso, la dichiarazione va

presentata entro il termine stabilito dal comune nel regolamento.

35. Il tributo comunale sui rifiuti e sui

servizi, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e' versato esclusivamente al

comune. Il versamento del tributo comunale per l'anno di riferimento e' effettuato, in mancanza di diversa

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deliberazione comunale, in quattro rate trimestrali, scadenti nei mesi di gennaio, aprile, luglio e ottobre,

mediante bollettino di conto corrente postale ovvero modello di pagamento unificato. E' consentito il pagamento in unica

soluzione entro il mese di giugno di ciascun anno.

36. Il comune designa il funzionario responsabile a cui sono

attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attivita' organizzativa e gestionale, compreso quello di

sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attivita', nonche' la rappresentanza in giudizio per le controversie

relative al tributo stesso.

37. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il

funzionario responsabile puo' inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a

enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti, e disporre l'accesso ai locali ed aree

assoggettabili a tributo, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni.

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38. In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione,

l'accertamento puo' essere

effettuato in base a presunzioni semplici di cui all'articolo 2729 del codice

civile.

39. In caso di omesso o insufficiente versamento del tributo risultante dalla dichiarazione, si applica

l'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.

40. In caso di omessa presentazione della

dichiarazione, si applica la sanzione dal 100 per cento al 200 per cento del tributo non versato, con un minimo di 50

euro.

41. In caso di infedele dichiarazione, si applica la sanzione dal 50 per cento al 100 per cento del

tributo non versato, con un minimo di 50 euro.

42. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al

questionario di cui al comma 37, entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione

da euro 100 a euro 500.

43. Le sanzioni di cui ai commi 40 e 41 sono ridotte ad un terzo se, entro il termine

per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, se dovuto, della

sanzione e degli interessi.

44. Resta salva la facolta' del comune di deliberare con il regolamento

circostanze attenuanti o esimenti nel rispetto dei principi stabiliti dalla normativa statale.

45. Per tutto

quanto non previsto dalle disposizioni del presente articolo concernenti il tributo comunale rifiuti e servizi, si

applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 161 a 170, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Resta ferma

l'applicazione dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.

46. A decorrere dal 1°

gennaio 2013 sono soppressi tutti i vigenti prelievi relativi alla gestione dei rifiuti urbani, sia di natura

patrimoniale sia di natura tributaria, compresa l'addizionale per l'integrazione dei bilanci degli enti comunali di

assistenza.

All'articolo 195, comma 2, lettera e), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono

abrogate le parole da "Ai rifiuti assimilati" fino a "la predetta tariffazione".

47.

L'articolo 14, comma 7, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, e' abrogato, con efficacia a decorrere dalla data

di cui al comma 46 del presente articolo."





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