ISTITUZIONE DELLA GIORNATA IN MEMORIA DEI GIUSTI DELL'UMANITA'
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L'URP informa che nella Gazzetta Ufficiale n.4 del 5.1.2018 è stata pubblicata la legge 20 dicembre 2017, n.212, recante.«Istituzione della Giornata in memoria dei Giusti dell'umanità».
Per opportuna conoscenza, si trascrive qui di seguito il testo dei commi 1, 2, 3, 4 e 5 della legge 20 dicembre 2017 n.212:
"1. la Repubblica, in conformità alla dichiarazione scritta n.3/2002 sul sostegno all'istituzione di una giornata europea in memoria dei Giusti, approvata dal parlamento europeo il 10 maggio 2012, riconosce il 6 marzo come «Giornata dei Giusti dell'umanità», dedicata a mantenere viva e rinnovare la memoria di quanti, in ogni tempo e in ogni luogo, hanno fatto del bene salvando vite umane, si sono batturi in favore dei diritti umani durante i genocidi e hanno difeso la dignità della persona rifiutando di piegarsi ai totalitarismi e alle discriminazioni tra esseri umani.
2. La Giornata dei Giusti dell'umanità, di cui al comma 1, è considerata solennità civile ai sensi dell'articolo 3 della legge 27 maggio 1949, n.260, Essa non determina riduzioni dell'orario di lavoro negli uffici pubblici nè, qualora cada in giorno feriale, costitusce giuornata di vacanza o comporta riduzione di orario per le scuole di ogni oprdine e grado, ai sensi degli articoli 2 e 3 della legge 5 marzo 1977, n.54..
3. In occasione della Giornata dei Giusti dell'umanità, gli istituti scolastici di ogni ordine e grado possono organizzare, nell'ambito del normale orario scolastico, iniziative mirate a far conoscere ai giovani le storie di vita dei Giusti, a renderli consapevoli di come ogni persona debba ritenersi chiamata in causa, in ogni tempo e in ogni luogo, contro l'pingiustizia, a favore della dignità e dei diritti umani, in difesa del valore della verità. Il Ministro dell'Istruzione, dell'università e della ricerca, con proprio decreto, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, stabilisce le modalità di attuazione della presente legge.
4. In occasione della Gioranta dei Giusti dell'umanità, nell'ambito delle proprie disponbilità di bilancio, le amministrazioni e gli enti pubblici possono promuovere iniziative pubbliche presso i Giardini dei Giusti, ove già esistenti, ovvero la loro creazione, nonchè in luoghi di richiamo simbolico per la comunità per il loro carattere storico, architettonico, ambientale o paesaggistico, paerti al pubblico utilizzo. Tali spazi possono essere individuati anche in parchi e giardini già esistenti e in alberi già piantumati, attraverso l'intitolazione ufficiale e la dedica pubblica. Le amministrazioni e gli enti di cui al primo periodo promuovono inoltre convegni, incontri e dibattiti, favoriscono e patrocinano la realizzazione di studi sul tema.
5. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi e maggiori oneri a carico della finanza pubblica."