L.R. 16 aprile 2015, n. 24: “Codice del Commercio”: Modifica del regolamento regionale 18 ottobre 2016, n. 10: “Tipologia e modalità di effettuazione delle vendite straordinarie”. Adozione definitiva.
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L'URP informa che la Giunta Regionale ha adottato la delibera n.713 del 16 maggio 2017, avente ad oggetto: L.R. 16 aprile 2015, n. 24: “Codice del Commercio”: Modifica del regolamento regionale 18 ottobre 2016, n. 10: “Tipologia e modalità di effettuazione delle vendite straordinarie”. Adozione definitiva.
Con la modifica apportata con la deliberazione di Giunta Regionale succitata, Il comma 5 dell’articolo 4 del regolamento regionale 18 ottobre 2016, n. 10 è così sostituito:
“Le vendite di fine stagione o saldi devono essere presentate al pubblico come tali ed effettuate, per il periodo invernale, dal primo giorno feriale antecedente l'Epifania fino al 28 febbraio e, per il periodo estivo, dal primo sabato di luglio fino al 15 settembre. Se il primo giorno feriale antecedente l’Epifania coincide con il lunedì, l’inizio dei saldi invernali è anticipato al sabato.”