"L.R. n. 28/2006 -Disciplina in materia di contrasto al lavoro non regolare"

Regolamento Regionale 27 novembre 2009, n.31

Dettagli della notizia

L'URP  rende noto che nel Bollettino Ufficiale della Regione

Puglia n. 191 del 30 novembre 2009, è stato pubblicato il regolamento regionale 27 novembre 2009, n.31,

recante:"L.R. n. 28/2006 -Disciplina in materia di contrasto al lavoro non

regolare".



Il Regolamento di compone di 5 articoli:


art. 1

- Destinatari


art.2 - Norme in materia di benefici pubblici


art.3 - Norme in materia di

appalti


art.4 - Ulteriori norme in materia di appalti


art. 5 - Disposizioni

organizzative.


 


Per opportuna conoscenza si riporta di seguito il testo dei suddetti

articoli.



"Articolo 1


Destinatari

/>


1. II presente regolamento detta le disposizioni di attuazione dell'articolo 1 della legge

regionale n. 28 del 26 ottobre 2006. recante la "Disciplina in materia di contrasto al lavoro non regolare".




2. Destinatari del presente regolamento sono:

a) la Regione Puglia:

b)

le Aziende sanitarie locali:

c) gli enti, le aziende, le società, le agenzie, le fondazioni, i consorzi e gli

organismi comunque denominati e qualunque sia la loro natura giuridica, che siano partecipati dalla Regione Puglia e le

cui attività siano assoggettate alla potestà legislativa regionale.

/>



Articolo 2

Norme in materia di benefici pubblici

/>


1. I soggetti di cui al precedente articolo 1, comma 2, in caso di concessione di aiuti, di

incentivi e di benefici economici, comunque denominati, sono tenuti ad inserire nei bandi e negli avvisi pubblici

relativi alla concessione, nonchè nei successivi provvedimenti amministrativi o atti negoziali di concessione, le

seguenti clausole:

"E' condizione essenziale per I'erogazione del beneficio economico l'applicazione

integrale, da parte del beneficiario, del contratto collettivo nazionale per il settore di appartenenza e, se esistente,

anche del contratto collettivo territoriale, che siano stati stipulati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e

dalle associazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentati\'e sui piano nazionale. Tale applicazione

deve interessare tutti i lavoratori dipendenti dal beneficiario e deve aver luogo quanto meno per l'intero periodo nel

quale si articola l'attività incentivata e sino all'approvazione della rendicontazione oppure per I'anno, solare o

legale, al quale il beneficio si riferisce e in relazione al quale è accordato.

II beneficio è in ogni momento

revocabile, totalmente o parzialmente, da parte del concedente allorchè la violazione della clausola che precede (d'ora

in poi clausola sociale) da parte del beneficiario sia stata definitivamente accertata:

a) dal soggetto

concedente;

b) dagli uffici regionali;

c) dal giudice con sentenza:,

d) a seguito di

conciliazione giudiziale o stragiudiziale:

e) dalle pubbliche amministrazioni istituzionalmente competenti a

vigilare sui rispetto della legislazione sul lavoro o che si siano impegnate a svolgere tale attività per conto della

Regione.

II beneficio sarà revocato parzialmente. in misura pari alla percentuale di lavoratori ai quali non è

stato applicato il contralto collettivo rispetto al totale dei lavoratori dipendenti dal datore di lavoro occupati

nell'unità produttiva in cui è stato accertato I'inadempimento.

II beneficio sarà revocato totalmente qualora

l'inadempimento della clausola sociale riguardi un numero di lavoratori pari o superiore al 50% degli occupati dal

datore di lavoro nell'unità produttiva in cui è stato accertato I'inadempimento. nonchè in caso di recidiva in

inadempimenti sanzionati con la revoca parziale.

In caso di recidiva di inadempimenti sanzionati con la revoca

parziale, il datore di lavoro sarà anche escluso da qualsiasi ulteriore concessione di benefici per un periodo di 1 anno

dal momento dell'adozione del secondo provvedimento.

Qualora I'inadempimento della clausola sociale riguardi

un numero di lavoratori pari o superiore all''80% degli occupati dal datore di Iavoro nell'unità produttiva in cui è

stato accertato I'inadempimento, il soggetto concedente emette anche un provvedimento di esclusione da qualsiasi

ulteriore concessione di benefici per un periodo di 2 anni dal momento in cui è stato accertato I' inadempimento.

/>
In caso di revoca parziale, qualora alla data della revoca stessa le erogazioni siano ancora in corso, I'ammontare

da recuperare può essere detratto a valere sull'erogazione ancora da effettuare. Qualora le erogazioni ancora da

effettuare risultino invece complessivamente di ammontare inferiore a quello da recuperare ovvero si sia già provveduto

all'erogazione a saldo e il beneficiario non provveda all'esalta e completa restituzione nei termini fissati dal

provvedimento di revoca, la Regione avvierà la procedura di recupero coattivo.

Analogamente si procederà nei

casi di revoca totale, qualora il beneficiario non provveda all'esatta e completa restituzione nei termini concessi.

/>
In casi di recupero delle somme erogate per effetto di revoca parziale o totale, ovvero di detrazione di parte

delle stesse dalle erogazioni successive, le medesime somme saranno maggiorate degli interessi Iegali e rivalutate sulla

base dell'indice IST/\ T dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati".

/>


2. Nei medesimi bandi ed avvisi pubblici di cui alla disposizione che precede, i soggetti di

cui al precedente articolo 1, comma 2, sono tenuti altresì ad inserire la seguente clausola:

"Sono esclusi

dalla concessione del beneficio economico coloro nei cui confronti, al momento dell'emanazione del presente atto,

risulti ancora efficace un provvedimento di esclusione da qualsiasi ulteriore concessione di benefici per violazione

della clausola sociale di cui all'articolo 1 della legge regionale 26 ottobre 2006. n. 28".

/>



Articolo .3

Norme in materia di appalti

/>


1. I soggetti di cui al precedente articolo 1, comma 2, in caso di appalto di opere, di lavori

o di servizi, sono tenuti ad inserire nei bandi e nei disciplinari di gara, nei contratti e nei capitolati di appalto, le

seguenti clausole:

"Con la sottoscrizione del contralto di appalto, I'impresa aggiudicataria si obbliga

ad applicare integralmente ai rapporti di lavoro intercorrenti con i propri dipendenti, per tutta la durata

dell'appalto, il contralto collettivo nazionale per il settore di appartenenza e, se esistente, anche il contratto

collettivo territoriale, che siano stati stipulati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dalle associazioni dei

datori di lavoro comparativamente più rappresentative sui piano nazionale. L'impresa appaltatrice è altresì obbligata,

per il caso di affidamento dei lavori in subappalto, ad estendere I'obbligo di cui alla clausola che precede (d'ora in

poi, clausola sociale) anche al subappaltatore ed è direttamente ed oggettivamente responsabile dell'adempimento di

quest' ultimo. Nel caso in cui I'appalto sia affidato ad consorzio stabile di cui all'articolo 36 del decreto

legislativo 12 aprile 2006, n. 163, tale consorzio è direttamente ed oggettivamente responsabile dell'adempimento alla

clausola sociale da parte dell'impresa consorziata alla quale sia stata affidata I'esecuzione di parte delle

prestazioni oggetto dell'appalto.

L'inadempimento dell'appaltatore o del subappaltatore o dell'impresa

consorziata alla clausola sociale, accertato direttamente dalla stazione appaltante o a questa da chiunque segnalato,

comporta l'applicazione delle sanzioni di cui alla legge regionale n. 28 del 2006, così come di seguito specificate.

/>
L'inadempimento alla clausola sociale, se riguardante una percentuale di lavoratori inferiore al 50 per cento dei

lavoratori occupati nell'esecuzione dell'appalto o del subappalto, comporla l'applicazione nei confronti

dell'appaltatore o del subappaltatore o dell'impresa consorziata responsabile delle seguenti penali:

1) una

penale di ammontare pari allo 0,4 per cento del corrispettivo dell'appalto se l'inadempimento alla clausola sociale sia

stata accertata con riferimento ad un numero di dipendenti inferiore o pari al 10 per cento della forza lavoro impiegata

nell'esecuzione dell'appalto:

2) una penale di ammontare pari allo 0,6 per cento del corrispettivo

dell'appalto se l'inadempimento alla clausola sociale sia stata accertata con riferimento ad un numero di dipendenti

compresa tra l'11 e il 20 per cento della forza lavoro impiegata nell'esecuzione dell'appalto:

3) una penale

di ammontare pari allo 0,8 per cento del corrispettivo dell'appalto se I'inadempimento alla clausola sociale sia stata

accertata con riferimento ad un numero di dipendenti compresa tra il 21 e il 30 per cento della forza lavoro impiegata

nell'esecuzione dell'appalto:

4) una penale di ammontare pari all' 1 per cento del corrispettivo

dell'appalto se l'inadempimento alla clausola sociale sia stata accertata con riferimento ad un numero di dipendenti

compresa tra il 31 e il 40 per cento della forza lavoro impiegata nell'esecuzione dell'appalto;

5) una penale

di ammontare pari all' 1,2 per cento del corrispettivo dell 'appalto se l'inadempimento alla clausola sociale sia

stata accertata con riferimento ad un numero di dipendenti compresa tra il 41 e il 49 per cento della forza lavoro

impiegata nell'esecuzione dell'appalto.

L'ammontare delle penali sarà addebitato sul primo pagamento

successivo da effettuarsi in favore dell'aggiudicatario e, ove non sia sufficiente, sui pagamenti successivi; qualora

I'appaltatore non vanti crediti sufficienti a compensare interamente l'ammontare delle penali irrogate nei suoi

confronti, queste verranno addebitate, in tutto o in pane, sul deposito cauzionale. In tal caso. I"integrazione

dell'importo del deposito cauzionale dovrà avvenire entro il termine di quindici giorni dalla richiesta.

L

'inadempimento alla clausola sociale dell'appaltatore o del subappaltatore o dell'impresa consorziata, se riguardante

una percentuale di lavoratori pari o superiore al 50 per cento dei lavoratori occupati nell'esecuzione dell'appalto o

del subappalto, nonchè la recidiva nella violazione della clausola, comportano la risoluzione di diritto del contralto di

appalto ai sensi dell'articolo 1456 cod. civ. e con gli effetti di cui all'articolo 138 del decreto legislativo 12

aprile 2006, n.163.

La stazione appaltante comunica tempestivamente all'appaltatore I'adozione della

sanzione; dalla data della comunicazione decorrono i predetti effetti.

Nel caso in cui I'appalto sia

aggiudicato ad un raggruppamento temporaneo di imprese, ciascuna impresa è vincolata al rispetto della clausola sociale

ed è l'unica responsabile dell'eventuale inadempimento. La gravità dell'inadempimento e il calcolo dell'ammontare

delle penali di cui sopra devono essere parametrati sulla quota di partecipazione dell' impresa al raggruppamento e al

numero dei dipendenti della stessa impegnati nell'esecuzione delle relative prestazioni dedotte in appalto.

/>
L'inadempimento alla clausola sociale da parte dell'impresa raggruppata, se riguardante una percentuale di

lavoratori pari o superiore al 50 per cento dei lavoratori dalla stessa occupati nell'esecuzione dell'appalto, nonchè

la recidiva,. saranno sanzionali dalla stazione appaltante con I'esclusione dall'appalto dell'impresa inadempiente.

Qualora sia escluso il mandatario, la stazione appaltante può proseguire il rapporto di appalto con altro operatore

economico che sia costituito mandatario nei modi previsti dal decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, purchè abbia i

requisiti di qualificazione adeguati ai lavori o servizi o forniture ancora da eseguire; non sussistendo tali condizioni

la stazione appaltante può recedere dall'appalto. Qualora sia escluso il mandante, il mandatario, ove non indichi altro

operatore economico subentrante che sia in possesso dei prescritti requisiti di idoneità, è tenuto alla esecuzione,

direttamente o a mezzo degli altri mandanti, purchè questi abbiano i requisiti di qualificazione adeguati ai lavori o

servizi o forniture ancora da eseguire".

2. I soggetti di cui al precedente articolo 1, comma 2, nei bandi

di gara, nei capitolati e nei contratti di appalto di cui al comma precedente, sono altresì tenuti ad inserire la

seguente clausola.

"Le imprese che, in occasione di precedenti rapporti contrattuali con questa stazione

appaltante, si siano rese responsabili di violazioni gravi o reiterate dell'obbligo di cui al comma 2 dell'articolo 1

della legge regionale 28/2006 possono essere escluse dalla gara d'appalto, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 38

del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, così come successivamente integrato o modificato".

/>



Articolo 4

Ulteriori norme in materia di appalti

/>


1. I provvedimenti e gli atti regionali di concessione e di erogazione di finanziamenti ad enti

pubblici e ad enti partecipati dalla Regione per la realizzazione di opere ed infrastrutture, siano queste comprese o

meno in piani o programmi regionali, devono prevedere lo specifico impegno dei soggetti attuatori degli interventi ad

inserire le clausole di cui a precedente articolo 3. comma 1, in tutti i successivi bandi e disciplinari di gara, nonchè

contratti e capitolati di appalto.


2. II mancato inserimento nei bandi e nei disciplinari

di gara, nonchè nei contratti e nei capitolati di appalto, delle clausole di cui a precedente articolo 3, comma 1,

comporta per il soggetto attuatore degli interventi la revoca totale del finanziamento erogato.

/>



Articolo 5

Disposizioni organizzative

/>


1. I soggetti di cui al precedente articolo 1, comma 2, sono tenuti ad adottare le

determinazioni organizzative necessarie all'applicazione delle previsioni contenute nella legge regionale 26 ottobre

2006, n. 28 e nel presente regolamento.

2. Tutti i soggetti di cui al precedente articolo 1, comma 2, sono

tenuti a comunicare all'Assessorato regionale agli affari generali, entro dieci giorni dell'adozione, i provvedimenti

sanzionatori consistenti nell'esclusione da qualsiasi ulteriore concessione di benefici comunque denominati, il periodo

di efficacia dell'esclusione nonchè il datore di lavoro destinatario del provvedimento.


3.

Ciascuno dei soggetti di cui al precedente articolo 1, comma 2, è tenuto a predisporre ed aggiornare tempestivamente un

elenco delle imprese che, in occasione dell'esecuzione di appalti, si siano rese responsabili nei cinque anni precedenti

di violazioni gravi o reiterate all'obbligo di cui al comma 2 dell'articolo 1 della legge regionale 26 ottobre 2006, n.

28. Per la Regione Puglia il suddetto elenco è predisposto e costantemente aggiornato dall'Assessorato agli affari

generali.

Il presente Regolamento è dichiarato urgente ai sensi e per gli effetti dell'art. 44 comma 3 e

dell'art. 53 dello Statuto ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della

Regione Puglia. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione

Puglia. "







 

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