L'URP comunica che la Giunta Regionale ha adottato, in data 11 aprile 2012, la deliberazione n. 724, con la
quale ha approvato, ai sensi della legge regionale n.33/2006, il nuovo testo delle "Linee guida sulla Programmazione
dello Sport per Tutti", contenente le azioni prioritarie, i criteri, le tipologie di intervento, le procedure, le
modalità ed i tempi di attuazione per l'attribuzione dei contributi regionali previsti dagli articoli 2, comma 1
lettera h);dall'articolo 9; dall'articolo 11, comma 1 lettere a) e b).
Ricordiamo che i contributi
regionali previsti sono:
- Concessione "Servizio Buoni Sport" ai Comuni (art.2 comma 1, lettera
h);
- Acquisto di attrezzature tecnico - sportive (art.9);
- Attività spritive
dilettantistiche: Progetti per lo sviluppo del ruolo socio-educativo della pratica sportiva (art.11, comma 1, lettera
a);
- Organizzazione di manifestazioni sportive di carattere nazionale o internazionale (art. 11 comma
1b).
Il "servizio buoni sport" è istituito dalla L.R. n.33/2006 ai sensi
dell'art.2 comma 1, lettera h), al fine di diffondere l'attività motoria sportiva come mezzo efficace di
prevenzione, mantenimento e recupero della salute fisica e psichica nopnchè quale opportunità educativa per
i minori a rischio.
L'erogazione dei buoni sport per la copertura totale o parziale delle spese effettivamente
sostenute si rivolge alle famiglie in condizioni di disagio economico per consentire ai figli minori, alle persone
diversamente abili, gli anziani ed agli immigrati di praticare attività sportiva, presso strutture qualificate e
gestite da soggetti pubblici e/o privati.
I comuni che vorranno richiedere tale contributo
dovranno inviare, per raccomandanta A.R. entro 31 marzo di ogni anno, apposita istanza indirizzata alla
Regione Puglia Servizio Sport per Tutti - via Paolo Lembo, 38/F - 70124 Bari, allegando la seguente
documentazione:
Relazione illustrativa sottoscritta dal legale rappresentante dell'Ente Locale, che
indichi in modo dettagliato il tipo di intervento da realizzare, i destinatari, i modi, i tempi e i luoghi di
realizzazione delle attività destinatarie del "Servizio Buoni Sport. La relazione dovrà indicare anche
i soggetti aventi i requisiti previsti dalla legge regionale n.33/2006 per lo svolgimento delle attività motorie
sportive; gli impianti sportivi disponibili per le attività motorie che possono essere ubicati nel comune o in
comuni viciniori; la dichiarazione da parte del titolare dell'impianto sportivo che non vi sono all'interno barriere
architettoniche e che sono rispettate tutte le norme di sicurezza previste dalla legge; eventuale dichiarazione di
cofinanziamento dell'iniziativa; il numero dei soggetti disabili coinvolti nell'iniziativa e la tipologia della loro
disabilità; il numero dei minori, degli anziani e degli immigrati coinvolti nell'iniziativa; il codice fiscale o
partita IVA del Comune; il codice IBAN della Tesoreria Comunale.
Il valore dei Buoni Sport non
potrà essere superiore ad € 300,00 procapite e sarà erogato ai comuni in favore dei soggetti aventi i
requisiti previsti dall'articolo 11, comma 2 della legge regionale n.33/2006, in funzione delle attività previste
e del numero di persone partecipanti.
La concessione dei Buoni Sport verrà comunicata al comune
interessato entro 60 dalla scadenza del termine per l'invio delle
istanze.
Limitatamente all'anno 2012, in via sperimentale, la misura riguardante il
Servizio buoni sport sarà ricompresa fra i progetti di cui alla lettera c) delle linee guida succitate e,
pertanto, i Comuni non dovranno presentare istanza di contributo.