Legge 22 febbraio 2006, n. 84 "Disciplina dell'attività professionale di tintolavanderia- - Criteri per l'esercizio dell'attività .
REGOLAMENTO REGIONALE 30 maggio 2013,n. 13
Dettagli della notizia
L'URP comunica che nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n.78 del 7 giugno 2013, è stato pubblicato il regolamento regionale 30 maggio 2013, n.13, avente ad oggetto:"Legge 22 febbraio 2006, n. 84 "Disciplina dell'attività professionale di tintolavanderia- - Criteri per l'esercizio dell'attività ."
Ecco il testo trascritto degli articoli 1-2-3-4-5-6 del succitato regolamento regionale.
" Art. 1
Oggetto del regolamento e definizioni
1. Il presente Regolamento è adottato:
- nel rispetto delle disposizioni della Legge 22 febbraio 2006, n. 84 "Disciplina dell'attività professionale di tintolavanderia- e successive modificazioni, d'ora innanzi citata nel testo, per brevità , come legge;
- del Decreto Legislativo 26 marzo 2010, n.59 "Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi del mercato interno-, art.79 e successive modificazioni, d'ora innanzi citata nel testo, per brevità , come decreto legislativo;
- dell'art.17 del D.L.vo 6 agosto 2012, n. 147 "Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 26 marzo 2010, n.59, recante attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi del mercato interno;
- in applicazione dell'articolo 14 della legge regionale 25 febbraio 2010, n.5 "Norme in materia di lavori pubblici e disposizioni diverse-;
- dell'articolo 19 della L. 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi-;
- dell' articolo 8 della L. 29 dicembre 1993, n. 580 "Riordino delle Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura-;
- della legge regionale 25 febbraio 2005, n.6 "Norme per la costituzione e il funzionamento
delle commissioni provinciali e regionale per l'artigianato e istituzione dell'Albo provinciale delle imprese artigiane;
- della L. 2 aprile 2007 n. 40 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 31 gennaio 2007, n. 7, recante misure urgenti per la tutela dei consumatori, la promozione della concorrenza, lo sviluppo di attività economiche e la nascita di nuove imprese-.
2. Ai fini del presente regolamento si considerano:
- per esercizio dell'attività professionale di tintolavanderia le norme e le definizioni di cui all'art.2 della legge;
- per lavanderia self service quella dotata esclusivamente di lavatrici professionali ad acqua ed essiccatori destinati ad essere utilizzati direttamente dalla clientela previo acquisto di appositi gettoni ed eventualmente di prodotti detergenti forniti da distributori automatici in loco.
Art. 2
Responsabile tecnico
1. Presso ogni sede dell'impresa dove viene esercitata l'attività di tintolavanderia deve essere
designato, nella persona del titolare, di un socio partecipante al lavoro, di un collaboratore familiare, di un dipendente o di un addetto all'impresa, almeno un responsabile tecnico in possesso dell'idoneità professionale ai sensi dell'art.2 della legge.
2. Il responsabile tecnico sovrintende l'attività professionale di tintolavanderia, come specificata
dalla legge e garantisce la propria presenza durante lo svolgimento delle attività .
3. I contenuti tecnico-culturali dei programmi e dei corsi, nonchè dei diplomi inerenti l'attività di
tintolavanderia di cui all'art. 2 della legge sono stabiliti dalla Giunta regionale in conformità agli indirizzi della Conferenza delle regioni e delle Province autonome.
4. L'attestato è spendibile su tutto il territorio nazionale e costituisce requisito indispensabile per
l'esercizio dell'attività di tintolavanderia.
Art. 3
Segnalazione Certificata Inizio Attività
1. L'esercizio della attività di tintolavanderia, in qualunque forma e a qualsiasi titolo esercitato, è
subordinato a Segnalazione Certificata Inizio Attività , citata per brevità come S.C.I.A, di cui all'articolo 19 della L.n. 241/90 e s.m.i. da presentare da parte del responsabile tecnico al Comune nel cui territorio opera l'esercizio, per il tramite dello Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) secondo la normativa vigente in materia.
2. Se la S.C.I.A è contestuale alla Comunicazione Unica, disciplinata dall'articolo 9 del D.L. 7/2007, convertito con modificazioni, dalla L. 40/2007, è presentata, ai sensi del comma 3 dell'articolo 25 del Decreto legislativo, al registro delle imprese di cui all'art. 8 della L. n. 580/93 che la trasmette allo sportello unico.
3. E' soggetto alla presentazione della S.C.I.A. di cui al comma 1, l'ampliamento dei locali, il trasferimento in altra sede, la designazione di un nuovo responsabile tecnico, il trasferimento a qualsiasi titolo dell'esercizio di tintolavanderia per atto tra vivi e per causa di morte.
4. Nel caso di trasferimento dell'azienda per causa di morte, l'erede testamentario e/o legittimato
può proseguire l'attività , per un periodo non superiore a cinque anni dall'evento, con l'obbligo di
nominare il Responsabile Tecnico, interno od esterno, in possesso dei requisiti previsti dal presente Regolamento. Allo scadere dei cinque anni i soggetti interessati devono procedere alla iscrizione del nuovo soggetto giuridico al Registro Imprese o Albo Imprese Artigiane.
5. La S.C.I.A. è valida per i locali in essa indicati.
6. Copia della S.C.I.A. deve essere esposta nei locali destinati all'esercizio dell'attività .
7. Nella Scia il soggetto interessato dichiara:
a) di essere in possesso dei requisiti di cui all'art. 2 della legge e dei provvedimenti regionali collegati;
b) di avere rispettato i regolamenti locali di polizia urbana, annonaria, i requisiti di sicurezza e igienico-sanitaria dei locali, degli impianti e delle apparecchiature, i regolamenti edilizi e le norme urbanistiche nonchè quelle relative alle destinazioni d'uso;
c) di aver rispettato il CCNL.
8. La Scia è inoltre corredata da dichiarazioni di conformità , asseverazioni di tecnici abilitati relative alla sussistenza dei requisiti e dei presupposti previsti dalle leggi. Tali attestazioni e asseverazioni
sono corredate dagli elaborati tecnici necessari per consentire le verifiche di competenza dell'amministrazione e sono presentate con le modalità previste dall'articolo 19 della L. 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i.. Non sono necessarie attestazioni e asseverazioni per i procedimenti riguardanti la cessazione dell'attività e il subingresso.
9. In caso di accertata carenza dei requisiti e dei presupposti di legge l'amministrazione competente adotta i provvedimenti consequenziali nei tempi e con le procedure previste dall'articolo 19 della L. 241/90.
10. Con atto del dirigente del Servizio Attività Economiche Consumatori viene approvata un
modello univoco per la presentazione della SCIA relativa all'attività di tintolavanderie.
Art. 4
Vigilanza e controlli
1. Il Comune esercita le funzioni di vigilanza e controllo in ordine al rispetto dei requisiti per l'esercizio dell'attività di cui al presente regolamento, fatte salve le competenze delle autorità preposte ai controlli sanitari ed ambientali.
2. Il Comune accerta in particolare il possesso dell'abilitazione professionale di cui all'art. 2 della
legge da parte del soggetto indicato come responsabile tecnico.
3. I Comuni adottano i provvedimenti inibitori alla prosecuzione dell'attività ai sensi dell'art. 19
della L. 241/90, modificato dall'art. 49 della Legge 30 luglio 2010 n.122.
4. I Comuni, inoltre, sentite le associazioni di categorie maggiormente rappresentative a livello
regionale, delle imprese artigiane e commerciali stabiliscono condizioni generali di prestazioni del
servizio, nonchè determinazioni degli orari di apertura e chiusura delle attività di tintolanderie, al fine di favorire omogeneità ed integrazione con le altre attività economiche e di servizio.
Art. 5
Sanzioni
1. Per l'applicazione delle sanzioni si osservano le disposizioni della legge regionale 25 febbraio
2005, n.6, nonchè dell'art. 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580.
2. I verbali per le violazioni di cui al comma 1 vengono trasmessi all'Ufficio regionale del Contenzioso territorialmente competente per l'istruttoria e per l'emanazione dei relativi provvedimenti di determinazione degli importi delle sanzioni amministrative.
Art. 6
Norme finali e Transitorie
1. Le tintolavanderie in esercizio alla data di entrata in vigore della presente legge segnalano
entro due anni successivi al Comune, mediante presentazione di apposita S.C.I.A, il nominativo del responsabile tecnico in possesso dei requisiti di cui all'art. 2 della legge. Decorso inutilmente il suddetto termine, il Comune, previa diffida, sospende l'attività dando un termine per la regolarizzazione, in mancanza della quale è disposta la cessazione dell'attività dandone comunicazione agli organismi competenti.
2. Il Comune, entro cinque giorni dal ricevimento della segnalazione del Responsabile Tecnico,
trasmette il nominativo al Registro Imprese o all'Albo delle Imprese Artigiane competente per
territorio.
3. La disciplina contenuta nel presente regolamento, si applica altresì alla lavanderia self service,
qualora al suo interno, siano presenti apparecchiature non a gettone e/o personale addetto alla raccolta di qualsiasi prodotto tessile e/o alla prestazione di qualsiasi servizio.
4. L'esercizio dell'attività di lavanderia self service è subordinata alla presentazione della S.C.I.A.
da presentare allo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) secondo la normativa vigente in materia.
5. Le imprese di lavanderia self service non possono essere iscritte all'Albo Imprese Artigiane
di cui all'art. 13 della legge regionale 25 febbraio 2005, n.6.
6. Per quanto non previsto dal presente regolamento, si applicano le disposizioni di cui alla L.84/2006 ed alla L.R. n. 6/2005."