L'URP segnala che il Ministero dell'Interno - Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali ha emanato,
in data 18 febbraio 2012, la circolare n.0002915, con oggetto:Legge 26 marzo 2010, n. 42 di conversione del
decreto - legge 25 gennaio 2010, n. 2 recante:"Interventi urgenti concernenti enti locali e regioni". Numero
consiglieri e assessori comunali e provinciali, della quale si riporta qui di seguito un ampio
stralcio:
"Com’è noto l’art.1, comma 2, della legge
n.42/2010, ha modificato ed integrato l’art.2, commi da 183 a 187 della legge n.191/2009 (legge finanziaria 2010)
in materia di contenimento delle spese degli enti locali disponendo, a tal fine, la graduale riduzione del numero dei
consiglieri e degli assessori, comunali e provinciali.
In considerazione delle prossime consultazioni
amministrative si ritiene opportuno richiamare l’attenzione sul disposto normativo ai sensi del quale, a
decorrere dal 2011, e per tutti gli anni a seguire, si applica la riduzione del 20 per cento del numero dei
consiglieri comunali e provinciali ai singoli enti per i quali ha luogo il primo rinnovo del rispettivo consiglio, con
efficacia dalla data del medesimo rinnovo.
A tal fine “l’entità della riduzione è
determinata con arrotondamento all’unità superiore”, non computando, rispettivamente, il sindaco e il
presidente della provincia.
Si evidenzia, al riguardo, la disposizione legislativa in argomento postula
inequivocabilmente che “l’entità della riduzione” applicata è arrotondata
all’unità superiore tutte le volte in cui le risultanze del calcolo danno luogo ad una cifra decimale.
/>
Al fine di offrire un’esemplificazione circa la nuova composizione dei consigli comunali e provinciali,
fissata ai sensi dell’art.37 del T.U.O.E.L. n.267/2000 sulla base della popolazione residente, come rideterminata
dalla normativa in parola, è stata predisposta la tabella n.1 che si allega.
Per gli enti che
vanno a rinnovo dal 2011, e per gli anni a seguire, va rideterminato il numero massimo degli assessori comunali e
provinciali, sulla base della nuova composizione consiliare e con efficacia dalla data del rinnovo, in misura pari a un
quarto del numero dei consiglieri del comune e della provincia, computando, in tal caso, rispettivamente il sindaco o il
presidente della provincia, con arrotondamento all’unità superiore.
In ogni caso, tale numero, ai
sensi dell’art. 47, commi 1, del T.U.O.E.L. n.267/2000,non può superare comunque le 12
unità.
Si allega, al riguardo, la tabella n.2.
In relazione a quanto
indicato sono fatte salve le modifiche apportate in sede di conversione del D.L. 29 dicembre 2010, n. 225 (c.d. mille
proroghe) per i comuni con popolazione superiore a un milione di abitanti.
"