LEGGE 4 LUGLIO 2005, N.123:"NORME PER LA PROTEZIONE DEI SOGGETTI MALATI DI CELIACHIA"
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Sulla gazzetta ufficiale n. 156 del 7 luglio 2005, è stata pubblicata la legge 4 luglio 2005, n.123, avente ad oggetto:"Norme per la protezione dei soggetti malati di celiachia".
Vi proponiamo alcuni stralci della suddetta legge.
"La malattia celiaca o celiachia è una intolleranza permanente al glutine ed è riconosciuta come malattia sociale" (1° comma art.1).
"Gli interventi di cui alla presente legge sono diretti, unitamente agli interventi generali del Servizio sanitario nazionale, a favorire il normale inserimento nella vita sociale dei soggetti affetti da celiachia" (1° comma art.2).
"Al fine di garantire un'alimentazione equilibrata, ai soggetti affetti da celiachia è riconosciuto il diritto all'erogazione gratuita di prodotti dietoterapeutici senza glutine. Con decreto del Ministro della salute sono fissati i limiti massimi di spesa"(1° comma art.4).
"Nelle mense delle strutture scolastiche e ospedaliere e nelle mense delle strutture pubbliche devono essere somministrati, previa richiesta degli interessati, anche pasti senza glutine"(3° comma art.4)
Vi proponiamo alcuni stralci della suddetta legge.
"La malattia celiaca o celiachia è una intolleranza permanente al glutine ed è riconosciuta come malattia sociale" (1° comma art.1).
"Gli interventi di cui alla presente legge sono diretti, unitamente agli interventi generali del Servizio sanitario nazionale, a favorire il normale inserimento nella vita sociale dei soggetti affetti da celiachia" (1° comma art.2).
"Al fine di garantire un'alimentazione equilibrata, ai soggetti affetti da celiachia è riconosciuto il diritto all'erogazione gratuita di prodotti dietoterapeutici senza glutine. Con decreto del Ministro della salute sono fissati i limiti massimi di spesa"(1° comma art.4).
"Nelle mense delle strutture scolastiche e ospedaliere e nelle mense delle strutture pubbliche devono essere somministrati, previa richiesta degli interessati, anche pasti senza glutine"(3° comma art.4)
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