Legge di contabilità  e finanza pubblica

Legge 31 dicembre 2009 n.196

  • Categoria: Tutte le notizie | Finanze
  • Data: 04.01.10
  • Autore: Gazzetta Ufficiale n.303 del 31 dicembre 2009, Supp. Ordinario n.245

Dettagli della notizia

L'URP   segnala che nella Gazzetta Ufficiale n.303 del 31 dicembre 2009, Supp. Ordinario n.245,   è stata pubblicata

la legge 31 dicembre 2009, n.196, avente ad oggetto:"Legge di contabilità  e finanza

pubblica"
.


  


Si riportano di seguito   gli articoli 8 e 13  della sopraindicata

legge.


  


                                                                                             "Art. 8




(Coordinamento della finanza pubblica degli enti territoriali)



1. Le regioni, le

province autonome di Trento e Bolzano e gli enti locali determinano gli obiettivi dei propri bilanci annuali e

pluriennali in coerenza con gli obiettivi programmatici risultanti dalla Decisione di cui all'articolo

10.


2. Anche ai fini dell'attuazione dell'articolo 11, comma 3,   lettera m), nell'ambito della

procedura di cui all'articolo 10, comma 5, viene definito il quadro di riferimento normativo per il Patto di stabilità 

interno, caratterizzato da stabilità , coerenza, conformità  ai parametri europei e rispetto dell'autonomia gestionale

degli enti. Il Patto di stabilità  interno, in coerenza con gli obiettivi nazionali, articolati per sottosettori,

stabiliti ai sensi dell'articolo 10, comma 2, lettera e), definisce gli interventi distintiamente per regioni, province

e comuni.


3. In sede di Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica di cui

all'articolo 5 della legge 5 maggio 2009, n.42, di seguito denominata "Conferenza permanente per il coordinamento

della finanza pubblica", vengono fornite indicazioni ai fini del collegamento tra gli obiettivi aggregati da fissare

nell'ambito della Decisione di finanza pubblica e le regole previste per il singolo ente in ragione della categortia di

appartenenza.


4. Per la spesa in conto capitale, sentita la Conferenza permanente per il coordinamento

della finanza pubblica, nell'ambito degli obiettivi di cui al comma 3, la Decisione di finanza pubblica e la legge di

stabilità  individuano la quota di indebitamento delle amministrazioni locali, e successivamente per il complesso delle

province e dei comuni, articolata per regioni, in coerenza con l'obiettivo aggregato individuato per l'intera pubblica

amministrazione."



                                                                                 "Art.13

/>
                         (Banca dati delle amministrazioni pubbliche)



1. Al fine di assicurare un efficace

controllo e monitoraggio degli andamenti della finanza pubblica, nonchè per acquisire gli elementi informativi necessari

per dare attuazione e stabilità  al federalismo fiscale, le amministrazioni pubbliche provvedono a inserire in una banca

dati unitaria istituita presso il Ministero dell'economia e delle finanze, accessibile alle stesse amministrazioni

pubbliche secondo modalità  da stabilire con appositi decreti del Ministero dell'economia e delle finanze, sentiti la

Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica e il Centro nazionale per l'informatica nella pubblica

amministrazione (CNIPA), i dati concernenti i bilanci di previsione, le relative variazioni, i conti consuntivi, quelli

relativi alle operazioni gestionali, nonchè tutte le informazioni necessarie all'attuazione della presente legge. Con

apposita intesa in sede di Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica sono definite le modalità  di

accesso degli enti territoriali alla banca dati. Con il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze è

individuata la struttura dipartimentale responsabile della suddetta banca dati.

2. In apposita sezione della

banca dati di cui al comma 1 sono contenuti tutti i dati necessari a dare attuazione al federalismo fiscale. Tali dati

sono messi a disposizione, anche mediante accesso diretto, della Commissione tecnica paritetica per l'attuazione del

federalismo fiscale e della Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica per l'espletamento delle

attività  di cui agli articoli 4 e 5 della legge 5 maggio 2009, n.42, come modificata dall'articolo 2, comma 6, della

presente legge.

3. L'acquisizione dei dati avviene sulla base di schemi, tempi e modalità  definiti con decreto

del Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti l'ISTAT, il CNIPA e la Conferenza permanente per il coordinamento

della finanza pubblica relativamente agli enti territoriali. L'acquisizione dei dati potrà  essere effettuata anche

attraverso l'interscambio di flussi informativi con altre amministrazioni pubbliche. Anche la Banca d'Italia provvede

ad inviare per via telematica al Ministero dell'economia e delle finanze le informazioni necessarie al monitoraggio e al

consolidamento dei conti pubblici.

4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari

complessivamente a 10 milioni di euro per l'anno 2010, 11 milioni di euro per l'anno 2011 e 5 milioni di euro a

decorrere dall'anno 2012, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa prevista

dall'articolo 10, comma 5, del decreto - legge 29 novembre 2004, n.282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27

dicembre 2004, n.307, relativa al Fondo per interventi strutturali di politica economica. Con il medesimo decreto di cui

al comma 3 possono essere stabilite le modalità  di ripartizione delle risorse tra le amministrazioni preposte alla

realizzazione della banca dati. "

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