Legge Regionale
“Modifiche e integrazioni alla legge regionale 14 dicembre 2011, n. 37 (Ordinamento della polizia locale)”
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L'URP segnala che il Consiglio Regionale della Puglia, nella seduta del 4 febbraio 2020, con propria delibera n.324, ha approvato la Legge Regionale recante: “Modifiche e integrazioni alla legge regionale 14 dicembre 2011, n. 37 (Ordinamento della polizia locale)”, non ancora pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.
Per opportuna conoscenza, si riporta qui di seguito il testo degli articoli 1 e 2 della succitata legge regionale:
"Art. 1
Modifiche all’articolo 6 della legge regionale 14 dicembre 2011, n. 37
1. Al comma 1 dell’articolo 6 della legge regionale 14 dicembre 2011, n. 37 (Ordinamento della polizia locale), le parole: “quindici addetti” sono sostituite dalle parole: “sette addetti”.
Art. 2
Modifica dell’articolo 8 della l r. 37/2011
1. L’articolo 8 della l.r. 37/2011 è sostituito dal seguente:
“Art. 8 (Configurazione del corpo o servizio di polizia locale)
1. Il corpo o servizio di polizia locale non può costituire struttura intermedia di settori amministrativi più ampi, né può essere posto alle dipendenze del dirigente o del responsabile di diverso settore amministrativo.
2. I corpi e i servizi di polizia locale sono i destinatari e i titolari della funzione di polizia locale che esercitano in forma esclusiva ai sensi della normativa vigente.
3. Il comandante del corpo o il responsabile del servizio di polizia locale ha piena autonomia organizzativa e operativa nello svolgimento delle funzioni di direzione e di coordinamento dei servizi e del personale del rispettivo corpo o servizio.”.