L'URP informa che il Consiglio Regionale ha approvato la legge regionale 20 maggio 2014, n.25, recante:"Integrazione all'articolo 7 della legge regionale 11 febbraio 1999, n.11 (Disciplina delle strutture ricettive ex artt. 5, 6 e 10 della legge 17 maggio 1983, n.217, delle attività turistiche ad uso pubblico gestite in regime di concessione e delle associazioni senza scopo di lucro)".
Per opportuna conoscenza, si trascrive di seguito il testo dell'art.1 della succitata legge regionale:
"Art. 1
Integrazione all'articolo 7 della legge regionale 11 febbraio 1999, n.11
1. Dopo il comma 2 dell'articolo 7 della legge regionale 11 febbraio 1999, n.11 (Disciplina delle strutture ricettive ex artt. 5, 6 e 10 della legge 17 maggio 1983, n.217, delle attività turistiche ad uso pubblico gestite in regime di concessione e delle associazioni senza scopo di lucro), è aggiunto il seguente:
"2 bis. In deroga alla capacità ricettiva autorizzata e alle tabelle allegate alla presente legge, nelle camere delle strutture alberghiere è consentita, su esclusiva richiesta del cliente e in via temporanea, la sistemazione di un ulteriore posto destinato al soggiorno dei minorii di età inferiore a quindici anni. L'utilizzazione in deroga cessa al momento della partenza del cliente, col relativo obbligo di ristabilire il numero di posti letto previsti.".