L'URP informa che nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 117 del
26.7.2011, è stata pubblicata la legge regionale 25 luglio 2011 n.19, recante: "Alienazione immobili
di Edilizia residenziale pubblica”, composta di un solo articolo.
Per
opportuna consocenza si trascrive di seguito il testo dell'articolo 1 della succitata legge
regionale.
 
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"Art. 1
1. Possono esercitare il diritto all’acquisto degli alloggi di edilizia
residenziale pubblica, inseriti in piani di vendita, gli aventi titolo ai sensi dell’articolo 1, comma 6, della
legge 24 dicembre 1993, n. 560 (Norme in materia di alienazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica).
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2. Il periodo di occupazione abusiva dell’alloggio, regolarizzato ai sensi dell’articolo 60
della legge regionale 12 gennaio 2005, n. 1 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2005 e bilancio
pluriennale 2005-2007 della Regione Puglia) e successive modifiche e integrazioni, è computato nel termine di
cinque anni di occupazione richiesto per l’esercizio del diritto di acquisto di cui al comma 1.
/>
3. L’articolo 19 della legge regionale 25 febbraio 2010, n. 5 (Norme in materia di lavori pubblici e
disposizioni diverse) e il comma 21 dell’articolo 3 della legge regionale 31 dicembre 2007, n. 40 (Disposizioni per
la formazione del bilancio di previsione 2008 e bilancio pluriennale 2008-2010 della Regione Puglia), sono abrogati.
/>
4. Per quanto non disciplinato dal presente articolo si applicano le disposizioni della l. 560/1993.
/>
La presente legge è dichiarata urgente e sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione ai
sensi e per gli effetti dell’art. 53, comma 1 della L.R. 12/05/2004, n° 7 “Statuto della Regione
Puglia” ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione. E’ fatto obbligo a chiunque
spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia. "
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