Legge Regionale 7 luglio 2020 n.15
“Interventi regionali per favorire l’autonomia, la vita indipendente e la qualità della vita delle persone con disabilità, anche senza supporto familiare, in Puglia”
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L'URP segnala che nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n.99 suppl. del 9 luglio 2020m è stata pubblicata la legge Regionale n.15 del 7 luglio 2020, recante: “Interventi regionali per favorire l’autonomia, la vita indipendente e la qualità della vita delle persone con disabilità, anche senza supporto familiare, in Puglia”.
Nell'articolo 1 della succitata legge regionale sono indicate le finalità:
"Art. 1
Finalità
1. La Regione, in osservanza degli articoli 2, 3 e 118 della Costituzione, dell’articolo 39, comma 2, della lettera l ter), della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge-quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate), dell’articolo 14 della legge 8 novembre 2000, n. 328 (Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali), dell’articolo 19 della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, nonché nel rispetto di quanto previsto dalla legge regionale 10 luglio 2006, n. 19 (Disciplina del sistema integrato dei servizi sociali per la dignità e il benessere delle donne e degli uomini in Puglia), dalla legge regionale 14 marzo 2016, n. 3 (Reddito di dignità regionale e politiche per l’inclusione sociale attiva) e dai rispettivi regolamenti attuativi, riconosce come fondamentale e strategico per il benessere e il miglioramento della vita della persona con disabilità permanente, il diritto alla vita indipendente, inteso come diritto all’autodeterminazione nella gestione della propria esistenza in tutte le sue espressioni.
2. La Regione, in particolare, sostiene la persona con disabilità nel raggiungere una maggiore autonomia dalla famiglia, pur rimanendo nel proprio ambiente di vita, e nell’ottenere una piena inclusione e partecipazione nella società̀, anche allo scopo di ridurre il ricorso all’istituzionalizzazione, garantendo qualità della vita, dignità e autonomia nell’organizzazione delle attività familiari, sociali e lavorative della vita quotidiana.
3. Nel rispetto delle risorse disponibili annualmente sul bilancio regionale, la Regione garantisce, alle persone con disabilità grave, il diritto alla vita indipendente e autodeterminata, attraverso il finanziamento di progetti di assistenza personale autogestita, alternativa all’assegno di cura, finalizzata a contrastare l’isolamento, a garantire la vita all’interno della comunità e l’integrazione con il proprio ambiente sociale.
4. Per “vita indipendente” si intende il diritto della persona con disabilità all’autodeterminazione e al controllo del proprio quotidiano e del proprio futuro.
5. La vita indipendente si realizza primariamente attraverso l’assistenza personale autogestita ovvero con l’assunzione di uno o più assistenti personali.
6. L’incremento di autonomia, indipendenza e soddisfazione del disabile, costituiscono l’obiettivo di valutazione dell’efficacia degli interventi."