Legge regionale:"Modifiche e integrazioni alla legge regionale 11 febbraio 2002, n.1 (Norme di prima applicazione dell'articolo 5 della legge 29 marzo 2001, n.135, riguardanti il riordino del sistema turistico pugliese)"

Approvata dal Consiglio Regionale della Puglia il 23.11.2010

Dettagli della notizia

L'URP  informa che il

Consiglio Regionale della Puglia ha approvato, nella seduta del 23 novembre 2010, la legge regionale

recante:"Modifiche e integrazioni alla legge regionale 11 febbraio 2002, n.1 (Norme di prima applicazione

dell'articolo 5 della legge 29 marzo 2001, n.135, riguardanti il riordino del sistema turistico pugliese)

"
, il cui testo, per opportuna conoscenza, si trascrive di

seguito.


 


              &

nbsp;                   &n

bsp;        Art. 1

Modiflca all'articolo 2 della legge regionale 11

febbraio 2002, n. 1


1. Al comma 2 dell'articolo 2 della legge regionale 11 febbraio

2002, n. 1 (Norme di prima applicazione dell'articolo 5 della legge 29 marzo 2001, n.135, riguardanti il riordino del

sistema turistico pugliese), Ie parole: "e dell'UNCEM" sono soppresse.

/>


                 &n

bsp;                   &nb

sp;             Art. 2

Modifica

all'articolo 6 delIa l.r. 1/2002 - Organizzazione dell'ARET




1. Il comma

4 dell'articolo 6 della l.r. 1/2002 è sostituito dal seguente:

"4. L'organizzazione, il

funzionamento e la contabilità dell'ARET sono disciplinati dal regolamento adottato dalla Giunta regionale

sentita la Commissione competente, su proposta dell' Assessore al turismo. Il regolamento definisce Ie norme di

contabilità dell' ARET nel rispetto dei principi contenuti nelle norme di contabilità regionale." .







/>
                   &

nbsp;                   &n

bsp;      Art. 3

Modifiche all 'arlicolo 7 della l.r.1/2002 - Compiti dell

'ARET


1. L' ARET, che assume la denominazione di

"Pugliapromozione", è lo strumento operativo delle politiche della Regione in materia di

promozione dell'immagine unitaria delia Puglia, fa riferimento alla programmazione regionale e opera in raccordo con gli

enti locali nell'ottica dello sviluppo sostenibile e dei valori dell'accoglienza e dell'ospitalità. Ferme

restando Ie funzioni della Regione in materia di indirizzo e programmazione, rapporti con gli enti locali,

regolamentazione, monitoraggio, vigilanza e controllo degli interventi in materia turistica, Pugliapromozione, in

qualità di strumento operativo delle politiche

regionali:

a) promuove la conoscenza e

I'attrattività del territorio, nelle sue componenti naturali, paesaggistiche e culturali, materiali e

immateriali, valorizzandone Ie eccellenze;

b) sulla base di specifici obiettivi definiti dalla Regione

favorisce lo sviluppo di occupazione stabile nell 'ambito del turismo, alimenta iniziative di sensibilizzazione al

fine di contrastare iI lavoro sommerso e irregolare, promuove raccordi con iI sistema della formazione professionale e

con Ie università in funzione di un complessivo processo di qualificazione del mondo degli operatori e degli

addetti del settore;


c) promuove e qualifica l'offerta turistica dei sistemi territoriali della Puglia,

favorendone la competitività sui mercati nazionali e internazionali e sostenendo la cooperazione tra pubblico e

privato nell'ambito degli interventi di settore; promuove inoltre I'incontro fra il sistema di offerta regionale e i

mediatori dei flussi internazionali di turismo;

d) promuove lo sviluppo del turismo sostenibile, slow,

giovanile, nonchè di quello sociale e la valorizzazione degli indotti connessi;

e) sviluppa e coordina

gli interventi a fini turistici per la fruizione e la promozione integrata a livello territoriale del patrimonio

culturale, delle aree naturali protette e delle attività culturali, nel quadro delle vocazioni produttive

dell'intero territorio regionale;

f) attiva e coordina, anche in collaborazione con altri enti pubblici e

privati, iniziative, manifestazioni ed eventi, nonchè progetti di arte urbana, che si configurino quali attrattori

per il turismo culturale e per la promozione delle eccellenze enogastronomiche e naturalistiche del territorio;

/>
g) favorisce la diffusione di un'ampia cultura dell'ospitalità tra gli operatori pubblici e privati e la

popolazione locale anche attraverso la rimozione, nei sistemi di ospitalità, di ogni orientamento e condotta

direttamente o indirettamente discriminatori sotto il profilo dei diritti soggettivi, della privacy e delle

condizioni personali;

h) promuove la cultura delia tutela dei diritti del turista consumatore;

i)

assicura alle strutture regionali strumenti operativi a supporto del coordinamento delle attività e delle

iniziative dei sistemi turistici locali, fornendo altresì supporti di consulenza tecnico-amministrativa;

/>
j) esercita Ie funzioni e i compiti amministrativi già assegnati alle Aziende di promozione turistica (APT)

assicurandone I'articolazione organizzativa e I'efficacia operativa nelle sei province; coordina il sistema a rete

degli lAT, anche nel loro raccordo con Ie pro loco;

k) collabora con il sistema delle camere di commercio e, ai

fini della predisposizione di specifici studi, piani e progetti, può avvalersi della collaborazione di istituzioni

universitarie e di ricerca, amministrazioni, enti pubblici, organismi e agenzie specializzate;

I) svolge ogni

altra attività a essa affidata dalla normativa, dagli indirizzi strategici e dagli strumenti programmatori della

Regione Puglia, anche in riferimento a leggi nazionali e a programmi interregionali e comunitari.

/>


                 &n

bsp;                   &nb

sp;         Art. 4

Illustrazione al Consiglio regionale

del piano annuale degli interventi affidati a Pugliapromozione


1. L' Assessore al turismo

illustra annualmente al Consiglio regionale il piano annuale degli interventi della promozione turistica la cui

realizzazione è affidata a Pugliapromozione.

/>


                 &n

bsp;                   &nb

sp;      Art. 5

Modifica all' articolo 8 delia I.r. 1/2002 - Comitato

tecnico-consullivo


1. AII'articolo 8 della I.r. 1/2002 è aggiunto, in fine, il

seguente comma:

"1 bis. II Direttore generale è affiancato da un Comitato tecnico-consultivo

composto da sei esperti di accertata competenza nei settori della promozione turistica e del marketing territoriale e

nominato dalla Giunta regionale, sentite Ie Amministrazioni provinciali, con il compito di valorizzare e integrare Ie

competenze necessarie a promuovere l'immagine dei diversi territori della Puglia. Le funzioni specifiche e

I'organizzazione di tale organo, fermo restando quanto previsto dal comma 2 dell'articolo 6 della legge 30 luglio 2010,

n.122 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, recante misure urgenti in

materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica), sono indicati nel regolamento di cui

all'articolo 6, comma 4. Ai componenti del Comitato spetta il rimborso delle spese sostenute".

/>


                 &n

bsp;                   &nb

sp;         Art. 6

Modifica all'articolo 9 della l.r. 112002 -

Il Direttore generale di Pugliapromozione


1. II comma 1 dell'articolo 9 delIa l.r.

1/2002 è sostituito dal seguente:

"1. II Direttore generale di Pugliapromozione è

nominato dal Presidente della Regione Puglia su conforme deliberazione della Giunta regionale. II Direttore è

scelto a seguito di procedura di evidenza pubblica tra esperti di comprovata competenza che abbiano maturato una

esperienza almeno triennale, in enti pubblici e/o in aziende private, in materia di programmazione, coordinamento,

organizzazione, gestione di attività complesse per la promozione e la valorizzazione territoriale e nella

realizzazione di progetti e grandi eventi volti a promuovere I'attrattività territoriale, anche in una proiezione

di carattere internazionale. E' richiesta la laurea magistrale o la laurea vecchio ordinamento e una esperienza

almeno triennale in materia di progettazione e di gestione di attività finanziate dall'Unione europea, la

conoscenza del territorio pugliese e la padronanza della lingua inglese.".

/>


                 &n

bsp;                   &nb

sp;         Art. 7

/>
                  

Modifiche all 'articolo 13 della I.r. 1/2002


1. All' articolo 13 della l.r. 1/2002 sono

apportate Ie seguenti modifiche:

a) dopo il comma 4 è inserito il seguente:

"4 bis.

In riferimento a quanto disposto dall'articolo 2, comma I, lettera d) e dall'articolo 5, comma 2, lettera c), la Giunta

regionale adotta apposite linee-guida riguardanti compiti, funzioni, criteri, procedure, ambiti operativi e territoriali

degli uffici IAT ";

b) il comma 5 è soppresso.



/>


                 &n

bsp;                   &nb

sp;               Art. 8

Modifica

all 'articolo 14  della l.r. 1/2002 - Assegnazione beni all 'ARET


1. Al comma 2 dell

'articolo 14 della l.r. 12002 Ie parole: "residuati alla liquidazione" sono soppresse.

/>


 


              &nb

sp;                   &nbs

p;              Art. 9

/>
                 Proroga commissari

e collegi dei revisori APT


1. I commissari e i collegi dei revisori delle APT di Bari,

Brindisi, Foggia, Lecce e Taranto, in scadenza al 31 ottobre 2010 a norma dell 'articolo 6 delIa legge regionale 2

agosto 2010, n. 9 (Assestamento e prima variazione al bilancio di previsione per I'esercizio finanziario 2010),

rimangono in carica nelle loro funzioni fino alla nomina del Direttore generale di Pugliapromozione.

/>


 


              &nb

sp;                  Art. 10

Disposizioni finali




1. All 'avvio dell 'Agenzia di Pugliapromozione, in

relazione alle procedure in atto riguardanti costituzione e riconoscimento dei Sistemi turistici locali (STL) di cui

all'articolo 5, la Giunta regionale può valutare e disporre il conferimento di funzioni in tema di turismo agli

stessi STL, sentito il partenariato istituzionale e sociale.


2. La direzione dell' Area competente

dispone I'aggiornamento delle richieste presentate ai sensi degli articoli. 11 e 17 del regolamento regionale 9 marzo

2009, n. 4, secondo criteri all'uopo individuati che tengano conto di quanto indicato al comma 1.


 


               &nb

sp;                   &nbs

p;             Art.

11


               &

nbsp;                   &n

bsp; Norma finanziaria


1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge si fa fronte

con lo stanziamento previsto al capitolo di spesa 4310, denominato "Istituzione, funzionamento e organi

dell'Agenzia Pugliapromozione. Spese correnti e attività di liquidazione APT, compresi gli oneri derivanti dal

trasferimento del personale", dell'upb 4.5.2 "Promozione del settore turistico" del bilancio di

previsione 2010 e successive variazioni."



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