LURP segnala che il Consiglio Regionale della Puglia, nella seduta del 20 luglio
2011, ha approvato la legge regionale “Modifiche e integrazioni alla legge regionale 30 luglio 2009,
n. 14, nonché disposizioni regionali in attuazione del decreto legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con
modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106” , non ancora pubblicata nel Bollettino Ufficiale della
Regione Puglia.
Ecco il
testo:
&n
bsp; &nb
sp; " TITOLO I
MODIFICHE E INTEGRAZIONI ALLA LEGGE REGIONALE 30
LUGLIO 2009, N. 14.
/>
&
nbsp; &n
bsp; Art. 1
Modifica dell'articolo 2 della legge regionale 30 luglio
2009, n. 14
1. Il comma 2 dell'articolo 2 (Definizioni) della legge regionale 30 luglio 2009, n. 14
(Misure straordinarie e urgenti a sostegno dell’attività edilizia e per il miglioramento della
qualità del patrimonio edilizio residenziale), è sostituito dal seguente:
“2. Ai
fini della presente legge:
a) per edificio si intende l'insieme di strutture portanti ed elementi costruttivi
e architettonici reciprocamente connessi in modo da formare con continuità dalle fondamenta alla copertura un
organismo edilizio funzionalmente autonomo, isolato o collegato ad altri edifici adiacenti e con almeno un accesso sulla
strada pubblica o privata, composto da una o più unità immobiliari funzionalmente e fisicamente connesse
tra loro mediante parti comuni, indipendentemente dal regime delle proprietà;
b) per edifici
residenziali si intendono gli immobili comprendenti una o più unità immobiliari destinate alla residenza e
a usi strettamente connessi con le residenze, ai sensi del comma 2 dell'articolo 3 (Rapporti massimi, tra gli spazi
destinati agli insediamenti residenziali e gli spazi pubblici o riservati alle attività collettive, a verde
pubblico o a parcheggi) del decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n.1444 (Limiti inderogabili di
densità edilizia, di altezza, di distanza fra i fabbricati e rapporti massimi tra spazi destinati agli
insediamenti residenziali e produttivi e spazi pubblici o riservati alle attività collettive, al verde pubblico o
a parcheggi da osservare ai fini della formazione dei nuovi strumenti urbanistici o della revisione di quelli esistenti,
ai sensi dell’articolo 17 della legge 6 agosto 1967, n. 765), nonché gli edifici rurali a uso abitativo;
/>
c) per volumetria complessiva si intende quella calcolata secondo i criteri e i parametri previsti dallo strumento
urbanistico generale vigente nel Comune.”.
/>
&
nbsp; &n
bsp; Art. 2
Modifiche e integrazioni all'articolo 3 della l.r. 14/2009
/>
1. All’articolo 3 (Interventi straordinari di ampliamento) della l.r. 14/2009 sono apportate le
seguenti modifiche e integrazioni:
a) all’alinea del comma 1, dopo le parole: “Possono essere
ampliati, nel limite del 20 per cento della volumetria complessiva, e comunque per non oltre 200 mc, gli edifici
residenziali”, le parole: “di volumetria non superiore a 1.000 mc” sono soppresse;
b) alla
lettera a) del comma 1 sono soppressi gli ultimi due periodi;
c) alla lettera b) del comma 1, dopo le parole:
“l'ampliamento deve essere realizzato in contiguità fisica rispetto al fabbricato esistente” sono
inserite le seguenti: “anche in sopraelevazione, rimanendo salva la possibilità di avvalersi
dell’aumento volumetrico spettante ad altra unità immobiliare, purchè ricompresa nel medesimo
edificio”;
d) dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:
“1 bis. L'incremento
volumetrico previsto al comma 1 può raggiungere i 350 mc a condizione che l'intero edificio, a seguito
dell'intervento di ampliamento, raggiunga almeno il punteggio 2 nello strumento di valutazione previsto dalla legge
regionale 10 giugno 2008, n. 13 (Norme per l'abitare sostenibile), e si doti della certificazione di cui all'articolo 9
della stessa legge prima del rilascio del certificato di agibilità.”.
/>
/>
&
nbsp; &n
bsp; Art. 3
/>
&
nbsp; Modifica all’articolo 4 della l.r. 14/2009
1. Il comma 1 dell'articolo 4 (Interventi
straordinari di demolizione e ricostruzione) della l.r. 14/2009 è sostituito dal seguente:
“1. Al
fine di migliorare la qualità del patrimonio edilizio esistente, sono ammessi interventi di demolizione e
ricostruzione di edifici residenziali con realizzazione di un aumento di volumetria sino al 35 per cento di quella
legittimamente esistente alla data di entrata in vigore della presente legge.”.
/>
/>
&
nbsp; &n
bsp; Art. 4
Modifiche e integrazioni all’articolo 5 della l.r.
14/2009
1. All’articolo 5 (Condizioni e modalità generali) della l.r. 14/2009 sono
apportate le seguenti modifiche e integrazioni:
a) il comma 2 è sostituito dal seguente:
/>
“2. Gli immobili interessati dagli interventi previsti dagli articoli 3 e 4 devono risultare regolarmente
accatastati presso le agenzie del territorio, ai sensi del testo unico delle leggi sul nuovo catasto approvato con regio
decreto 8 ottobre 1931, n. 1572. Per gli edifici che devono essere accatastati al nuovo catasto edilizio urbano, ai sensi
del regio decreto-legge 13 aprile 1939, n. 652 (Accertamento generale dei fabbricati urbani, rivalutazione del relativo
reddito e formazione del nuovo catasto edilizio urbano), convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 1939, n.
1249, devono essere presentate idonee dichiarazioni alle agenzie del territorio per l'accatastamento o per la variazione
catastale prima della presentazione della denuncia di inizio attività (DIA) o dell'istanza per il rilascio del
permesso di costruire. Il tecnico abilitato deve attestare la volumetria esistente, ai sensi dell'articolo 2, comma 2,
lettera c), della presente legge, mediante idonea e completa documentazione di tipo grafico e fotografico”;
/>
b) alla lettera b) del comma 3, dopo le parole: “provveda al” sono inserite le seguenti “la
monetizzazione degli standard mediante”;
c) alla lettera c) del comma 3, le parole: "garantito da un
atto da trascriversi nei registri immobiliari" sono sostituite dalle seguenti: "garantito da un atto
unilaterale d'obbligo";
d) al comma 3 è aggiunta, in fine, la seguente:
“e bis) al
rispetto delle norme che disciplinano il condominio negli edifici”;
e) il comma 6 è sostituito dal
seguente:
“6. Gli incrementi volumetrici previsti dagli articoli 3 e 4 non possono essere destinati a usi
diversi da quelli previsti dallo strumento urbanistico generale vigente.”;
f) sono aggiunti, in fine, i
seguenti commi:
“6 bis. Qualora siano interessati edifici riconducibili alla tipologia a schiera o
plurifamiliare, gli interventi previsti dagli articoli 3 e 4 sono ammessi a condizione che venga salvaguardata la
coerenza architettonica e formale del complesso edilizio in cui sono ricompresi e che non risultino in contrasto con
regolamenti condominiali e convenzioni urbanistiche eventualmente sussistenti.”;
“6 ter. I Comuni
possono prevedere la riduzione del contributo di costruzione per gli interventi destinati a prima abitazione.”;
/>
“6 quater I Comuni, annualmente, approvano un rapporto sullo stato di attuazione delle presente legge
all’interno del territorio comunale e lo trasmettono alla Regione. Il rapporto contiene dati analitici e
valutazioni, in particolare, sull’impatto delle presenti norme sulla strumentazione urbanistica vigente e sulla
qualità insediativa, con specifico riguardo alla dotazione di servizi e spazi verdi, alla tutela del patrimonio
architettonico e dei paesaggi di qualità, al miglioramento delle condizioni di sicurezza, efficienza energetica,
risparmio delle risorse, accessibilità e sostenibilità del patrimonio edilizio esistente.”.
/>
/>
&
nbsp; &n
bsp; Art. 5
/>
Modifica
all’articolo 6 della l.r. 14/2009
1. All’articolo 6 (Limiti di applicazione), comma 1,
lettera K), della l.r. 14/2009 le parole: “per gli interventi di cui all’articolo 4 riguardanti edifici
esistenti che siano oggetto di ordinanze sindacali tese alla tutela della pubblica e privata incolumità e che
insistono in zone territoriali omogenee nelle quali gli strumenti di pianificazione vigenti consentano tali tipi di
interventi” sono sostituite dalle seguenti: “questi strumenti o atti consentano interventi edilizi di tale
natura e la pericolosità idraulica o geomorfologica possa essere superata o mitigata con interventi di
sistemazione idraulica e/o di consolidamento del sito interessato, previa acquisizione del parere favorevole vincolante
dell’Autorità di bacino.”.
/>
&
nbsp; &n
bsp; Art. 6
Modifiche e integrazioni all’articolo
7 della l.r. 14/2009
1. All’articolo 7 (Tempi e titoli abilitativi) della l.r. 14/2009 sono
apportate le seguenti modifiche e integrazioni:
a) al comma 1, le parole: "entro ventiquattro mesi dalla
data di entrata in vigore della presente legge" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 31 dicembre
2012";
b) al comma 2 è aggiunta, in fine, il seguente periodo: “Detta valutazione può
limitarsi all’intervento proposto solo quando l’ampliamento si presenti, ancorché contiguo, dal punto
di vista statico e strutturale indipendente dall’edificio esistente.”.
/>
/>
&
nbsp; &n
bsp; Art. 7
/>
Entrata in vigore delle modifiche
alla l.r. 14/2009
1. Le modifiche alla l.r. 14/2009 introdotte con la presente legge non necessitano
di alcun atto amministrativo di recepimento da parte dei Comuni.
/>
&
nbsp; &n
bsp; TITOLO II
DISPOSIZIONI IN ATTUAZIONE DEL DECRETO LEGGE 13 MAGGIO 2011,
N. 70 (SEMESTRE EUROPEO – PRIME DISPOSIZIONI URGENTI PER L’ECONOMIA), CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA
LEGGE 12 LUGLIO 2011, N. 106
/>
&
nbsp; &n
bsp; Art. 8
Modifiche all’articolo 7 bis della
legge regionale 29 luglio 2008, n. 21
1. Il titolo dell’articolo 7 bis (Interventi di
riqualificazione edilizia attraverso la delocalizzazione delle volumetrie) della legge regionale 29 luglio 2008, n. 21
(Norme per la rigenerazione urbana), è sostituito dal seguente: “Interventi di riqualificazione ambientale
attraverso la demolizione di manufatti edilizi collocati in zone sensibili e la delocalizzazione delle relative
volumetrie”.
/>
&
nbsp; &n
bsp; Art. 9
/>
Integrazioni alla legge regionale 29 luglio 2008, n. 21
/>
1. Dopo l’articolo 7 bis della l.r. 21/2008 sono aggiunti i seguenti:
/>
“Art. 7 ter Riqualificazione urbana attraverso interventi di demolizione e ricostruzione di edifici
residenziali
1. Per favorire interventi di riqualificazione di aree urbane degradate, i comuni
possono individuare ambiti del territorio comunale ove è consentita la sostituzione, attraverso interventi di
demolizione e ricostruzione nella medesima area o la rimozione con delocalizzazione delle relative volumetrie in area o
aree diverse, di singoli edifici destinati alla residenza o a usi strettamente connessi, legittimamente realizzati o per
i quali sia stata rilasciata sanatoria edilizia, secondo criteri rispondenti all’esigenza di migliorare la
qualità ambientale e architettonica degli insediamenti, di assicurare il risparmio delle risorse energetiche e
idriche, di ridurre il consumo del suolo agricolo e della mobilità individuale su gomma.
2.
Per le finalità di cui al comma 1, i Comuni possono riconoscere, come misura premiale, una volumetria
supplementare nella misura massima del 10 per cento della volumetria edificata preesistente, purché sussistano le
seguenti condizioni:
a) gli edifici da sostituire o rimuovere devono essere ubicati all’interno dei
centri abitati;
b) la demolizione non può interessare comunque gli immobili elencati nel comma 6
dell’articolo 7 bis della presente legge;
c) la ricostruzione, fermo restando il rispetto delle altezze
massime e le distanze minime previste dagli strumenti urbanistici generali vigenti, deve essere coerente dal punto di
vista funzionale, morfologico e architettonico con il tessuto insediativo in cui si inserisce, curando particolarmente le
relazioni con la natura, forma, dimensione e funzione di tutti gli spazi costruiti e spazi aperti che hanno rilevanza ai
fini della migliore fruizione dello spazio pubblico e di uso pubblico;
d) la ricostruzione non può
avvenire nella stessa area oggetto di demolizione qualora l’edificio sia ubicato in una delle zone o degli ambiti
territoriali elencati nel comma 5 dell’articolo 7 bis;
e) ove si proceda alla delocalizzazione delle
volumetrie, le aree di sedime e di pertinenza dell’edificio demolito devono rimanere libere da edificazione; a tal
fine, l'interessato si deve impegnare, previa stipulazione di apposita convenzione con il Comune, alla demolizione
dell'edificio e al ripristino ambientale di dette aree;
f) ove si proceda alla delocalizzazione, la
ricostruzione deve avvenire, successivamente alla demolizione e al ripristino ambientale di cui alla lettera e), in area
o aree ubicate al di fuori delle zone o degli ambiti territoriali elencati nel comma 5 dell’articolo 7 bis, che
devono essere puntualmente indicate nella convenzione stipulata tra il Comune e l'interessato;
g) la
destinazione d'uso dell'immobile ricostruito deve essere omogenea o strettamente connessa a quella dell'edificio
demolito;
h) la ricostruzione deve essere realizzata secondo i criteri di edilizia sostenibile indicati dalla
l.r. 13/2008. A tal fine, l'edificio ricostruito deve acquisire almeno il punteggio 3 nello strumento di valutazione
previsto dalla l.r. 13/2008 e dotarsi della certificazione di cui all'articolo 9 della stessa legge prima del rilascio
del certificato di agibilità.
3. Ferme restando le condizioni di cui al comma 2, il valore
massimo della misura premiale è elevato, comunque nei limiti del 35 per cento della volumetria dell’edificio
esistente:
a) di un ulteriore 10 per cento della volumetria preesistente qualora l'intervento di demolizione o
di ricostruzione sia contemplato in un programma integrato di rigenerazione urbana;
b) di un ulteriore 5 per
cento qualora l’edificio ricostruito sia destinato a edilizia residenziale sociale per una quota minima pari al 20
per cento della sua volumetria, previa stipulazione di apposita convenzione con il Comune;
c) di un ulteriore 5
per cento qualora l'edificio ricostruito acquisisca almeno il punteggio 4 nello strumento di valutazione previsto dalla
l.r. 13/2008 e si doti della certificazione di cui all'articolo 9 della stessa legge prima del rilascio del certificato
di agibilità;
d) di un ulteriore 5 per cento della volumetria preesistente qualora l’edificio
ricostruito sia realizzato ad esito di concorsi di idee o di progettazione ai sensi della legge regionale 10 giugno 2008,
n. 14 (Misure a sostegno della qualità delle opere di architettura e di trasformazione del territorio).
/>
Art. 7 quater Riqualificazione urbana attraverso interventi di demolizione e ricostruzione di edifici non
residenziali
1. Per incentivare la riqualificazione ecologica degli edifici in aree urbane degradate,
la riqualificazione fisica e funzionale di aree interessate dalla presenza di edifici produttivi dismessi privi di
qualità architettonica, la delocalizzazione di edifici produttivi da aree destinate ad usi non compatibili, i
Comuni individuano ambiti del territorio comunale ove è consentita:
a) la ristrutturazione o
sostituzione di singoli edifici con destinazione industriale o artigianale, ubicati in aree destinate ad attività
produttive dagli strumenti urbanistici generali vigenti, legittimamente realizzati o per i quali sia stata rilasciata
sanatoria edilizia, attraverso interventi di demolizione e ricostruzione nella medesima area;
b) la rimozione
di singoli edifici con destinazione non residenziale, legittimamente realizzati o per i quali sia stata rilasciata
sanatoria edilizia, con delocalizzazione delle relative volumetrie verso area o aree destinate ad attività
produttive dagli strumenti urbanistici generali vigenti, quale che sia la destinazione d’uso dell’area ove
l’edificio da delocalizzare è ubicato.
2. Per le finalità di cui al comma 1, i
Comuni possono riconoscere, come misura premiale, una volumetria supplementare nella misura massima del 5 per cento della
volumetria edificata preesistente, purché sussistano le seguenti condizioni:
a) la demolizione non
può interessare comunque gli immobili elencati nel comma 6 dell’articolo 7 bis;
b) la
ricostruzione, fermo restando il rispetto delle altezze massime e le distanze minime previste dagli strumenti urbanistici
generali vigenti, deve essere coerente dal punto di vista funzionale, morfologico e architettonico con il tessuto
insediativo in cui si inserisce, curando particolarmente le relazioni con la natura, forma, dimensione e funzione di
tutti gli spazi costruiti e spazi aperti che hanno rilevanza ai fini della migliore fruizione dello spazio pubblico e di
uso pubblico;
c) la ricostruzione non può avvenire nella stessa area oggetto di demolizione qualora
l’edificio sia ubicato in aree non destinate ad attività produttive oppure in una delle zone o degli ambiti
territoriali elencati nel comma 5 dell’articolo 7 bis;
d) ove si proceda alla delocalizzazione delle
volumetrie, le aree di sedime e di pertinenza dell’edificio demolito devono rimanere libere da edificazione; a tal
fine l'interessato si deve impegnare, previa stipulazione di apposita convenzione con il Comune, alla demolizione
dell'edificio e al ripristino ambientale di dette aree;
e) ove si proceda alla delocalizzazione, la
ricostruzione deve avvenire, successivamente alla demolizione e al ripristino ambientale di cui alla lettera d), in area
o aree a destinazione produttiva, comunque ubicate al di fuori delle zone o degli ambiti territoriali elencati nel comma
5 dell’articolo 7 bis, che devono essere puntualmente indicate nella convenzione stipulata tra il Comune e
l'interessato;
f) la destinazione d'uso dell'immobile ricostruito deve essere omogenea o assimilabile a
quella dell'edificio demolito;
g) l’edificio ricostruito deve essere in grado di ridurre il fabbisogno
annuo di energia primaria per metro quadrato di superficie utile almeno del 25 per cento rispetto ai limiti stabiliti
dalla vigente normativa, applicando criteri progettuali e tecniche di tipo passivo e bioclimatico.
3.
Ferme restando le condizioni di cui al comma 2, il valore massimo della misura premiale è elevato, comunque nei
limiti del 25 per cento della volumetria dell’edificio esistente:
a) di un ulteriore 10 per cento della
volumetria preesistente qualora l'intervento di demolizione o di ricostruzione sia contemplato in un programma integrato
di rigenerazione urbana;
b) di un ulteriore 5 per cento della volumetria preesistente qualora l’edificio
ricostruito sia in grado di ridurre il fabbisogno annuo di energia primaria per metro quadrato di superficie utile almeno
del 50 per cento rispetto ai limiti stabiliti dalla vigente normativa, applicando criteri progettuali e tecniche di tipo
passivo e bioclimatico e il rapporto tra l’area soggetta a recupero idrico e la superficie impermeabile totale del
lotto sia almeno del 30 per cento;
c) di un ulteriore 5 per cento della volumetria preesistente qualora
l’edificio ricostruito sia realizzato a esito di concorsi di idee o di progettazione, ai sensi della l.r. 14/2008.
4. Ferme restando le condizioni di cui al comma 2, qualora l’intervento preveda la
delocalizzazione di impianti industriali e commerciali o ad essi assimilati da zone a destinazione agricola, a verde o a
servizi pubblici o privati, comunque denominate nello strumento urbanistico generale vigente, verso area o aree destinate
dagli stessi strumenti ad attività produttive, il valore massimo della misura premiale è elevato di un
ulteriore 10 per cento della volumetria preesistente con conseguente innalzamento al 35 per cento della premialità
massima complessivamente ottenibile.
Art. 7 quinquies Disposizioni comuni agli interventi
di riqualificazione urbana realizzati attraverso la demolizione e la ricostruzione di edifici
1. Ai
fini della presente legge:
a) per centro abitato si intendono le parti del territorio corrispondenti alle zone
B di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 1444/1968 come perimetrate dallo strumento urbanistico generale
vigente, quale che sia la loro nomenclatura;
b) per edificio si intende l'insieme di strutture portanti ed
elementi costruttivi e architettonici reciprocamente connessi in modo da formare con continuità dalle fondamenta
alla copertura un organismo edilizio funzionalmente autonomo, isolato o collegato ad altri edifici adiacenti e con almeno
un accesso sulla strada pubblica o privata, composto da una o più unità immobiliari funzionalmente e
fisicamente connesse tra loro mediante parti comuni, indipendentemente dal regime delle proprietà;
c)
per edifici residenziali si intendono gli immobili comprendenti una o più unità immobiliari destinate alla
residenza e a usi strettamente connessi con le residenze, ai sensi del comma 2 dell'articolo 3 del decreto del Ministro
dei lavori pubblici 1444/1968;
d) per volumetria complessiva si intende quella calcolata secondo i criteri e
parametri previsti dallo strumento urbanistico generale vigente nel Comune.
2. La ricostruzione di
edifici, nella stessa area oggetto di demolizione o in altre aree a seguito di delocalizzazione delle volumetrie, si
può realizzare solo in aree nelle quali lo strumento urbanistico generale preveda destinazioni d'uso omogenee,
secondo la classificazione di cui all'articolo 2 del decreto del Ministro dei lavori pubblici 1444/1968, a quelle
dell'edificio demolito.
3. Ai fini dell’applicazione degli articoli 7 ter e 7 quater, i
Comuni, in fase di redazione o di aggiornamento del documento programmatico per la rigenerazione urbana di cui
all’articolo 3 e previa pubblicazione di avviso pubblico destinato a raccogliere segnalazioni e proposte da parte
di soggetti pubblici e privati, devono puntualmente individuare sulla cartografia tecnica regionale in scala 1:5.000 e
sullo strumento urbanistico generale vigente, precisandone i relativi perimetri, gli ambiti del territorio comunale in
cui è possibile la realizzazione degli interventi contemplati dagli articoli 7 ter e 7 quater. Nella medesima fase
di redazione o di aggiornamento del documento programmatico per la rigenerazione urbana, i Comuni procedono a individuare
gli ambiti del territorio comunale in cui la possibilità di realizzare detti interventi è esclusa in
relazione a caratteristiche storico-culturali, morfologiche, paesaggistiche e alla funzionalità urbanistica o
è subordinata a specifiche limitazioni o prescrizioni, quali, a titolo meramente esemplificativo, particolari
limiti di altezza, distanze tra costruzioni, arretramenti dal filo stradale, ampliamenti dei marciapiedi, previsione di
aree destinate a verde o a parcheggi.
4. Gli interventi di cui agli articoli 7 ter e 7 quater sono
realizzabili mediante (DIA), ai sensi dell’articolo 22 (Interventi subordinati a denuncia di inizio
attività) del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia, emanato con
decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, come sostituito dall’articolo 1 del decreto
legislativo 27 dicembre 2002, n 301, o, in alternativa, mediante permesso di costruire.
La
ricostruzione, nella medesima area o previa delocalizzazione delle volumetrie, deve avvenire comunque nel rispetto degli
standard urbanistici di cui agli articoli da 3 a 9 del decreto del Ministro dei lavori pubblici 1444/1968, delle norme
relative al reperimento di spazi per parcheggi pertinenziali nella misura minima di 1 metro quadrato per ogni 10 metri
cubi della volumetria complessiva realizzata con la ricostruzione, nonché delle altre normative di settore aventi
incidenza sulla disciplina dell'attività edilizia e in particolare delle norme antisismiche, di sicurezza,
antincendio, igienico-sanitarie, di quelle relative all'efficienza energetica, di quelle relative alla difesa del suolo,
alla tutela del paesaggio, dell'ambiente e dell'ecosistema.
6. Le misure premiali previste dagli
articoli 7 ter e 7 quater non possono essere cumulate agli incentivi riconosciuti in applicazione della l.r. 13/2008.
/>
7. Qualora siano soddisfatte tutte le condizioni di cui al presente articolo, nonché quelle
contemplate dagli articoli 7 ter e 7 quater, gli interventi di demolizione e ricostruzione di edifici in area o aree
diverse da quella originaria non richiedono variante agli strumenti urbanistici generali. Qualora invece le suddette
condizioni non siano soddisfatte, gli interventi di cui sopra possono essere autorizzati dal Comune, con
l’eventuale previsione di misure premiali, solo previa approvazione di variante agli strumenti urbanistici generali
per la quale, ove l’intervento sia inserito in un programma integrato di rigenerazione urbana, si applica il
procedimento disciplinato dall'articolo 6.
8. Gli immobili interessati dagli interventi contemplati
dagli articoli 7 ter e 7 quater devono risultare esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge e
regolarmente accatastati presso le agenzie del territorio, ai sensi del testo unico delle leggi sul nuovo catasto
approvato con r.d. 1572/1931. Per gli edifici che devono essere accatastati al nuovo catasto edilizio urbano, ai sensi
del r.d.l. 652/1939, convertito, con modificazioni, dalla legge 1249/1939, devono essere presentate idonee dichiarazioni
alle agenzie del territorio per l'accatastamento o per la variazione catastale prima della presentazione della DIA o
dell’istanza per il rilascio del permesso di costruire.
Agli interventi di ricostruzione si
applicano le norme previste dal decreto del Ministro per i lavori pubblici 14 giugno 1989, n. 236 (Prescrizioni tecniche
necessarie a garantire l’accessibilità, l’adattabilità e la visitabilità degli edifici
privati e di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata e agevolata, ai fini del superamento e dell’eliminazione
delle barriere architettoniche).”.
/>
&
nbsp; &n
bsp; Art. 10
/>
&
nbsp; Formazione dei piani attuativi
1.
Dalla data di entrata in vigore della presente legge, i piani attuativi, comunque denominati, per la cui formazione le
leggi attualmente in vigore prevedono due distinte deliberazioni, di adozione e di approvazione definitiva, sono adottati
con deliberazione della Giunta comunale e approvati in via definitiva con deliberazione della Giunta comunale se conformi
allo strumento urbanistico generale vigente. I relativi procedimenti di formazione sono sottoposti all’attuale
disciplina, che resta immutata, di cui alle vigenti leggi.
2. A seguito di apposita richiesta scritta
da parte della maggioranza dei consiglieri comunali, anche in forma cumulativa, il piano attuativo è adottato e
approvato dal Consiglio comunale anziché dalla Giunta.
/>
/>
&
nbsp; &n
bsp; Art. 11
/>
Integrazioni alla legge regionale 27 luglio 2001, n. 20
/>
1. L’articolo 24 della legge regionale 27 luglio 2001, n. 20 (Norme generali di governo e uso del
territorio), è sostituito dal seguente:
“Art. 24 (Sistema informativo territoriale regionale)
/>
1. La Giunta regionale istituisce, presso l’Assessorato competente in materia di pianificazione e
assetto del territorio, il Sistema informativo territoriale (SIT) al fine di elaborare un quadro conoscitivo comune e
accessibile, funzionale alla formazione e gestione degli strumenti di tutela del territorio e della pianificazione
regionale, provinciale e comunale.
2. La Regione, con il concorso degli enti locali e di altri enti
pubblici interessati, provvede alla formazione, all’aggiornamento e alla gestione integrata del SIT.
/>
3. La Regione assicura il funzionamento del SIT e provvede alla realizzazione delle basi informative topografiche e
tematiche sullo stato delle risorse del territorio, mettendole gratuitamente a disposizione degli enti locali, dei
cittadini e delle imprese nelle forme più adatte a garantire diffusione e facilità di accesso. La Regione,
inoltre, rende accessibili attraverso il SIT i propri strumenti di pianificazione e di governo del territorio.
/>
4. Gli enti locali conferiscono gratuitamente al SIT regionale, seguendo le istruzioni di cui al comma 6,
le informazioni in loro possesso sullo stato delle risorse e sulla situazione fisico-giuridica del territorio.
/>
5. Per agevolare l’accesso di cittadini e imprese agli elaborati tecnici allegati agli atti di
approvazione degli strumenti urbanistici, gli enti locali trasmettono alla Regione, secondo le modalità di cui al
comma 6, gli elaborati tecnici allegati alle delibere di adozione e approvazione degli strumenti urbanistici,
nonché delle loro varianti, affinché vengano resi accessibili anche attraverso il SIT regionale, assolvendo
così agli obblighi di pubblicazione su portali istituzionali.
6. La Regione promuove accordi
con gli altri enti pubblici al fine di acquisire informazioni utili al governo del territorio e le rende disponibili agli
enti locali, ai cittadini e alle imprese nelle forme più adatte a garantire diffusione e facilità di
accesso. La Regione, inoltre, attraverso la costituzione di tavoli tecnici intersettoriali, definisce le modalità
di trasmissione e di diffusione delle informazioni all’interno della Regione stessa, volte ad evitare la
duplicazione delle informazioni, a razionalizzare la produzione di nuove banche dati e a favorirne la coerenza.
/>
7. La Giunta regionale emana apposite istruzioni tecniche al fine di definire e disciplinare le
specifiche tecniche, gli standard informativi minimi, le regole comuni per la produzione e la diffusione delle
informazioni da includere nel SIT regionale, nonché le modalità di accesso e di trasmissione rispetto a
tali informazioni.”.
/>
&
nbsp; &n
bsp; Art. 12
/>
Modifiche e
integrazioni alla l.r. 14/2008
1. All’articolo 12 (Tutela e valorizzazione delle opere di
architettura moderna e contemporanea) della l.r. 14/2008 sono apportate le seguenti modifiche e integrazioni:
/>
a) al comma 2, le parole: “realizzati nel territorio comunale negli ultimi cinquant’anni” sono
soppresse;
b) al comma 2, dopo le parole “moderna e contemporanea” sono aggiunti, in fine, i
seguenti periodi: “In caso di mancato rispetto dei suddetti termini o a integrazione di detto elenco, associazioni,
istituzioni universitarie e di ricerca, istituti di cultura o singoli esperti possono proporre al Comune elenchi o
singole opere opportunamente documentati sui quali il Comune stesso è tenuto a pronunciarsi motivatamente entro
novanta giorni. Gli stessi soggetti possono altresì proporre elenchi o singole opere opportunamente documentati
alla regione ai fini della tutela nell’ambito del piano paesaggistico vigente.”;
c) al comma 6, la
parole “sono individuati gli edifici realizzati da oltre cinquanta anni e” sono soppresse;
d)
è aggiunto, in fine, il seguente comma:
“6 bis. La Regione, su proposta della Conferenza di cui
all’articolo 14, può richiedere al Ministero competente in materia di beni e attività culturali la
dichiarazione di particolare valore artistico delle opere di architettura moderna o contemporanea incluse negli elenchi,
per gli effetti previsti dall’articolo 20, secondo comma, della legge 22 aprile 1941, n. 633 (Protezione del
diritto d’autore e di altri diritti connessi al suo esercizio).
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bsp; Art. 13
Modifiche e integrazioni
all’articolo 17 della legge regionale 11 febbraio 1999, n. 11
1. All’articolo 17, comma
4, della legge regionale 11 febbraio 1999, n. 11 (Disciplina delle strutture ricettive ex articoli 5, 6 e 10 della legge
17 maggio 1983, n. 217, delle attività turistiche ad uso pubblico gestite in regime di concessione e delle
associazioni senza scopo di lucro), sono apportate le seguenti modifiche e integrazioni:
a) le
parole: “Gli allestimenti mobili non sono soggetti a concessione o autorizzazione edilizia a condizione che”
sono sostituite dalle seguenti: “Gli allestimenti mobili non rientrano tra gli interventi edilizi di cui
all’articolo 3 (Definizione degli interventi edilizi), comma 1, punto e.5), del d.p.r. 380/2001 e non richiedono,
pertanto, titolo abilitativo edilizio, a condizione che”;
b) è aggiunto, in fine, il seguente
periodo: “Non richiede, inoltre, titolo abilitativo l’installazione del preingresso inteso come struttura
coperta chiusa realizzata in materiali rigidi, comunque smontabili, da accostare agli allestimenti mobili di
pernottamento, con funzioni di protezione e soggiorno diurno delle persone.”.
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