Legge Regionale "Modifiche ed integrazione alla legge regionale n.19/06 (Disciplina del sistema integrato dei servizi sociali per la dignità e il benessere delle donne e degli uomini in Puglia) e al Regolamento Regionale n.4/2004

Approvata dal Consiglio Regionale della Puglia il 26.2.2009

Dettagli della notizia

L'URP

comunica vche il Consiglio Regionale della Puglia, nella seduta del 26 febbraio 2009, con deliberazione n.197, ha

approvato la legge regionale recante:"Modifiche ed integrazione alla legge regionale 10 luglio 2006, n.19

(Disciplina del sistema integrato dei servizi sociali per la dignità e il benessere delle donne e degli uomini in Puglia)

e al Regolamento regionale 18 luglio 2004, n.4(Legge regionale 10 luglio 2006, n.19 - Disciplina del sistema integrato

dei servizi sociali per la dignità e il benessere delle donne e degli uomini in

Puglia)."


Per opportuna conoscenza si trascrive di seguito il testo della suddetta legge

regionale.


"LEGGE REGIONALE


"Modifiche ed

integrazione alla legge regionale 10 luglio 2006, n.19 (Disciplina del sistema integrato dei servizi sociali per la

dignità e il benessere delle donne e degli uomini in Puglia) e al Regolamento regionale 18 luglio 2004,

n.4".




Il Consiglio Regionale


ha

approvato la seguente

legge:



                                                       Art.

1


(Modifica all'articolo 49 della legge regionale 10 luglio 2006, n.19)



1. Il comma 10 dell'articolo 49 della legge regionale 10 luglio

2006, n.19 (Disciplina del sistema integrato dei servizi sociali per la dignità e il benessere delle donne e degli uomini

in Pughlia), è sostituito dal seguente:


"10. Per le strutture di cui

all'articolo 42, comma 4, e all'articolo 43, comma 5, l'assegnazione della quota di spesa di parte sanitaria,

successivamente all'autorizzazione al funzionamento di cui al presente articolo, è subordinata alla ricognizione del

fabbisogno di cui all'articolo 8 della legge regionale 9 agosto 2006, n.26 8Interventi in materia sanitaria), così come

integrato dall'articolo 3, comma 39, della legge regionale 31 dicembre 2007, n.40".



align="justify">


                                                 

Art.2


                  (Integrazione all'articolo 53 della l.r. 19/2006)



align="justify">1. Dopo la lettera e) del comma 1 dell'articolo 53 della l.r. 19/2006 è aggiunta la

seguente:


"e bis) registro dei servizi autorizzati come sportelli sociali,

sportelli per l'integrazione socio-sanitaria-culturale degli immigrati, centri di ascolto per le famiglie e servizi a

sostegno della

genitorialità".



                                                        Art.

3


(Modifica al regolamento regionale 18 gennaio 2007, n.4, di attuazione della l.r. 19/2006)



1. Il comma 2 dell'articolo 35 del regolamento regionale 18

gennaio 2007, n.4, di attuazione della l.r. 19/2006, così come modificato dall'articolo 11 del regolamento regionale 7

agosto 2008, n.19, è sostituito dal seguente:


"2. nel caso di cui alla lettera b)

del comma 1, nelle more della definizione dei livelli essenziali delle prestazioni sociali, l'autorizzazione alla

realizzazione e al funzionamento è rilasciata dagli ambiti territoriali comeptenti, nel rispetto della programmazione

sociale regionale".





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