Legge Regionale "Modifiche ed integrazione alla legge regionale n.19/06 (Disciplina del sistema integrato dei servizi sociali per la dignità e il benessere delle donne e degli uomini in Puglia) e al Regolamento Regionale n.4/2004
Approvata dal Consiglio Regionale della Puglia il 26.2.2009
Dettagli della notizia
L'URP
comunica vche il Consiglio Regionale della Puglia, nella seduta del 26 febbraio 2009, con deliberazione n.197, ha
approvato la legge regionale recante:"Modifiche ed integrazione alla legge regionale 10 luglio 2006, n.19
(Disciplina del sistema integrato dei servizi sociali per la dignità e il benessere delle donne e degli uomini in Puglia)
e al Regolamento regionale 18 luglio 2004, n.4(Legge regionale 10 luglio 2006, n.19 - Disciplina del sistema integrato
dei servizi sociali per la dignità e il benessere delle donne e degli uomini in
Puglia)."
Per opportuna conoscenza si trascrive di seguito il testo della suddetta legge
regionale.
"LEGGE REGIONALE
"Modifiche ed
integrazione alla legge regionale 10 luglio 2006, n.19 (Disciplina del sistema integrato dei servizi sociali per la
dignità e il benessere delle donne e degli uomini in Puglia) e al Regolamento regionale 18 luglio 2004,
n.4".
Il Consiglio Regionale
ha
approvato la seguente
legge:
Art.
1
(Modifica all'articolo 49 della legge regionale 10 luglio 2006, n.19)
1. Il comma 10 dell'articolo 49 della legge regionale 10 luglio
2006, n.19 (Disciplina del sistema integrato dei servizi sociali per la dignità e il benessere delle donne e degli uomini
in Pughlia), è sostituito dal seguente:
"10. Per le strutture di cui
all'articolo 42, comma 4, e all'articolo 43, comma 5, l'assegnazione della quota di spesa di parte sanitaria,
successivamente all'autorizzazione al funzionamento di cui al presente articolo, è subordinata alla ricognizione del
fabbisogno di cui all'articolo 8 della legge regionale 9 agosto 2006, n.26 8Interventi in materia sanitaria), così come
integrato dall'articolo 3, comma 39, della legge regionale 31 dicembre 2007, n.40".
align="justify">
Art.2
(Integrazione all'articolo 53 della l.r. 19/2006)
align="justify">1. Dopo la lettera e) del comma 1 dell'articolo 53 della l.r. 19/2006 è aggiunta la
seguente:
"e bis) registro dei servizi autorizzati come sportelli sociali,
sportelli per l'integrazione socio-sanitaria-culturale degli immigrati, centri di ascolto per le famiglie e servizi a
sostegno della
genitorialità".
Art.
3
(Modifica al regolamento regionale 18 gennaio 2007, n.4, di attuazione della l.r. 19/2006)
1. Il comma 2 dell'articolo 35 del regolamento regionale 18
gennaio 2007, n.4, di attuazione della l.r. 19/2006, così come modificato dall'articolo 11 del regolamento regionale 7
agosto 2008, n.19, è sostituito dal seguente:
"2. nel caso di cui alla lettera b)
del comma 1, nelle more della definizione dei livelli essenziali delle prestazioni sociali, l'autorizzazione alla
realizzazione e al funzionamento è rilasciata dagli ambiti territoriali comeptenti, nel rispetto della programmazione
sociale regionale".