Legge Regionale "Norme in materia di Regolamento Edilizio"
Approvata dal Consiglio Regionale della Puglia il 26.2.2009
Dettagli della notizia
L'URP informa che il Consiglio Regionale della Puglia ha approvato
nella seduta del 26 febbraio 2009, con propria delibera n.199, la Legge Regionale avente ad oggetto: "Norme
in materia di Regolamento Edilizio"
Per opportuna conoscenza si trascrive di seguito il
testo della suddetta legge regionale (la quale non è stata ancora pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione
Puglia).
"LEGGE REGIONALE
"Norme in materia
di regolamento edilizio"
Il Consiglio regionale
ha approvato la seguente
legge:
"Art. 1
(Regolamento edilizio. Competenza all'adozione e contenuto)
1. I comuni,
nell'ambito della propria autonomia statutaria e normativa di cui all'articolo 3 del testa unico delle leggi sull'
ordinamento degli enti locali emanato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, disciplinano I'attività edilizia,
con le prescrizioni e i limiti previsti dalla presente legge e dalle norme di settore nazionali e regionali. A tal fine,
i comuni si dotano di un regolamento edilizio che, in armonia con le previsioni di cui al comma 2 dell' articolo 4 del
testa unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia emanato con decreto del Presidente della
Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, disciplina le modalità costruttive, con particolare riguardo al rispetto delle
normative tecnico-estetiche, igienico-sanitarie, di sicurezza e vivibilità degli immobili e delle pertinenze degli
stessi.
2. Con il regolamento edilizio può essere istituita la commissione
edilizia comunale e regolamentata la sua attività.
3. A decorrere dal 10
gennaio 2009, il regolamento edilizio deve prevedere, ai fini del rilascio del permesso di costruire per gli edifici di
nuova costruzione, I' installazione di impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, in modo
tale da garantire una produzione energetica non inferiore a 1 chilowatt (KW) per ciascuna unita abitativa,
compatibilmente con la realizzabilità tecnica dell'intervento. Per i fabbricati industriali, di estensione superficiale
non inferiore a 100 metri quadrati, la produzione energetica minima e di 5 KW.
4. Non possono essere
previste nel regolamento edilizio norme di carattere urbanistico.
align="justify"> Art. 2
/>
(Schema-tipo di regolamento edilizio)
align="justify">1. La Giunta regionale, previa concertazione con le rappresentanze dei comuni e delle parti sociali,
può approvare uno schema-tipo di regolamento edilizio, al quale i comuni possono adeguare il proprio regolamento locale.
2. Per esigenze di uniformità, ovvero per consentire un'omogenea
disciplina dell'attività edilizia in specifici settori o con specifiche modalità, ovvero per conseguire specifici
obiettivi di pubblico interesse, la Regione può dettare norme che vengono dichiarate espressamente integrative dei
regolamenti edilizi comunali e che sostituiscono automaticamente eventuali previsioni di contenuto difforme.
/>
Art. 3
(Procedimento di approvazione)
/>
1. II regolamento edi1izio e approvato dal consiglio comunale garantendo la mas
sima partecipazione pubblica attraverso la pubblicazione della bozza, ricevimento delle osservazioni e controdeduzioni
con le modalità stabilite dallo stesso consiglio comunale.
2. II comune
acquisisce il parere preventivo e vincolante dell'azienda sanitaria locale CASL) in ordine ai contenuti igienico-
sanitari del regolamento edilizio.
3. La deliberazione di approvazione del
regolamento edilizio viene trasmessa alla Regione, unitamente al regolamento edilizio in formato cartaceo e digitale.
/>
Art. 4
(Regolamenti edilizi vigenti e regolamenti edilizi con annessi programmi di fabbricazione)
/>
1. Le norme dettate dalla presente legge valgono anche per le varianti ai
regolamenti edilizi vigenti e per i regolamenti edilizi che contengono programmi di fabbricazione a n0rma dell'articolo
34 della legge 17 agosto 1942, n. 1150 (Legge urbanistica e disposizioni generali), limitatamente alle norme aventi
carattere edilizio di cui ai commi 1,2 e 3 dell'articolo 1.
align="justify"> Art. 5
align="justify"> (Abrogazione)
align="justify">1. Il numero 4) del primo comma dell' articolo 15 della legge regionale 31 maggio 1980, n. 56
(Tutela ed uso del territorio), e abrogato. "