Il Consiglio Regionale con propria
delibera n. 240 del 25 novembre 2009 ha approvato la legge regionale recante:"Norme regionali per
l'esercizio del diritto all'istruzione e alla formazione", che di seguito si trascrive per opportuna
conoscenza.
"TITOLO I
/>
ISTRUZIONE E FORMAZIONE
Art. 1
Principi
1. La Regione Puglia riconosce che il
sistema scolastico e formativo è strumento fondamentale per lo Sviluppo complessivo del proprio territorio e che si
rendono necessari interventi per incentivarne e migliorarne l'organizzazione e l'efficienza, per ottimizzare
l'utilizzazione delle risorse e per renderne più agevole l'accesso a coloro che ne sono impediti da ostacoli di Ordine
economico, sociale e culturale.
2. Per realizzare gli obiettivi cui al comma 1, la Regione Puglia promuove e
sostiene azioni volte a rendere effettivo il diritto allo studio e all'apprendimento per tutta la vita, nel rispetto dei
livelli essenziali definiti dallo Stato, delle competenze degli enti locali e del principio di sussidiarietà. La Regione
Puglia programma interventi diretti a rimuovere ostacoli alla piena fruizione del diritto allo studio, rendendo effettivo
per tutti il diritto di accedere ai più alti gradi di istruzione e formazione.
/>
Art. 2
Finalità
/>
La presente legge è finalizzata a:
a) realizzare gli interventi atti a rimuovere gli ostacoli che, di
fatto, impediscono a tutti l'esercizio del diritto all'istruzione e alla formazione, perseguendo anche la
generalizzazione del servizio pubblico della scuola dell'infanzia in modo da consentirne la frequenza effettiva di tutti
i bambini e le bambine dai 3 ai 6 anni; il servizio pubblico della scuola dell'infanzia è costituito dalle scuole
statali, dalle scuole paritarie private senza fine di lucro e degli enti locali;
b) riequilibrare l'offerta
scolastica e formativa, con particolare attenzione alle zone in cui l'ubicazione dei servizi è fonte di particolare
disagio per gli utenti;
e) combattere la dispersione scolastica e sostenere il successo scolastico e formativo;
d) favorire l'esercizio del diritto allo studio da parte degli immigrati e dei rom;
e) rimuovere,
anche mediante interventi economici diretti ai nuclei familiari con basso reddito gli ostacoli che si frappongono ai
percorsi di istruzione e alla crescita culturale degli allievi;
f) promuovere e sostenere progetti di
qualificazione dell'offerta formativa ed educativa che prevedano percorsi volti alla crescita della cittadinanza attiva
e della cultura della legalità, della pace e del rispetto della dignità e dei diritti umani;
g) sostenere
l'autonomia scolastica nell'elaborazione di progetti che forniscano efficaci risposte alle problematiche del
territorio, soprattutto attraverso l'estensione e la qualificazione dei tempi scuola e l'adozione di modelli didattivci
innvoativi;
h) favorire ed estendere il sistema dell'educazione permanente degli adulti in integrazione con il
sistema scolastico e formativo;
i) realizzare un coordinamento tra la programmazione degli interventi in
materia di istruzione e formazione e i piani di zona approvati in attuazione della legge regionale 10 luglio 2006, n.19
(Disciplina del sistema integrato dei servizi sociali per la diginità e il benessere delle donne e degli uomini in
Puglia);
j) realizzare raccordi con le attività culturali e di servizio esistenti sul territorio (cinema,
teatro, istituzioni culturali, musei, attività sportive, attività di volontariato e simili);
k) estendere la
cultura europea e mediterranea attraverso il sostegno alla realizzazione di scambi transnazionali, allo svolgimento di
periodi formativi presso enti, istituzioni o imprese di altri paesi europei, alla predisposizione di materiali didattici
specifici e alla formazione dei docenti;
l) favorire il raccordo tra i sistemi dell'istruzione e della
formazione profesisonale, nonché tra questi e il mondo del lavoro;
m) sviluppare azioni volte a garantire ai
soggetti diversamente abili la piena integrazione scolastica e lavorativa;
n)programmare interventi coordinati
e integrati di edilizia scolastica orientati a garantire agli studenti l'esericizio del diritto all'istruzione e alla
formazione in ambienti accoglienti e sicuri, coerenti con le dinamiche demografiche e migratorie e con i processi di
razionalizzaizone della rete scolastica sul territorio.
/>
Art. 3
Destinatari degli
interventi
1. Gli interventi attuativi delle finalità di cui all'articolo 2 sono destinati a:
/>
gli alunni del sistema dell'istruzione, frequentanti scuole sia statali che paritarie, compresi gli alunni delle
scuole dell'infanzia;
b) i frequentanti dei corsi per adulti, compresi gli immigrati e i rom, organizzati al
fine del conseguimento di titoli di studio o di nuove competenze finalizzate ali'inserimento e/o al reinseririmento nel
mondo del lavoro.
Art. 4
/>
Soggetti con disabilità
1. La Regione programma interventi diretti a
garantire il diritto all'integrazione nel sistema scolastico e formativo, all'educazione, all'istruzione e alla
formazione professionale di soggetti con disabilità e di persone che a causa di deficit fisici, psichici o sensoriali
trovano ostacoli al proprio percorso educativo e formativo, nonché a favorire l'accesso al lavoro dei soggetti disabili.
2. Gli interventi sono attuati dagli enti locali all'interno della rete realizzata con i piani di
zona approvati in attuazione della l.r. 19/2006 e sono realizzati in raccordo con i servizi scolastici, formativi e
pedagoci, con quelli sanitari, socio -assistenziali, culturali, ricreativi e sportivi e con altre attività presenti sul
territorio.
3. Nell'ambito degli appositi accordi di programma di cui alla legge 5 febbraio 1992,
n.104 (Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate), sono garantiti
dagli enti titolari della relativa competenza gli interventi diretti ad assicurare l'accesso e la frequenza al sistema
scolastico e formativo.
/>
Art. 5
Tipologie di intervento
/>
Gli interventi di attuazione degli obiettivi di cui all'articolo 2 comprendono:
a) fornitura
gratuita o semi gratuita dei libri di testo agli alunni della scuola dell'obbligo e degli anni successivi delle
superiori e organizzazione di servizi di comodato per libri di testo, anche tramite un fondo da istituire presso le
singole scuole, sussidi scolastici e speciali sussidi e attrezzature didattiche per i disabili;
b) servizi di
mensa;
c) servizi di trasporto e facilitazioni di viaggio;
d) facilitazioni agli studenti ospitati
nei convitti annessi alle istituzioni scolastiche;
e) servizi individualizzali per soggetti con disabilità;
/>
f) borse di studio aggiuntive rispetto a quelle previste dal competente ministero;
g) la carta studenti
per l'accesso facilitato ai canali culturali previsti dall'articolo 2, comma 1, lettera j);
h) misure di
sostegno, ivi compresa la messa a disposizione di mediatori culturali, per favorire l'inserimento scolastico di
immigrati e rom;
i) progetti scolastici che promuovono tematiche di notevole interesse sociale e culturale
quali: l'educazione alla legalità; l'educazione all'ambiente; l'educazione civica e stradale; l'educazione alla
salute; la conoscenza e la valorizzazione del patrimonio storico, artistico, architettonico e folclorico del territorio
regionale; l'educazione alla comprensione, alla tolleranza e alla solidarietà verso i soggetti appartenenti a culture ed
etnie diverse; l'educazione alla multiculturàlità; l'introduzione e l'utilizzazione di nuove tecnologie e metodologie
didattiche;
j) progetti volti alla rimotivazione scolastica e formativa di giovani e adulti;
k)
progetti di orientemaneto scolastico, professionale e universitario, in collaborazione con i servizi territorio per
l'impeigo e altre agenzie del territorio;
l) contributi alle spese sostenute da particolari tipologie di
istituti a elevata specializzazione e a diffusione limitata in ambito regionale, per lo svolgimento di esercitazioni
pratiche;
m) interventi di edilizia scolastica, da attuarsi per il tramite delle province e dei comuni, volti
all'adeguamento del patrimonio edilizio esistente alla normativa vigente in materia di agibilità, sicurezza e igiene; al
recupero e alla riqualificazione del patrimonio edilizio esistente e alla realizzazione di nuovi edifici scolastici; alla
razionalizzazione quali-quantitativa delle strutture coerente con la programmazione della rete scolastica e dell'offerta
formativa sul territorio; n) sperimentazione di nuove iniziative e forme di inteevento in materia;
o)
promozione di ricerche, convegni, seminari e attività promozionali in materia di diritto allo studio;
p)
contributi di gestione per le scuole dell'infanzia paritarire private senza fine di lucro e degli enti locali.
/>
2. Gli interventi di cui al comma 1 possono essere predisposti dai comuni, dalle
province, dalle istituzioni scolastiche autonome statali e paritarie.
3. Il coordinamento e il controllo degli
interventi di cui al comma 1 viene esercitato dalla Regione.
/>
Art. 6
Borse di
studio
1. La Regione eroga contributi in favore degli studenti più meritevoli e bisognosi, residenti
in Puglia e frequentanti istituzioni della scuola secondaria superiore statale e paritaria, al fine di rendere esigibile
il diritto allo studio per ogni studente.
2. La Giunta regionale definisce :
a) l'entità del
contributo, differenziato per fasce di reddito;
b) livelli di merito minimi per concorrere all'erogazione;
/>
e) la situazione reddituale annua massima del nucleo familiare cui appartiene l'alunno, al di sopra della quale
non è possibile ricevere alcun contributo.
3. L'identificazione del nucleo familiare e la situazione
reddituale sono determinate secondo le disposizioni di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998,n. 109 (Definizione di
criteri unificati di valutazione della situazione economica dei soggetti che.richiedono prestazioni sociali agevolate, a
norma dell'articolo 59, comma'51, della legge 27 dicembre 1997, n.449) e successive modifiche e integrazioni. Il
contributo per il merito scolastico è cumulabile con un'eventuale borsa di studio assegnata ai sensi della legge 10
marzo 2000, n.62 (Norme per la parità scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e all'istruzione). Il numero dei
figli o la presenza di alunni o familiari disabili contribuisce a determinare, aumentandola, la soglia massima reddituale
definita ai sensi del comma 2 del presente articolo.
/>
Art.7
Attribuzioni regionali
/>
1. La Regione esercita le funzioni di programmazione generale, di indirizzo, coordinamento e
sperimentazione nelle materie di cui alla presente legge, promuovendo tutte le opportune forme di collaborazione tra gli
enti e gli organi che concorrono alla programmazione e all'attuazione degli interventi.
2. La Giunta
regionale, sentita la Conferenza di cui all'articolo 10, approva gli indirizzi programmatici triennali, determinando le
priorità nell'utilizzo delle risorse regionali, statali e/o comunitarie che si rendono disponibili nel periodo di
programmazione.
3. La Regione assicura la realizzazione di interventi di rilevanza regionale, direttamente o
mediante l'attribuzione delle necessarie risorse agli enti locali che sono sede dell'intervento e che accettano di
gestirlo. In particolare:
a) promuove, d'intesa con l'amministrazione scolastica, studi e ricerche
finalizzate alla migliore conoscenza delle realtà sociali in relazione con le problematiche educative;
b) attua
un sistema informativo e statistico di raccolta, elaborazione e gestione di dati di interesse regionale, necessario per
la programmazione, verifica e valutazione degli interventi.
4. La Giunta regionale approva,il piano
annuale per l'attuazione degli interventi di cui all'articolo 5, sulla base degli indirizzi triennali e dei fondi dei
quali si è verificata l'effettiva disponibilità.
5. La Regione istituisce un sistema di monitoraggio
della finalizzazione e dell'utilizzo delle riosrse destinate alla realizzazione degli interventi di cui alla presente
legge
Art. 8
Interventi
complementari della Regione
1. A integrazione degli interventi di cui all'articolo 5, la
Regione, nei limiti di apposito stanziamento di bilancio:
a) favorisce l'acquisto di scuola-bus da parte dei
comuni;
b) interviene per esigenze di carattere eccezionale e straordinario, sopravvenute e segnalate dai
comuni in relazione all'istituzione e alla gestione dei servizi previsti dalla presente legge.
/>
Art. 9
/>
Attribuzioni degli enti locali
1. Le funzioni
amministrative relative alle azioni di cui alla presente legge sono esercitate dagli enti locali.
2. Gli enti
locali:
a) approvano il programma degli interventi, elaborato con il concorso delle istituzioni scolastiche
statali e paritarie, degli enti formativi e delle istituzioni culturali esistenti sul loro territorio, contenenti i
progetti e gli interventi di cui all'articolo 5;
b) provvedono alla gestione degli interventi e delle relative
risorse;
e) trasmettono alla Regione una relazione annuale sull'utilizzo dei fondi regionali e sul
raggiungimento degli obiettivi della programmazione, nonché sulle esigenze e le particolarità del loro territorio.
/>
3. La Regione assume le relazioni di cui al comma 2, lettera c), come elemento di
riferimento
per i successivi indirizzi triennali.
4. Alle finalità di cui all'articolo 2, lettera a),
contribuiscono anche i comuni, per quanto di-loro competenza, con apposite convenzioni stipulate con le scuole
dell'infanzia paritarie.
Art. 10
/>
Conferenza regionale per il diritto allo studio
1. E' istituita la
Conferenza regionale per il diritto allo studio, cui partecipano la Regione, gli enti locali, l'amministrazione
scolastica, le scuole, gli istituti e le realtà culturali, formative, assistenziali, e del terzo settore esistenti sul
territorio, con modalità stabilite dal regolamento regionale che individua le relative rappresentanze.
2. Alla
Conferenza sono invitati anche i sindacati, le associazioni delle scuole, degli studenti e delle famiglie che siano
rappresentative a livello regionale, oltre che le organizzazioni sindacali del personale.
3. La Conferenza è
convocata dall'assessore regionale al ramo, che ne assume la presidenza, almeno due volte l'anno con lo scopo di
verificare lo stato del diritto allo studio nella Regione, individuare nuove soluzioni e avanzare nuove proposte.
/>
Art. 11
/>
Monitoraggio e controllo
1. La Regione e gli enti
locali, ciascuno per il proprio ambito di competenza, attuano le azioni necessarie per assicurare il monitoraggio e il
controllo sulla finalizzazione delle risorse destinate alla realizzazione degli interventi previsti dalla presente legge.
TITOLO II
UNITA' REGIONALE
DI PSICOLOGIA SCOLASTICA
Art. 12
Finalità
1. La Regione Puglia
istituisce l'Unità di psicologia scolastica, di seguito denominata Unità. L'Unità è una struttura che opera al servizio
del sistema scolastico regionale con funzioni consulenziali e di sostegno rivolte a tutti i soggetti che a vario titolo
sono in esso impegnati.
2. L ' Unità promuove analisi, strategie, metodi e strumenti di intervento
in grado di potenziare le competenze e le capacità relazionali di chi opera nel sistema scolastico.
/>
Art. 13
Destinatari degli interventi e
attività
1. L'Unità assume come destinatari delle proprie attività:
a) singoli o gruppi di
docenti, di alunni e di genitori;
b) singole istituzioni scolastiche o reti di scuole;
e) strutture
gestionali e amministrative, periferiche e/o centrali, del sistema
dell'istruzione.
.
2.
L'Unita esercita le proprie funzioni attraverso le seguenti tipologie di attività,
realizzate in collegamento
e collaborazione con altri servizi territoriali, con le università
e le società scientifiche di settore, le
strutture e gli uffici del sistema scolastico regionale, le parti interessate:
a) elaborazione di modelli
interpretativi, strategie, metodologie e strumenti di intervento (anche attraverso specifiche forme di sperimentazione)
nei diversi ambiti di interesse (didattica, organizzazione scolastica, relazioni intra e interistituzionali);
/>
b) monitoraggio e analisi quali-quantitativa dei processi di carattere psicologico individuabili come fattori
critici o di successo nell'erogazione dei servizi offerti dalle istituzioni scolastiche e nei processi di insegnamento -
apprendimento.
Art. 14
/>
Organizzazione dell'Unità
1. L'organizzazione e le
modalità di funzionamento dell'Unità sono definite dalla Giunta regionale con regolamento da emanarsi entro sessanta
giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
/>
TITOLO III
UNITA' REGIONALE DI PEDAGOGIA
E FORMAZIONE DEL PERSONALE DELLA SCUOLA
/>
Art. 15
Finalità e obiettivi
1. La Regione Puglia istituisce l'Unità di formazione del personale e di pedagogia
scolastica,
di seguito denominata Unità. L'Unità è una struttura che opera al servizio del personale docente e
amministrativo, tecnico e ausiliario ( ATA).
2. L'Unità promuove analisi, strategie, metodi e
strumenti di intervento formativo, allo scopo di sviluppare la professionalità di quanti operano nel sistema scolastico,
contribuendo alla crescita complessiva della qualità dell'istruzione in ambito regionale.
/>
Art. 16
Destinatari e
funzioni
1. L'Unità assume come destinatari delle proprie attività:
a) il
personale docente e ATA;
b) singole istituzioni scolastiche o reti di scuole;
e) agenzie e strutture
attive presso gli enti locali, operanti nel sistema scolastico regionale o comunque attive nel campo della progettazione,
realizzazione e valutazione delle iniziative educative rivolte all'infanzia e ai giovani.
2.
L'Unità esercita le proprie funzioni attraverso le seguenti tipologie di attività, realizzate in collegamento e
collaborazione - fatte salve le rispettive competenze e autonomie - con altri servizi territoriali, con le università e
le strutture e gli uffici del sistema scolastico regionale:
a) rilevazione della domanda formativa;
/>
b) elaborazione di modelli e strumenti formativi;
c) progettazione e realizzazione di iniziative
formative rivolte al personale scolastico, ai genitori e agli studenti;
d) realizzazione di attività
finalizzate a orientare la domanda di interventi di carattere formativo e pedagogico nelle istituzioni scolastiche;
/>
e) monitoraggio e analisi dei risultati degli interventi formativi.
/>
Art.17
Organizzazione
1. L'organizzazione, e le modalità di funzionamento dell'Unità sono definite dalla Giunta regionale
con regolamento da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
/>
TITOLO IV
DISPOSIZIONI
FINALI E FINANZIARIE
Art.
18
Abrogazione
1. La legge regionale 12
maggio 1980, n. 42 (Norme organiche per l'attuazione del diritto allo studio), è abrogata.
/>
Art.19
Norma finanziaria
/>
1. Le norme contenute nella presente legge torveranno applicazione con l'approvazione del
bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2010 nel quale saranno individuati gli stanziamenti necessari.
/>