Legge Regionale: "Provvidenze a favore delle farmacie rurali"
Approvata dal Consiglio Regionale il 30.7.2013
Dettagli della notizia
L'URP informa che il Consiglio Regionale della Puglia, nella seduta del 30 luglio 2013, con delibera n. 187, ha approvato la legge regionale recante:""Provvidenze a favore delle farmacie rurali".
Per opportuna consocenza, si trascrive di seguito il testo degli articoli 1-2-3-4-5-6 della succitata legge regionale:
"Art. 1
Indennità di residenza
1. A decorrere dal 1° gennaio 2013 l'indennità di residenza prevista dalla legge 8 marzo 1968, n. 221 (Provvidenze a favore dei farmacisti rurali), a carico della Regione Puglia per i titolari, i direttori responsabili e i gestori provvisori di farmacie rurali ubicate in località con popolazione inferiore ai tremila abitanti, è fissata nella misura annua di:
a) euro 3.000,00 per le farmacie ubicate in località con popolazione fino a mille abitanti;
b) euro 2.000,00 per le farmacie ubicate in località con popolazione compresa tra milleuno e duemila abitanti;
c) euro 1.500,00 per le farmacie ubicate in località con popolazione compresa tra i duemilauno e i tremila abitanti.
2. La quota a carico dei comuni, in base all'articolo 6 della l. 221/1968, può essere richiesta dagli aventi diritto al Comune competente per territorio.
3. Alle farmacie ubicate in località con più di tremila abitanti non è concessa alcuna indennità di residenza.
Art. 2
Compiti delle Aziende sanitarie locali (ASL)
1. Le indennità di cui all'articolo 1 sono erogate direttamente dalle ASL, a seguito della domanda presentata entro il 31 marzo di ogni anno alla ASL competente, a condizione che le farmacie interessate risultino essere state aperte e funzionanti durante l'anno solare cui dette indennità si riferiscono.
2. Alle ASL compete l'istruttoria sia della verifica della situazione di ruralità , sia della fascia di appartenenza a seconda dell'aggiornamento ISTAT della popolazione al 1° gennaio di ogni anno.
3. Le predette indennità sono corrisposte dalle ASL agli aventi diritto entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello di riferimento.
Art. 3
Disposizioni per le Isole Tremiti
1. Ai titolari, ai direttori responsabili e ai gestori provvisori di farmacie rurali di cui all'articolo 1 ubicate nelle Isole Tremiti è concessa una indennità di residenza disagiata aggiuntiva a quella prevista dall'articolo 1, pari a euro 3.000,00.
Art. 4
Abrogazioni
1. E' abrogata la legge regionale 26 novembre 1979, n. 69 (Provvidenze in favore delle farmacie rurali), e tutte le disposizioni legislative regionali in contrasto con la presente legge.
Art. 5
Norma finanziaria
1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si provvede mediante l'istituzione nel bilancio regionale autonomo, nell'ambito dell'Unità previsionale di base 05.07.01 "Servizio assistenza territoriale e prevenzione", del capitolo di spesa di nuova istituzione n. 711048 denominato "Indennità di residenza per farmacie rurali, ai sensi della l. n. 221/1968", con uno stanziamento in termini di competenza e di cassa di euro 380.000,00 per l'esercizio finanziario 2013 e di euro 240.000,00 per gli esercizi successivi.
2. Alla copertura finanziaria della spesa di cui al comma 1 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del capitolo n. 731030 dell'Unità previsionale di base 05.07.01.
Art. 6
Norma transitoria
1. Tenuto conto che le provvidenze a favore delle farmacie rurali al di sotto dei tremila abitanti non hanno subìto variazioni per oltre trent'anni, per il solo anno 2013, a titolo una tantum, e in aggiunta alle provvidenze dell'anno in corso, è corrisposta alle farmacie rurali aventi diritto la differenza tra le provvidenze di cui alla l.r. 69/1979 e quelle di cui alla presente legge."