((Limite di indebitamento degli enti locali e Fondo svalutazione crediti))
Articolo 11-bis del decreto-legge 28 giugno 2013 n.76, coordinato con la legge di conversione 9 agosto 2013 n.99
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Per opportuna conoscenza si trascrive di seguito il testo dell'articolo 11-bis del decreto-legge 28 giugno 2013 n.76, coordinato con la legge di conversione 9 agosto 2013 n.99 («Primi interventi urgenti per la promozione dell'occupazione, in particolare giovanile, della coesione sociale, nonchè in materia di Imposta sul valore aggiunto (IVA) e altre misure finanziarie urgenti»).
"Art. 11-bis
((Limite di indebitamento degli enti locali e Fondo svalutazione crediti))
(( 1. Al comma 1 dell'articolo 204 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267, le parole:«l'8 per cento per l'anno 2012, il 6 per cento per l'anno 2013 e il 4 per cento a decorrere dall'anno 20134» sono sostituite dalle seguenti: «l'8 per cento per gli anni 2012 e 2013 e il 6 per cento a decorrere dal 2014».
2. Al comma 17 dell'articolo 1 del decreto-legge 8 aprile 2012, n.35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n.64, le parole: «relativo ai 5 esercizi finanziari successivi a quello in cui è stata concessa l'anticipazione stessa, e comunque nelle more dell'entrata in vigore dell'armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio di cui al decreto legislativo 23 giugno 2011, n.118, è pari almeno al 30 per cento».))"