Linee Guida Attuative dell'art. 2 della L. 281/91 e degli artt. 6 e 8 della L.R. 12/95 in materia di prevenzione del fenomeno del Randagismo
Approvate dalla Giunta Regionale in data odierna
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L'URP segnala che la Giunta Regionale, con propria delibera ha approvato il 4 luglio 2013, le Linee Guida Attuative dell'art. 2 della L. 281/91 e degli artt. 6 e 8 della L.R. 12/95 in materia di prevenzione del fenomeno del Randagismo, che qui di seguito si trascrivono:
ALLEGATO 1
Linee Guida Attuative dell'art. 2 della L. 281/91 e degli artt. 6 e 8 della L.R. 12/95 in materia di prevenzione del fenomeno del Randagismo.
Le competenze sanitarie, erogate nell'ambito del Sistema Sanitario Regionale, in materia di Prevenzione del Randagismo, come previsto dei comma 2 e 8 dall'art. 2 della L. 281/91 e dagli artt. 6 e 8 della L.R. 12/95, sono indicate come segue:
a) Visita clinica;
b) Identificazione e registrazione in anagrafe;
c) Adempimenti amministrativi (cartella clinica, certificazioni, etc.);
d) Gestione anagrafe canina;
e) Prelievi diagnostici per la diagnosi di Leishmaniosi, ehrlichiosi, borreliosi e di eventuali altre malattie emergenti;
f) Trattamento antiparassitario nei confronti dell'echinococcosi;
g) Trattamento profilattico antirabbico;
h) Trattamenti profilattici delle principali malattie infettive trasmissibili (cimurro, tosse dei canili, parvovirosi, Leptospirosi) e malattie parassitarie (nematodi gastrointestinali e parassiti della cute);
i) Sterilizzazione chirurgica dei soggetti catturati;
j) Eventuali accertamenti necroscopici di competenza.
In materia di randagismo felino si prevedono a carico del Servizio Veterinario della A.S.L. interventi di sterilizzazione chirurgica esclusivamente su gatti di colonie riconosciute presenti sul territorio con la collaborazione delle associazioni animaliste.
Ai gatti recuperati dalle associazioni animaliste sottoposti a sterilizzazione chirurgica dal Servizio Veterinario della ASL, viene contestualmente praticata apicectomia auricolare destra, al fine di distinguerli a distanza dagli esemplari già sterilizzati, oltre ad essere identificati con microchip ed inseriti in anagrafe regionale a carico del comune di appartenenza.
Il reinserimento sul territorio di provenienza avviene a cura delle associazioni animaliste che hanno provveduto al loro recupero.
Si specifica, inoltre, che, nell'ambulatorio presente all'interno del canile sanitario, sono ad esclusivo carico della Azienda Sanitaria Locale di riferimento i costi sostenuti per l'acquisto di farmaci, fili chirurgici e strumentario chirurgico necessario alla sterilizzazione chirurgica.
La gestione degli ambulatori veterinari delle AASSLL ad oggi esistenti, ubicati al di fuori dei canili sanitari, rimane a carico esclusivo delle stesse Aziende Sanitarie.
Restano di competenza dei Servizi Veterinari della ASL le attività di accalappiamento, di cui all'art 6 L.R. 12/95, che vengono attivate esclusivamente su specifica segnalazione delle Amministrazioni Locali e/o delle Forze dell'Ordine e l'onere per l'acquisto dei microchip utilizzati al fine di anagrafare i cani ed i gatti accalappiati.