Linee guida per l'applicazione dell'Ordinanza del Ministero della Salute del 03.04.2002 "Requisiti igienico-sanitari per il commercio dei prodotti alimentari sulle aree pubbliche". Modifica all'Allegato A della DGR n. 1077/2007 e s.m....

Deliberazione di Giunta Regionale n.102 del 24.7.2013

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L'URP informa che nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n.102 del 24 luglio 2013, è stata pubblicata la deliberazione di Giunta Regionale n.1225 del 4 luglio 2013, con oggetto: Linee guida per l'applicazione dell'Ordinanza del Ministero della Salute del 03.04.2002 "Requisiti igienico-sanitari per il commercio dei prodotti alimentari sulle aree pubbliche". Modifica all'Allegato A della DGR n. 1077/2007 e s.m.i.



Per opportuna conoscenza, si trascrive di seguito il testo dell'Allegato 1 alla deliberazione di Giunta Regionale n.1225 del 4.7.2013:


 



                                                                                                   "ALLEGATO 1

DGR 1077 del 4.07.2007 e s.m.i. - sezione "La somministrazione all'aperto su aree pubbliche e su aree private esterne a carattere stagionale".Testo integrato e coordinato.

E consentito lo svolgimento di dette attività  all'aperto purchè vengano rispettate le norme igienico-sanitarie relative alla somministrazione (per la tutela degli alimenti da qualsiasi forma di contaminazione - polveri, scarichi degli autoveicoli esalazioni di caditoie fognanti, ecc. - e per la tutela dei consumatori dai medesimi inquinanti).

L'attività  di somministrazione su "apposite aree di ristorazione attrezzate secondo criteri razionali sotto iI profilo igienico-sanitario", fermo restando i requisiti di cui all'art. 7 dell'O.M. 3 aprile 2002 del Ministero della Salute, può essere esercitata nel rispetto delle seguenti condizioni:

1. il numero massimo dei posti a sedere deve essere rapportato alle dimensioni della cucina, al numero dei servizi igienici disponibile ed alla superficie della zona sosta, cosi come previsto dai locali Regolamenti di Igiene e Sanità  Pubblica per la specifica tipologia di attività .

2. con pavimentazione tale da consentire adeguata pulizia, che impedisca il sollevamento di polveri o di altro materiale contaminante (ad esempio in asfalto compatto o in mattoni da esterni, chianche o basole, ecc., tutti in buono stato di manutenzione), con adeguata pendenza al fine di agevolare iI rapido deflusso delle acque meteoriche e di lavaggio;

3. individuazione e delimitazione dell'area mediante opportuni sistemi materiali;

4. protette con idonei sistemi (gazebo, ombrelloni, etc.) e lontane da fonti di polveri altro materiale contaminante, durante lo svolgimento dell'attività ;

5. essere nelle immediate vicinanze dell'esercizio;

6. essere disponibili servizi igienici destinati gli utenti. Per gli esercizi di somministrazione quali bar, caffetterie ed esercizi similari ove sono presenti posti a sedere, deve essere previsto almeno un servizio igienico destinato al pubblico (accessibile anche a persone diversamente abili), distinto da quello destinato al personale, fino a trenta posti a sedere. Superati i trenta posti a sedere e in tutti gli altri esercizi di somministrazione (ristoranti, trattorie, pizzerie, ecc), iI numero dei servizi igienici da destinare al pubblico, fatto salvo quanto previsto dal punto 1., deve essere rapportato al numero massimo di posti a sedere esterni (ed interni se utilizzati), prevedendo almeno 2 servizi igienici distinti per sesso (di cui almeno uno accessibile anche a persone diversamente abili), per ogni 100 unità  ricettive.

Per gli esercizi di somministrazione (ristoranti, trattorie, pizzerie, ecc), che svolgono I'attività  solo nel periodo estivo, la zona sosta o somministrazione può essere anche solo esterna alla struttura (senza I'obbligo di dover disporre di un vano/sala sosta interno alla struttura), su area privata o pubblica data in concessione, a condizione che siano rispettati i requisiti sopra elencati e tutti gli altri requisiti previsti dalle norme e regolamenti vigenti.


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