Miglioramento delle informazioni al consumatore sui prezzi dei carburanti
Art.19 del decreto - legge 24 gennaio 2012, n.1 ("Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e della competitività ")
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Per opportuna conoscenza, si trascrive di seguito il testo dell'art.19
del decreto - legge 24 gennaio 2012, n.1 ("Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture
e della competitività")
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bsp; Art. 19
Miglioramento delle informazioni
al consumatore sui prezzi dei carburanti
1. Con decreto del Ministero dello sviluppo
economico, da adottare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto,
e' definita la nuova metodologia di calcolo del prezzo medio del lunedi' da comunicare al Ministero dello sviluppo
economico per il relativo invio alla Commissione Europea ai sensi della Decisione del Consiglio 1999/280/CE del 22 aprile
1999 e della successiva Decisione della Commissione 1999/566/CE del 26
luglio 1999, basata sul prezzo offerto
al pubblico con la modalita' di rifornimento senza servizio per ciascuna tipologia di carburante per autotrazione.
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2. Entro sei mesi dalla stessa data, con uno o piu' decreti del Ministero dello sviluppo economico sono definite
le modalita' attuative della disposizione di cui al secondo periodo dell'articolo 15, comma 5, del decreto legislativo
6 settembre 2005, n. 206, in ordine alla cartellonistica di pubblicizzazione dei prezzi presso ogni punto vendita di
carburanti, in modo da assicurare che le
indicazioni per ciascun prodotto rechino i prezzi in modalita' non
servito, ove presente, senza indicazioni sotto forma di sconti, secondo il seguente ordine dall'alto verso il basso:
gasolio,
benzina, GPL, metano. In tale decreto si prevede che i prezzi delle altre tipologie di carburanti
speciali e il prezzo della modalita' di rifornimento con servizio debbano essere riportati su cartelloni separati,
indicando quest'ultimo prezzo come differenza in aumento rispetto al prezzo senza servizio, ove esso sia presente.
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3. Con il decreto di cui al comma 2 si prevedono, altresi', le modalita' di evidenziazione, nella cartellonistica
di pubblicizzazione dei prezzi presso ogni punto vendita di carburanti, delle prime due cifre decimali rispetto alla
terza, dopo il numero intero del prezzo in euro praticato nel punto vendita.
4. Modifiche a quanto disposto dai
decreti di cui ai commi 2 e 3 sono adottate con decreto del Ministro dello sviluppo economico, sentiti il Garante per la
sorveglianza dei prezzi istituito ai sensi dell'articolo 2, commi 198 e 199 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, nel
rispetto dei medesimi obiettivi di trasparenza.