Misure di prevenzione, controllo e sorveglianza del settore avicolo rurale
Decrerto 25 giugno 2010 del Ministero della Salute
Dettagli della notizia
L'URP comunica che nella Gazzetta Ufficiale del 23 agosto
2010 n.196, è stato pubblicato il decreto 25 giugno 2010 del Ministero della Salute, avente ad
oggetto:"Misure di prevenzione, controllo e sorveglianza del settore avicolo
rurale".
Ecco cosa recitano gli articoli 1 e 2 del suindicato
decreto:
"Art. 1
1. E'
resa obbligatoria sull'intero territorio nazionale l'attuazione del Piano di cui all'allegato A del presente decreto,
concernente "Misure di prevenzione, controllo e sorveglianza del settore avicolo rurale".
2.
Eventuali modifiche all'allegato A di cui al comma 1, possono essere adottate dalla Direzione generale della sanità
animale e del farmaco veterinario, tenuto conto le malattie animali.
3. Il Ministero della salute
verifica, di concerto con le Regioni e Province Autonome, l'attuazione del
Piano.
Art.
2
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il presente decreto è trasmesso alla Corte dei conti per
la registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana."
"Misure di prevenzione, controllo e sorveglianza del
settore avicolo rurale
1. DEFINIZIONI
• «Pollame »: animali di cui all'art. 2, punto 2
lettera a) del DPR 587/93 con I'esclusione dei piccioni;
• «filiera avicola rurale »: I'insieme degli
allevamenti avicoli rurali e delle aziende avicole che detengono, allevano 0 commercializzano animali destinati agli
allevamenti rurali;
• «allevamento rurale »: inteso come luogo privato in cui vengono allevati un numero di capi
non superiore a 250 volatili destinati esclusivamente all'autoconsumo;
• «allevamento di svezzamento:
allevamento in cui il pollame e allevato per una parte del ciclo produttivo, per poi essere destinato a aziende della
filiera avicola rurale;
• «commerciante »: il soggetto che detiene il pollame per un tempo non superiore alle 72
ore per poi destinarlo ad allevamenti rurali o a altri commercianti e che non necessita di particolari strutture per
soddisfare le loro esigenze fisiologiche;
• «unita produttiva »: un'unita aziendale della quale il veterinario
ufficiale constata la totale indipendenza da qualsiasi altra unita della stessa azienda sia in termini di ubicazione sia
in termini di gestione corrente del pollame o degli altri volatili ivi tenuti in cattività ;
• (unità
epidemiologica »: insieme di animali, caratterizzati dal fatto di essere detenuti nello stesso allevamento, per i quali e
possibile dimostrare la completa separazione fisica e gestionale. La separazione deve comprendere anche la tracciabilità
delle uova e degli animali;
• «vuoto sanitario »: periodo non inferiore ai 3 gg che intercorre tra la fine delle
operazioni di pulizia e disinfezione e l'introduzione di nuovi animali;
• «vuoto biologico »: periodo non
inferiore a 8 gg che intercorre tra lo svuotamento ed il ripopolamento.
2.
REQUISITI DI BIOSICUREZZA
Tutti gli allevamenti di svezzamento devono garantire il rispetto
delle misure di biosicurezza di CUI all'OM 26/08/2005 e s.m, e i.
3.
ACCREDITAMENTO DELLE AZIENDE CHE COMMERCIALIZZANO IN AMBITO EXTRA-REGIONALE
Le
aziende che commercializzano gli animali in ambito extraregionale devono garantire requisiti strutturali e gestionali
tali da assicurare la tracciabilità e rintracciabilità delle partite commercializzate, in particolare:
/>
Requisiti Strutturali
I locali di allevamento (capannoni) devono avere:
•
unità produttive tra loro completamente separate con pareti lavabili e disinfettabili;
• pavimento in cemento o
in materiale lavabile per facilitare le operazioni di pulizia e disinfezione, ad eccezione dei parchetti esterni;
/>
• efficaci reti anti passero su tutte le aperture esclusi i capannoni dotati di parchetti esterni.
/>
• aree di alimentazione al chiuso
Inoltre l'allevamento deve essere dotato di:
• barriere
posizionate all'ingresso dell'azienda idonee ad evitare I'accesso incontrollato di automezzi (cancelli o sbarre
mobili);
• area di parcheggio dedicata e separata dall'area di allevamento. • punto di pulizia e disinfezione
per gli automezzi posto all'ingresso dell'allevamento (arco di disinfezione );
• zona filtro dotata di
spogliatoio, lavandino, detergenti, calzature e tute dedicate in grado di dividere la zona sporca (esterno all'azienda)
da quella pulita (interno all'azienda, con presenza di animali). La zona filtro rappresenta l'unica via di ingresso
alla zona pulita sia per gli operatori sia per gli eventuali visitatori;
/>
Requisiti Gestionali
L'allevatore deve assicurare
lo svolgimento delle seguenti azioni:
• dotarsi di registro di carico/scarico informatizzato sui quale, per
ciascuna partita di animali
commercializzata, devono essere riportati:
- la specie
- il
numero di animali
- la provenienza e la destinazione
- la data della movimentazione
/>
I dati di cui sopra devono essere trasmessi, con frequenza mensile, su supporto informatico ai
Servizi Veterinari della ASL competente per territorio. Tuttavia, le Regioni e Province Autonome, sulla base della
valutazione del rischio relativo alle attività insistenti sul proprio territorio, hanno la facoltà di stabilire frequenze
diverse di trasmissione dei dati che non superino in ogni caso i tre mesi;
• redigere regolare Mod. 4 per i
volatili movimentati;
Inoltre
• gli anatidi e le quaglie devono essere allevate in unità produttive
distinte dalle altre specie;
• il carico degli animali per la vendita a commercianti deve avvenire senza che
gli automezzi entrino nell'area di competenza (zona pulita) dell'allevamento. In deroga a tale divieto è possibile
autorizzare l'ingresso agli automezzi di cui sopra a condizione che risultino vuoti, lavati e disinfettati;
•
la vendita diretta in azienda a privati cittadini (allevatori rurali) deve avvenire fuori dall'area di competenza (zona
pulita) dell'allevamento;
• possono essere introdotti volatili provenienti esclusivamente da aziende
accreditate del circuito rurale o da allevamenti del circuito industriale;
• divieto di reintroduzione di
volatili che hanno partecipato a fiere e mercati;
• obbligo di informazione e addestramento del personale
rispetto alle norme minime di
biosicurezza;
I Servizi Veterinari delle ASL, su richiesta degli
interessati, verificato il rispetto dei requisiti strutturali e gestionali di cui sopra e mediante rilascio di apposita
certificazione, accreditano gli allevamenti di svezzamento al commercio extra-regionale. II mancato rispetto dei
requisiti di cui sopra, comporta la sospensione dell'accreditamento fino alla rimozione della non-conformità rilevata.
4. PULIZIA E DISINFEZIONE - VUOTO BIOLOGICO E SANITARIO
/>
E' prevista I'applicazione di quanta prescritto nell'Allegato A dell'O.M. 10 ottobre 2005 di modifica ed
integrazione dell'O.M. 26 agosto 2005.
Tutti gli interventi di disinfezione devono essere riportati su
apposito registro.
Tutti gli automezzi che entrano in allevamento devono essere puliti e disinfettati.
/>
5. PARTECIPAZIONE A FIERE E MERCATI
Tutti gli allevamenti di
svezzamento che commercializzano propri animali attraverso fiere e mercati devono essere in possesso di apposita
autorizzazione.
Premesso che per gli allevamenti accreditati al commercio extra regionale tale autorizzazione è
ricompresa nell'accreditamento stesso, per tutte Le altre aziende I'autorizzazione viene rilasciata, su specifica
richiesta da parte degli interessati al Servizio Veterinario territorialmente competente verificata, in particolare, la
presenza dei requisiti strutturali di cui all'OM 26 agosto 2005 e s.m. e i.
Ferme restando Le norme di cui al
Regolamento di Polizia Veterinaria approvato con DPR n.320/54 sulla movimentazione degli animali, i commercianti e gli
svezzatori, operanti in fiere e mercati devono garantire la rintracciabilità del pollame commercializzato 0 tramite copia
del Mod. 4 0 mediante qualsiasi altra registrazione ritenuta idonea a tal scopo che contenga, almeno, le seguenti
informazioni:
- Nome e Cognome del destinatario - Indirizzo
- Numero e specie degli avicoli Data di
vendita
Requisiti igienico-sanitari di fiere e mercati
- le
aree/locali devono essere facilmente lavabili e disinfettabili;
- sotto le gabbie, per evitare il contatto
diretto degli animali e loro deiezioni con il terreno, deve essere applicato un foglio di materiale impermeabile,
lavabile e disinfettabile. Tale foglio deve essere rimosso e smaltito a cura dell' operatore;
- I'area
occupata deve essere pulita e disinfettata al termine del suo utilizzo.
6.
ACCERTAMENTI SANITARI
Gli allevamenti di svezzamento sono sottoposti a prelievo sierologico, almeno 5
animali per unità produttiva con un minimo di 10 animali per azienda fino ad un massimo di 20; nel caso fossero presenti
anatidi, questi devono essere sottoposti a prelievi per I'esame virologico (tamponi cloacali sui singoli soggetti e pool
di feci fresche) con la stessa numerosità sopra indicata.
La scelta degli animali da campionare deve essere
rappresentativa e basata sui seguenti criteri epidemiologici di priorità :
• specie a rischio
•
animali di età più elevata in rapporto alla categoria
• animali allevati all'aperto
• animali
rientrati da fiere, mostre e mercati
• altre categorie ritenute significative sulla base della valutazione del
veterinario ufficiale
Gli accertamenti diagnostici devono essere effettuati con la seguente frequenza:
/>
• mensile per gli allevamenti di svezzamento accreditati per il commercio extra-regionale e per quelli autorizzati
a partecipare a fiere/mercati (l'esito di tali prelievi deve essere riportato sui documento di accompagnamento degli
animali)
• trimestrale nei restanti allevamenti di svezzamento
Sulla base della valutazione
epidemiologica e della valutazione del rischio, la frequenza degli accertamenti può essere modificata mediante piani
regionali che devono comunque rispettare le modalità previste dal piano di sorveglianza nazionale.
/>
7. CONTROLLI UFFICIALI
Per il rilascio dell'accreditamento alla
commercializzazione extra regionale e dell'autorizzazione alla commercializzazione attraverso fiere/mercati, gli
allevamenti di svezzamento devono essere sottoposti ad un sopralluogo da parte dei Servizi Veterinari territorialmente
competenti per la verifica del rispetto dei requisiti strutturali e gestionali previsti ai precedenti punti.
/>
Dopo il rilascio dell'accreditamento, tali requisiti devono essere verificati, dal competente Servizio Veterinario
con apposito sopralluogo, almeno 2 volte/anno.
In tutti gli altri allevamenti di svezzamento il Servizio
veterinario deve comunque effettuare almeno un sopralluogo all'anno al fine di verificare il rispetto dei requisiti di
biosicurezza.
Sulla base della valutazione epidemiologica e della valutazione del rischio, le cadenze di tali
veri fiche possono essere aumentate mediante piani regionali.
Fiere e Mercati
Oltre a quanto previsto dagli artt. 18 a 22 del Regolamento di Polizia Veterinaria approvato con DPR
n. 320/54, i Servizi Veterinari almeno 4 volte l' anno devono effettuare un sopralluogo presso fiere/mercati avicoli con
le modalità previste dall'art. 18 DPR n.320/54, al fine di verificare il puntuale rispetto da parte degli operatori
economici delle disposizioni previste per potere partecipare a tali eventi.
Qualora I'esito di tali
sopralluoghi dia esito sfavorevole, oltre alle eventuali sanzioni amministrative, nel caso di gravi inadempienze, viene
ritirato il certificato di accreditamento o l'autorizzazione a partecipare alle fiere/mercati ed inviato al servizio
veterinario competente sull'allevamento che provvede alla sospensione dell' accreditamento 0 dell'autorizzazione
almeno 15 gg. "