Misure di prevenzione, controllo e sorveglianza del settore avicolo rurale

Decrerto 25 giugno 2010 del Ministero della Salute

Dettagli della notizia

L'URP   comunica che nella Gazzetta Ufficiale del 23 agosto

2010 n.196, è stato pubblicato il decreto 25 giugno 2010 del Ministero della Salute, avente ad

oggetto:"Misure di prevenzione, controllo e sorveglianza del settore avicolo

rurale".


Ecco cosa recitano gli articoli 1 e 2 del suindicato

decreto:


                                                                                              "Art. 1


1. E'

resa obbligatoria sull'intero territorio nazionale l'attuazione del Piano di cui all'allegato A del presente decreto,

concernente "Misure di prevenzione, controllo e sorveglianza del settore avicolo rurale".


2.

Eventuali modifiche all'allegato A di cui al comma 1, possono essere adottate dalla Direzione generale della sanità 

animale e del farmaco veterinario, tenuto conto le malattie animali.


3. Il Ministero della salute

verifica, di concerto con le Regioni e Province Autonome, l'attuazione del

Piano.



                                                                                               Art.

2


1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.


Il presente decreto è trasmesso alla Corte dei conti per

la registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica

italiana."



"Misure di prevenzione, controllo e sorveglianza del

settore avicolo rurale

1. DEFINIZIONI

•
 «Pollame »: animali di cui all'art. 2, punto 2

lettera a) del DPR 587/93 con I'esclusione dei piccioni;

•  «filiera avicola rurale »: I'insieme degli

allevamenti avicoli rurali e delle aziende avicole che detengono, allevano 0 commercializzano animali destinati agli

allevamenti rurali;

•  «allevamento rurale »: inteso come luogo privato in cui vengono allevati un numero di capi

non superiore a 250 volatili destinati esclusivamente all'autoconsumo;

•  «allevamento di svezzamento:

allevamento in cui il pollame e allevato per una parte del ciclo produttivo, per poi essere destinato a aziende della

filiera avicola rurale;

•  «commerciante »: il soggetto che detiene il pollame per un tempo non superiore alle 72

ore per poi destinarlo ad allevamenti rurali  o a altri commercianti e che non necessita di particolari strutture per

soddisfare le loro esigenze fisiologiche;

•  «unita produttiva »: un'unita aziendale della quale il veterinario

ufficiale constata la totale indipendenza da qualsiasi altra unita della stessa azienda sia in termini di ubicazione sia

in termini di gestione corrente del pollame  o degli altri volatili ivi tenuti in cattività ;

• (unità 

epidemiologica »: insieme di animali, caratterizzati dal fatto di essere detenuti nello stesso allevamento, per i quali e

possibile dimostrare la completa separazione fisica e gestionale. La separazione deve comprendere anche la tracciabilità 

delle uova e degli animali;

•  «vuoto sanitario »: periodo non inferiore ai 3 gg che intercorre tra la fine delle

operazioni di pulizia e disinfezione e l'introduzione di nuovi animali;

•  «vuoto biologico »: periodo non

inferiore a 8 gg che intercorre tra lo svuotamento ed il ripopolamento.


2.

REQUISITI DI BIOSICUREZZA


Tutti gli allevamenti di svezzamento devono garantire il rispetto

delle misure di biosicurezza di CUI all'OM 26/08/2005 e s.m, e i.


3.

ACCREDITAMENTO DELLE AZIENDE CHE COMMERCIALIZZANO IN AMBITO EXTRA-REGIONALE


Le

aziende che commercializzano gli animali in ambito extraregionale devono garantire requisiti strutturali e gestionali

tali da assicurare la tracciabilità  e rintracciabilità  delle partite commercializzate, in particolare:

/>
Requisiti Strutturali

I locali di allevamento (capannoni) devono avere:

•

unità  produttive tra loro completamente separate con pareti lavabili e disinfettabili;

• pavimento in cemento  o

in materiale lavabile per facilitare le operazioni di pulizia e disinfezione, ad eccezione dei parchetti esterni;

/>
• efficaci reti anti passero su tutte le aperture esclusi i capannoni dotati di parchetti esterni.



/>
• aree di alimentazione al chiuso

Inoltre l'allevamento deve essere dotato di:

• barriere

posizionate all'ingresso dell'azienda idonee ad evitare I'accesso incontrollato di automezzi (cancelli  o sbarre

mobili);

• area di parcheggio dedicata e separata dall'area di allevamento. • punto di pulizia e disinfezione

per gli automezzi posto all'ingresso dell'allevamento (arco di disinfezione );

• zona filtro dotata di

spogliatoio, lavandino, detergenti, calzature e tute dedicate in grado di dividere la zona sporca (esterno all'azienda)

da quella pulita (interno all'azienda, con presenza di animali). La zona filtro rappresenta l'unica via di ingresso

alla zona pulita sia per gli operatori sia per gli eventuali visitatori;

/>


Requisiti Gestionali

L'allevatore deve assicurare

lo svolgimento delle seguenti azioni:

• dotarsi di registro di carico/scarico informatizzato sui quale, per

ciascuna partita di animali

commercializzata, devono essere riportati:

- la specie

- il

numero di animali

- la provenienza e la destinazione


- la data della movimentazione

/>


I dati di cui sopra devono essere trasmessi, con frequenza mensile, su supporto informatico ai

Servizi Veterinari della ASL competente per territorio. Tuttavia, le Regioni e Province Autonome, sulla base della

valutazione del rischio relativo alle attività  insistenti sul proprio territorio, hanno la facoltà  di stabilire frequenze

diverse di trasmissione dei dati che non superino in ogni caso i tre mesi;

• redigere regolare Mod. 4 per i

volatili movimentati;

Inoltre

• gli anatidi e le quaglie devono essere allevate in unità  produttive

distinte dalle altre specie;

• il carico degli animali per la vendita a commercianti deve avvenire senza che

gli automezzi entrino nell'area di competenza (zona pulita) dell'allevamento. In deroga a tale divieto è possibile

autorizzare l'ingresso agli automezzi di cui sopra a condizione che risultino vuoti, lavati e disinfettati;

•

la vendita diretta in azienda a privati cittadini (allevatori rurali) deve avvenire fuori dall'area di competenza (zona

pulita) dell'allevamento;

• possono essere introdotti volatili provenienti esclusivamente da aziende

accreditate del circuito rurale  o da allevamenti del circuito industriale;

• divieto di reintroduzione di

volatili che hanno partecipato a fiere e mercati;

• obbligo di informazione e addestramento del personale

rispetto alle norme minime di

biosicurezza;

I Servizi Veterinari delle ASL, su richiesta degli

interessati, verificato il rispetto dei requisiti strutturali e gestionali di cui sopra e mediante rilascio di apposita

certificazione, accreditano gli allevamenti di svezzamento al commercio extra-regionale. II mancato rispetto dei

requisiti di cui sopra, comporta la sospensione dell'accreditamento fino alla rimozione della non-conformità  rilevata.







4. PULIZIA E DISINFEZIONE - VUOTO BIOLOGICO E SANITARIO



/>
E' prevista I'applicazione di quanta prescritto nell'Allegato A dell'O.M. 10 ottobre 2005 di modifica ed

integrazione dell'O.M. 26 agosto 2005.

Tutti gli interventi di disinfezione devono essere riportati su

apposito registro.

Tutti gli automezzi che entrano in allevamento devono essere puliti e disinfettati.

/>


5. PARTECIPAZIONE A FIERE E MERCATI

Tutti gli allevamenti di

svezzamento che commercializzano propri animali attraverso fiere e mercati devono essere in possesso di apposita

autorizzazione.

Premesso che per gli allevamenti accreditati al commercio extra regionale tale autorizzazione è

ricompresa nell'accreditamento stesso, per tutte Le altre aziende I'autorizzazione viene rilasciata, su specifica

richiesta da parte degli interessati al Servizio Veterinario territorialmente competente verificata, in particolare, la

presenza dei requisiti strutturali di cui all'OM 26 agosto 2005 e s.m. e i.

Ferme restando Le norme di cui al

Regolamento di Polizia Veterinaria approvato con DPR n.320/54 sulla movimentazione degli animali, i commercianti e gli

svezzatori, operanti in fiere e mercati devono garantire la rintracciabilità  del pollame commercializzato 0 tramite copia

del Mod. 4 0 mediante qualsiasi altra registrazione ritenuta idonea a tal scopo che contenga, almeno, le seguenti

informazioni:

- Nome e Cognome del destinatario - Indirizzo

- Numero e specie degli avicoli Data di

vendita


Requisiti igienico-sanitari di fiere e mercati

- le

aree/locali devono essere facilmente lavabili e disinfettabili;

- sotto le gabbie, per evitare il contatto

diretto degli animali e loro deiezioni con il terreno, deve essere applicato un foglio di materiale impermeabile,

lavabile e disinfettabile. Tale foglio deve essere rimosso e smaltito a cura dell' operatore;

- I'area

occupata deve essere pulita e disinfettata al termine del suo utilizzo.


6.

ACCERTAMENTI SANITARI


Gli allevamenti di svezzamento sono sottoposti a prelievo sierologico, almeno 5

animali per unità  produttiva con un minimo di 10 animali per azienda fino ad un massimo di 20; nel caso fossero presenti

anatidi, questi devono essere sottoposti a prelievi per I'esame virologico (tamponi cloacali sui singoli soggetti e pool

di feci fresche) con la stessa numerosità  sopra indicata.

La scelta degli animali da campionare deve essere

rappresentativa e basata sui seguenti criteri epidemiologici di priorità :

• specie a rischio

•

animali di età  più elevata in rapporto alla categoria

• animali allevati all'aperto

• animali

rientrati da fiere, mostre e mercati

• altre categorie ritenute significative sulla base della valutazione del

veterinario ufficiale

Gli accertamenti diagnostici devono essere effettuati con la seguente frequenza:

/>
• mensile per gli allevamenti di svezzamento accreditati per il commercio extra-regionale e per quelli autorizzati

a partecipare a fiere/mercati (l'esito di tali prelievi deve essere riportato sui documento di accompagnamento degli

animali)

• trimestrale nei restanti allevamenti di svezzamento

Sulla base della valutazione

epidemiologica e della valutazione del rischio, la frequenza degli accertamenti può essere modificata mediante piani

regionali che devono comunque rispettare le modalità  previste dal piano di sorveglianza nazionale.

/>


7. CONTROLLI UFFICIALI

Per il rilascio dell'accreditamento alla

commercializzazione extra regionale e dell'autorizzazione alla commercializzazione attraverso fiere/mercati, gli

allevamenti di svezzamento devono essere sottoposti ad un sopralluogo da parte dei Servizi Veterinari territorialmente

competenti per la verifica del rispetto dei requisiti strutturali e gestionali previsti ai precedenti punti.

/>
Dopo il rilascio dell'accreditamento, tali requisiti devono essere verificati, dal competente Servizio Veterinario

con apposito sopralluogo, almeno 2 volte/anno.

In tutti gli altri allevamenti di svezzamento il Servizio

veterinario deve comunque effettuare almeno un sopralluogo all'anno al fine di verificare il rispetto dei requisiti di

biosicurezza.

Sulla base della valutazione epidemiologica e della valutazione del rischio, le cadenze di tali

veri fiche possono essere aumentate mediante piani regionali.


Fiere e Mercati



Oltre a quanto previsto dagli artt. 18 a 22 del Regolamento di Polizia Veterinaria approvato con DPR

n. 320/54, i Servizi Veterinari almeno 4 volte l' anno devono effettuare un sopralluogo presso fiere/mercati avicoli con

le modalità  previste dall'art. 18 DPR n.320/54, al fine di verificare il puntuale rispetto da parte degli operatori

economici delle disposizioni previste per potere partecipare a tali eventi.

Qualora I'esito di tali

sopralluoghi dia esito sfavorevole, oltre alle eventuali sanzioni amministrative, nel caso di gravi inadempienze, viene

ritirato il certificato di accreditamento  o l'autorizzazione a partecipare alle fiere/mercati ed inviato al servizio

veterinario competente sull'allevamento che provvede alla sospensione dell' accreditamento 0 dell'autorizzazione

almeno 15 gg. "






 

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